CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22681/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dL, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa censura l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, eccependo la discordanza tra le bottiglie rinvenute nell'automobile dell'imputata in occasione della perquisizione e le cinque oggetto della denuncia e, conseguentemente, l'omesso rinvenimento nella disponibilità dell'imputata degli oggetti del furto denunciato dalla persona offesa; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi aspecifid che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni congrue e logicamente ineccepibili quanto alle ragioni della censura discrasia (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 mag