CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 27 agosto 2020, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra il 3 febbraio ed il 2 agosto 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato, in forza di argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, in ragione di un episodio di modestissimo rilievo, per il quale gli è stata inflitta una sanzione disciplinare poi annullata, in sé non idoneo a comprovare la sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione, e senza tenere conto della regolare condotta da lui tenuta nel corso della lunga detenzione patita, che, sino a quel momento, gli era costantemente valsa il riconoscimento della liberazione anticipata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rurnieri, Rv. 252355). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dalla condotta tenuta da Rana il 15 aprile 2020, giorno in cui egli, in occasione della violenta protesta di altro detenuto — andato in escandescenze, urlando e spaccando vari beni dell'amministrazione, perché, non avendo tempestivamente presentato la prescritta istanza, non era stato ammesso alla videochiamata con i familiari — ne aveva supportato le ragioni affermando, a voce alta: «Qui si cerca sempre di crearci disagi, lo sappiamo benissimo che ci dite che avete due telefoni a disposizione per le videochiamate, invece sappiamo benissimo che ne avete sette», così proferendo un'accusa non rispondente alla realtà. Pacifica la materialità dei fatti, i giudici sardi hanno ritenuto che, quantunque Rana si sia successivamente scusato per l'accaduto e la sanzione disciplinare irrigatagli sia stata annullata in accoglimento del reclamo da lui presentato, la circostanza imponga il diniego,, in relazione al solo semestre interessato dal comportamento de quo agitur, della liberazione anticipata. A tal fine, hanno rilevato: che il giudizio da compiersi ai sensi dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, prescinde dalla qualificazione delle condotte poste in essere come illeciti disciplinari e dall'eventuale irrogazione di sanzioni a tale titolo; che l'art. 103 del regolamento di esecuzione sottolinea la rilevanza, in vista dell'apprezzamento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori penitenziari; che la condotta in concreto serbata da Rana appare, pur considerando lo stress connesso all'emergenza pandemica, oggettivamente grave giacché il detenuto, in un contesto già difficile per l'ordine interno, ha consapevolmente tenuto un contegno ingiustificatamente oppositivo, con il quale ha insinuato, senza addurre il benché minimo elemento a sostegno, che l'amministrazione si era resa protagonista di comportamenti scorretti, quando non addirittura illeciti, ciò che ha determinato il deprecabile pericolo di esacerbare ulteriormente gli animi. Il percorso argomentativo che sorregge il 'provvedimento impugnato appare esente dai denunziati vizi perché frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di una circostanza di fatto idonea, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente al semestre nel quale si inserisce la condotta de qua agitur, della domanda di liberazione anticipata. Il ricorrente formula, per contro, obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato alla mera confutazione — in quanto volto a circoscrivere l'incidenza dell'episodio del 15 aprile 2020 e adl esaltare, da un canto, l'esito del procedimento disciplinare e, dall'altro, l'assenza di ulteriori condotte trasgressive delle regole vigenti all'interno dell'istituto — che non enuclea, nel percorso argomentativo sotteso al provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore