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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 maggio 1954

Cassazione n. 33999/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1954 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con ordinanza in data 12 maggio 2021, ha rigettato l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 11 settembre 2018 al 27 settembre 2018, data nella quale la misura custodiale era annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di armi anche clandestine, dai cui l'interessato veniva assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, divenuta irrevocabile.

2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa di cui all'art.314 cod. proc. pen., ravvisandola nella connivenza passiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio, che aveva occultato le armi, dopo averle rubate, in una cassa di fave posta all'interno di un capanno ed in un serbatoio per carburante, entrambi siti nella campagna nella quale [OSCURATO:PERSONA], ammesso a misura alternativa alla detenzione, era stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza a pernottare per dedicarsi alla raccolta delle mandorle.

Il provvedimento spiega che l'indagine era nata dalla denuncia della compagna del figlio di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito ai Carabinieri di essere stata minacciata di morte dal convivente, dando l'avvio alle investigazioni, nell'ambito delle quali era state svolte le perquisizioni che avevano portato alla scoperta delle armi.

Chiamata in causa dal figlio di Gangi, che l'accusava di avere partecipato con lui al furto, la donna aveva riferito di sapere che [OSCURATO:PERSONA] si era confidato con il padre, il quale lo aveva invitato a 'mettere la testa a posto'.

Il tribunale del riesame, tenuto conto di siffatta dichiarazione, aveva annullato l'ordinanza cautelare sulla base della considerazione che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] doveva inquadrarsi nella connivenza passiva.

Siffatto comportamento, nondimeno, secondo il giudice della riparazione integra la condizione inibente il beneficio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., posto che l'avere tollerato la consumazione del reato da parte del figlio, senza denunciarlo all'autorità ha ingenerato nel giudice della cautela il sospetto di correità, non essendo sufficiente ad escludere la colpa grave l'averlo richiamato a tenere un comportamento conforme alla legalità, stante la consapevolezza della commissione del reato.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo.

4. Con la doglianza lamenta la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità.

Osserva che la stessa Corte territoriale, nel corpo del provvedimento, riconosce che l'elemento-ritenuto dal giudice della riparazione ostativo alla concessione dell'indennizzo e che ha condotto il tribunale per il riesame ad annullare l'ordinanza cautelare -cioè che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una condotta connivente nei confronti del figlio, non concorrendo nel reato- è emerso dopo la sua applicazione, sicché nulla può imputarsi al ricorrente in ordine alla sua adozione, fondata su meri sospetti.

Assume che, comunque, l'ordinanza gravata non chiarisce -se non fondandosi su supposizioni- perché il comportamento connivente di [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, commettendo, peraltro, l'errore di ritenere che il medesimo fosse a conoscenza dell'occultamento delle armi.

Ricorda che, in ogni caso, la connivenza passiva non è ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preliminarmente osservato che il caso in esame non può configurarsi come ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., perché l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura da parte del Tribunale del riesame non è intervenuto in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma per l'acquisizione di un elemento probatorio sopravvenuto rispetto al quadro indiziario rappresentato dal provvedimento originario, rilevante non ai fini della configurabilità dell'istituto, ma sotto il profilo dell'operatività del meccanismo di valutazione della colpa ostativa.

Detto elemento è consistito nell'acquisizione delle dichiarazioni della compagna di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esortato il figlio, autore dei delitti, a 'mettere la testa a posto', ciò comprovando, da un lato, la conoscenza del delitto commesso dal figlio, dall'altro, la sua estraneità ai fatti.

3. Fatta questa precisazione occorre chiedersi se ed a quali condizioni la connivenza, posta dalla Corte territoriale alla base dei rigetto dell'istanza, possa costituire quella condotta gravemente colposa che l'ordinamento pone a limite del diritto all'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione.4.

Le pronunce del giudice di legittimità affermano, in modo del tutto consolidato, che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un comportamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688).

5. Si tratta, a ben vedere, di riflessi sulla valutazione della condotta connivente ai fini indennitari che esaltano aspetti diversi dell'atteggiamento passivo tollerante rispetto al reato.

Il primo, riguarda l'espressione 'sociale' dell'indifferenza al reato commesso da altri, cui si assista o che si sappia che sarà commesso, rivelante l'assenza di umana solidarietà per la vittima, cui non si presta alcuna forma di assistenza, neppure in termini di sollecitazione dell'intervento dell'autorità al fine di interrompere l'azione delittuosa.

Il secondo, invece, attiene alla facoltà non esercitata di impedire il reato da parte di un soggetto che rivesta una c.d. 'posizione di garanzia'.

Il terzo inerisce alla oggettività causale dell'atteggiamento indifferente, quale 'consolidamento' dell'altrui volontà di commettere il reato; il reo, infatti, trae dalla manifestazione di disinteresse al suo agire un rinforzo alla prosecuzione nella condotta.

6. Sebbene in tutti e tre i casi si manifesti un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, indipendentemente dal suo disvalore sociale e giuridico, connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti, nel secondo caso, per come delineato dall'indirizzo giurisprudenziale, vi è una sovrapposizione fra l'indifferenza all'agire criminoso e la possibilità di evitare il reato, in ragione del rapporto che corre fra la 'qualità' del connivente e la condotta illecita di altro soggetto.

7. E' necessario a questo punto introdurre qualche precisazione al fine di comprendere l'area di rilevanza della connivenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, posto che né l'assenza di solidarietà sociale, né l'involontario rafforzamento dell'altrui volontà criminale di per sé soli -per assumere un significato di condotta gravemente colposa come intesa dall'art. 314 cod. proc. pen.- implicano la possibilità dell'esercizio di un'attività per evitare il reato per la posizione di garanzia rivestita, tanto è vero che l'orientamento riportato considera i profili fra loro alternativi.

Ed invero, si può mancare di essere solidali, senza rafforzare la volontà dell'autore del reato così come si può rafforzare la sua volontà, anche quando non si possa impedire la prosecuzione della condotta, in forza del rapporto del proprio agire rispetto a quello del reo.

8. Il tema è centrale e di estrema delicatezza, posto che l'obbligo di impedire il reato, ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen., non può mai coincidere con la connivenza, perché laddove violato esso è parificato alla sua commissione: 'Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo'.

9. E' chiaro, allora, che dovendo porsi al di fuori dell'ambito dell'art. 40, comma 2 cod. pen., la 'posizione di garanzia' cui fa riferimento la giurisprudenza sull'equa riparazione non coincide con quella di chi, per la qualità delle funzioni assunte, abbia il dovere di intervenire per impedire l'azione altrui.

In altri termini, per 'posizione di garanzia' deve intendersi qualcosa di diverso dall'obbligo di intervento, perché altrimenti si è fuori dal perimetro della connivenza.

Mentre è evidente che laddove vi sia stata assoluzione, requisito indispensabile per accedere all'indennizzo riparatorio, non può esservi stato concorso, né equiparazione fra la condotta omissiva tenuta e la commissione del reato, ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen..

10. A dir il vero, nessuna delle sentenze supra richiamate definisce il concetto di 'posizione di garanzia' per come rilevante a questi fini.

Il caso (Sez. 4, Sentenza n. 16369 del 18/03/2003, Cardillo, Rv. 224773) che larga parte delle pronunce riportano ad esempio riguarda l'ipotesi di un soggetto, titolare di un'edicola, che essendo a conoscenza del fatto che il padre nascondeva la droga nella propria rivendita, fra i giornali, non aveva posto in essere alcuna condotta per impedirglielo.

In un'altra ipotesi, seppure in modo meno esplicito, si è ritenuto che rivestisse 'posizione di garanzia' il soggetto che, non concorrendo nel reato, continuava ad utilizzare il locale locatogli, ben sapendo che il locatore ivi nascondeva i beni oggetto di refurtiva (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

Infine, è stato ritenuto che il connivente potesse 'impedire' l'attività illecita, da un lato, non consentendo a trafficanti di stupefacenti di frequentare il market dallo stesso gestito -ove essi si davano convegno- per ragioni diverse dall'acquisto dei prodotti in vendita, dall'altro, rifiutando di prestarsi all'invio di denaro (money transfert) - risultato frutto dei reati commessi- cui i rei provvedevano facendo ricorso a false generalità (Sez. 4 n. 40790 del 11/07/2017, non massimata).

Nella prima ipotesi la posizione di garanzia è ricondotta alla gestione del bene ed ai poteri ad essa connessi di consentire ad altri di avvalersene, per scopi diversi da quelli al quale è destinato; nel secondo caso la posizione di garanzia viene sostanzialmente individuata nel diritto ad excludendum del conduttore nei confronti del locatore, facendosi implicito riferimento alla sussistenza di un potere contrattuale; nel terzo caso, invece, oltre alla possibilità di limitare l'accesso al locale per scopi diversi dalla sua destinazione, si rimanda alla possibilità di opporre al reo il rifiuto di svolgere un'attività (money transfert) con modalità diverse da quelle ordinarie.

Si tratta, comunque, sempre di poteri/facoltà - e mai di obblighi- di 'intervento' di colui che assiste al reato senza parteciparvi, che possono rendere più difficoltosa la commissione del reato, ma che non sempre possono impedirla, o meglio consentono solo di non portarla a termine con le modalità prescelte dal reo, che, in qualche modo approfittano dell'inerzia del connivente.

Difficilmente, pertanto, può farsi ricorso, a fini riparativi, alla definizione della qualità del connivente quale titolare di una posizione di garanzia, intesa in senso giuridico come vincolo esistente tra un soggetto garante ed il bene giuridico oggetto di tutela, la cui salvaguardia è rimessa al suo agire, essendo ravvisabile siffatto rapporto solo nel caso di cui all'art. 40, comma 2 cod. pen., in cui è costituito in capo ad un particolare soggetto uno specifico obbligo di impedire l'evento.

Nelle ipotesi configurate in giurisprudenza si è piuttosto di fronte ad una 'possibilità di frapporsi' in qualche modo alla commissione del reato, in ragione del rapporto con una cosa o un'attività riconducibili al connivente, che occasionalmente interseca la condotta illecita altrui.

11. A questo punto, vale la pena di chiedersi quando il mancato esercizio della possibilità di intervenire, facendo qualcosa che rende più difficoltosa la commissione del reato, costituisca colpa grave ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., o meglio, se 'sempre' laddove ci sia la facoltà di 'fare qualcosa' il comportamento connivente, che è di per sé un comportamento passivo, rilevi come gravemente imprudente o negligente se quel qualcosa non viene fatto.12.

Va, innanzitutto, escluso, in via generale, che la connivenza -come invece ritiene l'ordinanza impugnata- possa essere ritenuta ostativa all'indennizzo riparativo per la semplice mancata denuncia all'autorità giudiziaria del reato cui si sta assistendo o che si conosce essere stato programmato.

E ciò, perché la colpa, anche ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non può che essere ancorata ai criteri di cui all'art. 43 cod. pen., ed ha contenuto sostanzialmente normativo, dovendo corrispondere o ad un comportamento negligente, imprudente o imperito, rispetto ad una condotta considerata doverosa da una norma precauzionale, ancorché solo di natura sociale, o ad un comportamento violativo di disposizioni giuridiche aventi carattere cogente (leggi, regolamenti, ordini e discipline).

Mentre, proprio l'ordinamento circoscrivendo positivamente le ipotesi di obbligo di denuncia dei reati impone al cittadino non qualificato (cioè che non riveste una specifica funzione, come, ad esempio, quella di pubblico ufficiale o di medico) di attivarsi solo in specifiche ipotesi.

Sussite, infatti, un simile onere quando il privato sia cittadino italiano ed abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale sia prevista la pena dell'ergastolo (art. 364 cod. pen.); quando egli abbia ricevuto cose provenienti da delitto (art. 709 cod. pen.); quando abbia notizia della presenza di materie esplodenti situate in un luogo da lui abitato (art. 20

I. n. 110/1975); quando abbia conoscenza di un delitto di sequestro di persona ai fini di estrorsione (art. 3 d.l. 8/1991).

Mentre, non è configurato un generico dovere di denuncia dei reati cui si sia assistito o che si sappia stiano per essere commessi (art. 333 cod. proc. pen.), ma solo la facoltà di farlo, rimessa al senso civico di ciascuno.

D'altro canto, il dovere di collaborazione con l'autorità giudiziaria nasce in capo al cittadino solo quando essa sia esplicitamente richiesta per l'espletamento di atti specifici (acquisizione di informazioni, ispezioni, accessi, ecc.) ed in ogni caso non è assoluto, essendo stabilito, dall'art. 199, comma 1, cod. proc. pen. che 'I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre' -così come i soggetti individuati dal comma 3 - salvo che loro stessi non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi 'o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato.

Dunque, manca nell'ordinamento un precetto generale che forzi il privato a collaborare non solo all'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria delle notizie di reato, ma anche all'acquisizione delle relative prove, in assenza di un provvedimento compulsivo della medesima autorità.

Se, dunque, non vi è un dovere di impedire il reato, di denunciarlo, né di cooperare spontaneamente al suo accertamento ecco che, per assumere rilevanza ai fini riparatori, la valutazione in termini di colpa della condotta di colui che assista al reato senza parteciparvi non può andare oltre i limiti richiesti dall'ordinamento al comune cittadino, perché il suo comportamento inerte rispetto al delitto ed alla sua punizione, benché possa per le circostanze del caso essere idoneo ad indurre in errore l'autorità giudiziaria sulla sua partecipazione al reato, è considerato di per sé legittimo.

13. Ci sono, tuttavia, regole di condotta il cui adempimento può essere richiesto anche a chi osservi inerte il reato, perché vanno oltre la legittimità della sua inerzia e la loro mancata osservanza, sebbene non sia penalmente censurabile, rileva, nondimeno, ai fini della valutazione della condotta in sede di riparazione, in quanto viola comunque una regola di condotta prescritta al cittadino comune, o quantomeno si pone in contraddizione con il comportamento di condivisione sociale che ci si aspetta in quelle determinate circostanze.

14. E', per esempio, il caso dianzi ripreso in cui l'assistenza meramente passiva al reato comporti anche una violazione della solidarietà nei confronti della vittima.

Si pensi all'ipotesi in cui il soggetto assiste ad un episodio di lesioni volontarie rimanendo a guardare senza chiedere soccorso.

In un simile contesto la condotta del connivente non può non rilevare, perché il dovere solidaristico non solo è insito nella stessa convivenza umana -e quindi forma oggetto di una regola sociale condivisa- ma è enunciato, in via generalissima, dall'art. 2, ultima parte della Costituzione.

La norma, voluta dai Costituenti quale pilastro dello dello Stato democratico, pone un collegamento fra 'diritti inviolabili dell'uomo' riconosciuti dalla Repubblica sia come singolo sia nelle formazioni sociali e 'doveri inderogabili' di solidarietà politica economica e sociale, di cui la Repubblica 'richiede l'adempimento'.

Il legame relazionale che scandisce i rapporti umani, non si esaurisce nei doveri a contenuto negativo espressi dalla regola dell'alterum non laedere, ma laddove il diritto riconosciuto ad alcuno trascenda l'interesse personale coinvolgendo un interesse generale -il cui perseguimento non può essere affidato al mero giudizio di convenienza del singolo che lo esercita- impone il dovere di 'fare qualcosa' in favore di altri, attraverso un riequilibrio della posizione di vantaggio sulla situazione di svantaggio, che funzionalmente realizza "come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana" (Corte cost.167/1999).

Esistono anche situazioni in cui il dovere inderogabile non deriva dall'esercizo di un diritto del singolo ma dal rapporto di questi con la comunità sociale (si pensi, ad esempio, all'obbligo, reso positivo dalla stessa Carta, di concorrere alle spese pubbliche di cui all'art. 53).

Ma è altresì espressione della solidarietà sociale -seppure non configuri un dovere- quell'azione in favore della collettività che supera il limite atomistico della libertà individuale al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici, e che spinge la persona ad agire "non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa.

Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (Corte cost. 75/1992).

E', dunque, nel reciproco sostegno dei componenti della collettività derivante dal vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini che si esprime il concetto di solidarietà, sia che essa derivi dall'onere di riequilibrio di posizioni di svantaggio o che la sua violazione sia assistita da una sanzione, sia che essa sia frutto della libera determinazione del singolo, sia che essa, senza essere imposta, sia comunque attesa dal consesso civile, perché espressione di modalità condivise di convivenza all'interno della comunità umana.

Ed è in quest'ultima accezione di solidarietà -non imposta, ma attesa- che si colloca, per esempio, l'aspettativa sociale di preservare l'integrità altrui, messa in pericolo da altro soggetto, premurandosi di allertare i soccorsi, senza restare semplicemente a guardare.

15. L'atteggiamento inerte che 'oggettivamente' consolidi l'intenzione criminale dei reo, del pari, non è che il riflesso dell'assenza di partecipazione ai doveri sociali del cittadino, così latamente intesi, che implicano di non rinforzare la volontà del reo di commettere di atti che fratturano la convivenza sociale, anche con comportamenti semplicemente non dissenzienti rispetto all'altrui agire.

Si pensi all'ipotesi di una persona che tollera che il convivente occulti stupefacenti nell'abitazione comune, non sollevando opposizioni e così di riflesso fortificando la volontà del reo a detenere la droga, perché sa che non sarà denunciato da chi è a conoscenza del reato e che non sarà necessario trovare un altro nascondiglio.

16. Ma -ed è qui il nodo che ci si è riproposti di sciogliere- anche quando alla mera inerzia si accompagni la possibilità di fare qualcosa di concreto per ostacolare l'azione illecita del reo, che dipende dal rapporto del soggetto che assiste al reato con una cosa o un'attività che gli fa capo e che sia utilizzata per compierlo, indipendentemente dalla sua volontà partecipativa, si è, in fondo nel medesimo ambito sociale-solidaristico che connota le precedenti ipotesi.

Pure in questi casi, infatti, l'assenza di esercizio del potere/facoltà di intervento -che come si è detto è tutt'altro cosa rispetto all'obbligo- si colloca all'interno di una norma generale di condotta, che impone di agire con prudenza e diligenza per non favorire per mera inerzia la commissione di reati da parte di terzi, non orientando, nella particolare occasione, il proprio agire al fine di ostacolarne la commissione.

Il frapporsi o il non frapporsi esercitando o non esercitando una facoltà che deriva da ciò che si 'gestisce' -bene, attività o rapporto che sia- costituisce il comportamento valutabile ai fini riparatori, perché può qualificare la condotta del connivente come colposa, quando quella scelta sia possibile e non metta in pericolo la sua incolumità.

17. Tirando le fila di questo lungo discorso, la valutazione della connivenza ai fini riparatori va sempre confrontata con la norma di condotta anche di carattere sociale di cui può essere atteso l'adempimento, che deve essere prima identificata per consentire poi di vagliare il comportamento tenuto dal connivente in termini di colpa grave, secondo gli ordinari criteri di discostamento.

18. Tornando al caso di specie, è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per avere [OSCURATO:PERSONA] tollerato che il figlio nascondesse la refurtiva all'interno del podere presso il quale il ricorrente era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza a svolgere attività di raccolta delle mandorle, senza denunciare il fatto, limitandosi ad esortarlo a mettere 'la testa a posto'.

Siffatta motivazione - che neppure si pone a confronto con il fatto da nessuna parte sì trae che le armi furono rivenute dal ricorrente nel podere, da ciò eventualmente scaturendo l'obbligo di avvisare l'autorità di polizia ai sensi dell'art. 20, comma 5

I. 110/1975- non scandisce il ragionamento ed omette di chiarire quale sia stata -al di là della denuncia non dovuta del figlio- la condotta assunta dall'interessato confliggente con una norma di condotta il cui adempimento è possibile attendersi anche dal connivente, cioè da colui che osserva inerte il reato.

19. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta, cui va rimessa anche la regolamentazione delle spese fra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1954 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con ordinanza in data 12 maggio 2021, ha rigettato l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 11 settembre 2018 al 27 settembre 2018, data nella quale la misura custodiale era annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di armi anche clandestine, dai cui l'interessato veniva assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, divenuta irrevocabile. 2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa di cui all'art.314 cod. proc. pen., ravvisandola nella connivenza passiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio, che aveva occultato le armi, dopo averle rubate, in una cassa di fave posta all'interno di un capanno ed in un serbatoio per carburante, entrambi siti nella campagna nella quale [OSCURATO:PERSONA], ammesso a misura alternativa alla detenzione, era stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza a pernottare per dedicarsi alla raccolta delle mandorle. Il provvedimento spiega che l'indagine era nata dalla denuncia della compagna del figlio di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito ai Carabinieri di essere stata minacciata di morte dal convivente, dando l'avvio alle investigazioni, nell'ambito delle quali era state svolte le perquisizioni che avevano portato alla scoperta delle armi. Chiamata in causa dal figlio di Gangi, che l'accusava di avere partecipato con lui al furto, la donna aveva riferito di sapere che [OSCURATO:PERSONA] si era confidato con il padre, il quale lo aveva invitato a 'mettere la testa a posto'. Il tribunale del riesame, tenuto conto di siffatta dichiarazione, aveva annullato l'ordinanza cautelare sulla base della considerazione che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] doveva inquadrarsi nella connivenza passiva. Siffatto comportamento, nondimeno, secondo il giudice della riparazione integra la condizione inibente il beneficio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., posto che l'avere tollerato la consumazione del reato da parte del figlio, senza denunciarlo all'autorità ha ingenerato nel giudice della cautela il sospetto di correità, non essendo sufficiente ad escludere la colpa grave l'averlo richiamato a tenere un comportamento conforme alla legalità, stante la consapevolezza della commissione del reato. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo. 4. Con la doglianza lamenta la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità. Osserva che la stessa Corte territoriale, nel corpo del provvedimento, riconosce che l'elemento-ritenuto dal giudice della riparazione ostativo alla concessione dell'indennizzo e che ha condotto il tribunale per il riesame ad annullare l'ordinanza cautelare -cioè che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una condotta connivente nei confronti del figlio, non concorrendo nel reato- è emerso dopo la sua applicazione, sicché nulla può imputarsi al ricorrente in ordine alla sua adozione, fondata su meri sospetti. Assume che, comunque, l'ordinanza gravata non chiarisce -se non fondandosi su supposizioni- perché il comportamento connivente di [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, commettendo, peraltro, l'errore di ritenere che il medesimo fosse a conoscenza dell'occultamento delle armi. Ricorda che, in ogni caso, la connivenza passiva non è ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va preliminarmente osservato che il caso in esame non può configurarsi come ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., perché l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura da parte del Tribunale del riesame non è intervenuto in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma per l'acquisizione di un elemento probatorio sopravvenuto rispetto al quadro indiziario rappresentato dal provvedimento originario, rilevante non ai fini della configurabilità dell'istituto, ma sotto il profilo dell'operatività del meccanismo di valutazione della colpa ostativa. Detto elemento è consistito nell'acquisizione delle dichiarazioni della compagna di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esortato il figlio, autore dei delitti, a 'mettere la testa a posto', ciò comprovando, da un lato, la conoscenza del delitto commesso dal figlio, dall'altro, la sua estraneità ai fatti. 3. Fatta questa precisazione occorre chiedersi se ed a quali condizioni la connivenza, posta dalla Corte territoriale alla base dei rigetto dell'istanza, possa costituire quella condotta gravemente colposa che l'ordinamento pone a limite del diritto all'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione.4. Le pronunce del giudice di legittimità affermano, in modo del tutto consolidato, che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un comportamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688). 5. Si tratta, a ben vedere, di riflessi sulla valutazione della condotta connivente ai fini indennitari che esaltano aspetti diversi dell'atteggiamento passivo tollerante rispetto al reato. Il primo, riguarda l'espressione 'sociale' dell'indifferenza al reato commesso da altri, cui si assista o che si sappia che sarà commesso, rivelante l'assenza di umana solidarietà per la vittima, cui non si presta alcuna forma di assistenza, neppure in termini di sollecitazione dell'intervento dell'autorità al fine di interrompere l'azione delittuosa. Il secondo, invece, attiene alla facoltà non esercitata di impedire il reato da parte di un soggetto che rivesta una c.d. 'posizione di garanzia'. Il terzo inerisce alla oggettività causale dell'atteggiamento indifferente, quale 'consolidamento' dell'altrui volontà di commettere il reato; il reo, infatti, trae dalla manifestazione di disinteresse al suo agire un rinforzo alla prosecuzione nella condotta. 6. Sebbene in tutti e tre i casi si manifesti un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, indipendentemente dal suo disvalore sociale e giuridico, connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti, nel secondo caso, per come delineato dall'indirizzo giurisprudenziale, vi è una sovrapposizione fra l'indifferenza all'agire criminoso e la possibilità di evitare il reato, in ragione del rapporto che corre fra la 'qualità' del connivente e la condotta illecita di altro soggetto. 7. E' necessario a questo punto introdurre qualche precisazione al fine di comprendere l'area di rilevanza della connivenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, posto che né l'assenza di solidarietà sociale, né l'involontario rafforzamento dell'altrui volontà criminale di per sé soli -per assumere un significato di condotta gravemente colposa come intesa dall'art. 314 cod. proc. pen.- implicano la possibilità dell'esercizio di un'attività per evitare il reato per la posizione di garanzia rivestita, tanto è vero che l'orientamento riportato considera i profili fra loro alternativi. Ed invero, si può mancare di essere solidali, senza rafforzare la volontà dell'autore del reato così come si può rafforzare la sua volontà, anche quando non si possa impedire la prosecuzione della condotta, in forza del rapporto del proprio agire rispetto a quello del reo. 8. Il tema è centrale e di estrema delicatezza, posto che l'obbligo di impedire il reato, ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen., non può mai coincidere con la connivenza, perché laddove violato esso è parificato alla sua commissione: 'Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo'. 9. E' chiaro, allora, che dovendo porsi al di fuori dell'ambito dell'art. 40, comma 2 cod. pen., la 'posizione di garanzia' cui fa riferimento la giurisprudenza sull'equa riparazione non coincide con quella di chi, per la qualità delle funzioni assunte, abbia il dovere di intervenire per impedire l'azione altrui. In altri termini, per 'posizione di garanzia' deve intendersi qualcosa di diverso dall'obbligo di intervento, perché altrimenti si è fuori dal perimetro della connivenza. Mentre è evidente che laddove vi sia stata assoluzione, requisito indispensabile per accedere all'indennizzo riparatorio, non può esservi stato concorso, né equiparazione fra la condotta omissiva tenuta e la commissione del reato, ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen.. 10. A dir il vero, nessuna delle sentenze supra richiamate definisce il concetto di 'posizione di garanzia' per come rilevante a questi fini. Il caso (Sez. 4, Sentenza n. 16369 del 18/03/2003, Cardillo, Rv. 224773) che larga parte delle pronunce riportano ad esempio riguarda l'ipotesi di un soggetto, titolare di un'edicola, che essendo a conoscenza del fatto che il padre nascondeva la droga nella propria rivendita, fra i giornali, non aveva posto in essere alcuna condotta per impedirglielo. In un'altra ipotesi, seppure in modo meno esplicito, si è ritenuto che rivestisse 'posizione di garanzia' il soggetto che, non concorrendo nel reato, continuava ad utilizzare il locale locatogli, ben sapendo che il locatore ivi nascondeva i beni oggetto di refurtiva (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). Infine, è stato ritenuto che il connivente potesse 'impedire' l'attività illecita, da un lato, non consentendo a trafficanti di stupefacenti di frequentare il market dallo stesso gestito -ove essi si davano convegno- per ragioni diverse dall'acquisto dei prodotti in vendita, dall'altro, rifiutando di prestarsi all'invio di denaro (money transfert) - risultato frutto dei reati commessi- cui i rei provvedevano facendo ricorso a false generalità (Sez. 4 n. 40790 del 11/07/2017, non massimata). Nella prima ipotesi la posizione di garanzia è ricondotta alla gestione del bene ed ai poteri ad essa connessi di consentire ad altri di avvalersene, per scopi diversi da quelli al quale è destinato; nel secondo caso la posizione di garanzia viene sostanzialmente individuata nel diritto ad excludendum del conduttore nei confronti del locatore, facendosi implicito riferimento alla sussistenza di un potere contrattuale; nel terzo caso, invece, oltre alla possibilità di limitare l'accesso al locale per scopi diversi dalla sua destinazione, si rimanda alla possibilità di opporre al reo il rifiuto di svolgere un'attività (money transfert) con modalità diverse da quelle ordinarie. Si tratta, comunque, sempre di poteri/facoltà - e mai di obblighi- di 'intervento' di colui che assiste al reato senza parteciparvi, che possono rendere più difficoltosa la commissione del reato, ma che non sempre possono impedirla, o meglio consentono solo di non portarla a termine con le modalità prescelte dal reo, che, in qualche modo approfittano dell'inerzia del connivente. Difficilmente, pertanto, può farsi ricorso, a fini riparativi, alla definizione della qualità del connivente quale titolare di una posizione di garanzia, intesa in senso giuridico come vincolo esistente tra un soggetto garante ed il bene giuridico oggetto di tutela, la cui salvaguardia è rimessa al suo agire, essendo ravvisabile siffatto rapporto solo nel caso di cui all'art. 40, comma 2 cod. pen., in cui è costituito in capo ad un particolare soggetto uno specifico obbligo di impedire l'evento. Nelle ipotesi configurate in giurisprudenza si è piuttosto di fronte ad una 'possibilità di frapporsi' in qualche modo alla commissione del reato, in ragione del rapporto con una cosa o un'attività riconducibili al connivente, che occasionalmente interseca la condotta illecita altrui. 11. A questo punto, vale la pena di chiedersi quando il mancato esercizio della possibilità di intervenire, facendo qualcosa che rende più difficoltosa la commissione del reato, costituisca colpa grave ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., o meglio, se 'sempre' laddove ci sia la facoltà di 'fare qualcosa' il comportamento connivente, che è di per sé un comportamento passivo, rilevi come gravemente imprudente o negligente se quel qualcosa non viene fatto.12. Va, innanzitutto, escluso, in via generale, che la connivenza -come invece ritiene l'ordinanza impugnata- possa essere ritenuta ostativa all'indennizzo riparativo per la semplice mancata denuncia all'autorità giudiziaria del reato cui si sta assistendo o che si conosce essere stato programmato. E ciò, perché la colpa, anche ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non può che essere ancorata ai criteri di cui all'art. 43 cod. pen., ed ha contenuto sostanzialmente normativo, dovendo corrispondere o ad un comportamento negligente, imprudente o imperito, rispetto ad una condotta considerata doverosa da una norma precauzionale, ancorché solo di natura sociale, o ad un comportamento violativo di disposizioni giuridiche aventi carattere cogente (leggi, regolamenti, ordini e discipline). Mentre, proprio l'ordinamento circoscrivendo positivamente le ipotesi di obbligo di denuncia dei reati impone al cittadino non qualificato (cioè che non riveste una specifica funzione, come, ad esempio, quella di pubblico ufficiale o di medico) di attivarsi solo in specifiche ipotesi. Sussite, infatti, un simile onere quando il privato sia cittadino italiano ed abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale sia prevista la pena dell'ergastolo (art. 364 cod. pen.); quando egli abbia ricevuto cose provenienti da delitto (art. 709 cod. pen.); quando abbia notizia della presenza di materie esplodenti situate in un luogo da lui abitato (art. 20 I. n. 110/1975); quando abbia conoscenza di un delitto di sequestro di persona ai fini di estrorsione (art. 3 d.l. 8/1991). Mentre, non è configurato un generico dovere di denuncia dei reati cui si sia assistito o che si sappia stiano per essere commessi (art. 333 cod. proc. pen.), ma solo la facoltà di farlo, rimessa al senso civico di ciascuno. D'altro canto, il dovere di collaborazione con l'autorità giudiziaria nasce in capo al cittadino solo quando essa sia esplicitamente richiesta per l'espletamento di atti specifici (acquisizione di informazioni, ispezioni, accessi, ecc.) ed in ogni caso non è assoluto, essendo stabilito, dall'art. 199, comma 1, cod. proc. pen. che 'I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre' -così come i soggetti individuati dal comma 3 - salvo che loro stessi non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi 'o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato. Dunque, manca nell'ordinamento un precetto generale che forzi il privato a collaborare non solo all'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria delle notizie di reato, ma anche all'acquisizione delle relative prove, in assenza di un provvedimento compulsivo della medesima autorità. Se, dunque, non vi è un dovere di impedire il reato, di denunciarlo, né di cooperare spontaneamente al suo accertamento ecco che, per assumere rilevanza ai fini riparatori, la valutazione in termini di colpa della condotta di colui che assista al reato senza parteciparvi non può andare oltre i limiti richiesti dall'ordinamento al comune cittadino, perché il suo comportamento inerte rispetto al delitto ed alla sua punizione, benché possa per le circostanze del caso essere idoneo ad indurre in errore l'autorità giudiziaria sulla sua partecipazione al reato, è considerato di per sé legittimo. 13. Ci sono, tuttavia, regole di condotta il cui adempimento può essere richiesto anche a chi osservi inerte il reato, perché vanno oltre la legittimità della sua inerzia e la loro mancata osservanza, sebbene non sia penalmente censurabile, rileva, nondimeno, ai fini della valutazione della condotta in sede di riparazione, in quanto viola comunque una regola di condotta prescritta al cittadino comune, o quantomeno si pone in contraddizione con il comportamento di condivisione sociale che ci si aspetta in quelle determinate circostanze. 14. E', per esempio, il caso dianzi ripreso in cui l'assistenza meramente passiva al reato comporti anche una violazione della solidarietà nei confronti della vittima. Si pensi all'ipotesi in cui il soggetto assiste ad un episodio di lesioni volontarie rimanendo a guardare senza chiedere soccorso. In un simile contesto la condotta del connivente non può non rilevare, perché il dovere solidaristico non solo è insito nella stessa convivenza umana -e quindi forma oggetto di una regola sociale condivisa- ma è enunciato, in via generalissima, dall'art. 2, ultima parte della Costituzione. La norma, voluta dai Costituenti quale pilastro dello dello Stato democratico, pone un collegamento fra 'diritti inviolabili dell'uomo' riconosciuti dalla Repubblica sia come singolo sia nelle formazioni sociali e 'doveri inderogabili' di solidarietà politica economica e sociale, di cui la Repubblica 'richiede l'adempimento'. Il legame relazionale che scandisce i rapporti umani, non si