Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 26163/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso 7391-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 477 del 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositata il 22 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti e già vagliata anche nella decisione del Tribunale; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe dichiara irripetibili le spese.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 7391-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 477 del 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositata il 22 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti e già vagliata anche nella decisione del Tribunale; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe dichiara irripetibili le spese. Rom