esaurisce nei doveri a contenuto negativo espressi dalla regola dell'alterum non laedere, ma laddove il diritto riconosciuto ad alcuno trascenda l'interesse personale coinvolgendo un interesse generale -il cui perseguimento non può essere affidato al mero giudizio di convenienza del singolo che lo esercita- impone il dovere di 'fare qualcosa' in favore di altri, attraverso un riequilibrio della posizione di vantaggio sulla situazione di svantaggio, che funzionalmente realizza "come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana" (Corte cost.167/1999). Esistono anche situazioni in cui il dovere inderogabile non deriva dall'esercizo di un diritto del singolo ma dal rapporto di questi con la comunità sociale (si pensi, ad esempio, all'obbligo, reso positivo dalla stessa Carta, di concorrere alle spese pubbliche di cui all'art. 53). Ma è altresì espressione della solidarietà sociale -seppure non configuri un dovere- quell'azione in favore della collettività che supera il limite atomistico della libertà individuale al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici, e che spinge la persona ad agire "non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (Corte cost. 75/1992). E', dunque, nel reciproco sostegno dei componenti della collettività derivante dal vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini che si esprime il concetto di solidarietà, sia che essa derivi dall'onere di riequilibrio di posizioni di svantaggio o che la sua violazione sia assistita da una sanzione, sia che essa sia frutto della libera determinazione del singolo, sia che essa, senza essere imposta, sia comunque attesa dal consesso civile, perché espressione di modalità condivise di convivenza all'interno della comunità umana. Ed è in quest'ultima accezione di solidarietà -non imposta, ma attesa- che si colloca, per esempio, l'aspettativa sociale di preservare l'integrità altrui, messa in pericolo da altro soggetto, premurandosi di allertare i soccorsi, senza restare semplicemente a guardare. 15. L'atteggiamento inerte che 'oggettivamente' consolidi l'intenzione criminale dei reo, del pari, non è che il riflesso dell'assenza di partecipazione ai doveri sociali del cittadino, così latamente intesi, che implicano di non rinforzare la volontà del reo di commettere di atti che fratturano la convivenza sociale, anche con comportamenti semplicemente non dissenzienti rispetto all'altrui agire. Si pensi all'ipotesi di una persona che tollera che il convivente occulti stupefacenti nell'abitazione comune, non sollevando opposizioni e così di riflesso fortificando la volontà del reo a detenere la droga, perché sa che non sarà denunciato da chi è a conoscenza del reato e che non sarà necessario trovare un altro nascondiglio. 16. Ma -ed è qui il nodo che ci si è riproposti di sciogliere- anche quando alla mera inerzia si accompagni la possibilità di fare qualcosa di concreto per ostacolare l'azione illecita del reo, che dipende dal rapporto del soggetto che assiste al reato con una cosa o un'attività che gli fa capo e che sia utilizzata per compierlo, indipendentemente dalla sua volontà partecipativa, si è, in fondo nel medesimo ambito sociale-solidaristico che connota le precedenti ipotesi. Pure in questi casi, infatti, l'assenza di esercizio del potere/facoltà di intervento -che come si è detto è tutt'altro cosa rispetto all'obbligo- si colloca all'interno di una norma generale di condotta, che impone di agire con prudenza e diligenza per non favorire per mera inerzia la commissione di reati da parte di terzi, non orientando, nella particolare occasione, il proprio agire al fine di ostacolarne la commissione. Il frapporsi o il non frapporsi esercitando o non esercitando una facoltà che deriva da ciò che si 'gestisce' -bene, attività o rapporto che sia- costituisce il comportamento valutabile ai fini riparatori, perché può qualificare la condotta del connivente come colposa, quando quella scelta sia possibile e non metta in pericolo la sua incolumità. 17. Tirando le fila di questo lungo discorso, la valutazione della connivenza ai fini riparatori va sempre confrontata con la norma di condotta anche di carattere sociale di cui può essere atteso l'adempimento, che deve essere prima identificata per consentire poi di vagliare il comportamento tenuto dal connivente in termini di colpa grave, secondo gli ordinari criteri di discostamento. 18. Tornando al caso di specie, è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per avere [OSCURATO:PERSONA] tollerato che il figlio nascondesse la refurtiva all'interno del podere presso il quale il ricorrente era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza a svolgere attività di raccolta delle mandorle, senza denunciare il fatto, limitandosi ad esortarlo a mettere 'la testa a posto'. Siffatta motivazione - che neppure si pone a confronto con il fatto da nessuna parte sì trae che le armi furono rivenute dal ricorrente nel podere, da ciò eventualmente scaturendo l'obbligo di avvisare l'autorità di polizia ai sensi dell'art. 20, comma 5 I. 110/1975- non scandisce il ragionamento ed omette di chiarire quale sia stata -al di là della denuncia non dovuta del figlio- la condotta assunta dall'interessato confliggente con una norma di condotta il cui adempimento è possibile attendersi anche dal connivente, cioè da colui che osserva inerte il reato. 19. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta, cui va rimessa anche la regolamentazione delle spese fra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con ri
Sentenza Cassazione n. 33999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris