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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18281/2026

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ricorso dall’AvvocatoErnesto Stajano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo difensore in Roma, via Sardegna n. 14, i qualidichiarano di ricevere le comunicazioni e le notificazioni agli indirizzi diposta elettronica certificata indicati.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -1 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza del tribunale di Nuoro n. 37/2025, depositata in data25/1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con atto di citazione del 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponevano che, afronte del contratto di utenza con Abbanoa, avevano ricevuto fatture,con le quali era stata unilateralmente inserita la voce «conguagliodelle partite pregresse 2005/2011».Rilevavano che veniva loro chiesto, quali utenti della fornitura delservizio per uso domestico residente, rispettivamente, il pagamentodi euro 298,03, euro 234,78, euro 131,87 e 187,62.Chiedevano l’accertamento negativo del credito di Abbanoa.2.

Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario sollevata da Abbanoa, mentreaccoglieva la domanda con riferimento alle partite pregresse econdannava il gestore alla restituzione degli già corrisposti dagli3.

Il tribunale di Nuori rigettava l’appello articolato da Abbanoa.Preliminarmente rigettava il motivo d’appello relativo al difetto digiurisdizione del giudice ordinario.Nel merito confermava l’illegittimità dei conguagli.5.Questa Corte, con ordinanza n. 4456/2023, pubblicata il14/2/2023, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione eaccoglieva il motivo di ricorso relativo alla asserita illegittimità dellepartite pregresse.2 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026In particolare, si evidenziava che era ammissibile il recupero deicosti «ora per allora», ma doveva «ritenersi legittimo soltanto ilrecupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momentodell’erogazione e fatturazione del servizio», dovendosi inveceescludere «la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamentecosti non correlati né correlabili con il servizio aperto e con le voci dicosto ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentementeai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità,proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento ditrasparenza».Dovevano, in definitiva, escludersi i conguagli regolatori utilizzati«per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegatialla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indicidell’incapacità di approntare un meccanismo di regolazioneincentivante».La relativa dimostrazione gravava sull’ente gestore del servizioidrico.Si muoveva dunque dall’astratta legittimità del recupero dei costiora per allora, ma dovendosi accertare la ricorrenza dei presuppostidi fatto per l’applicazione dei conguagli regolatori per partitepregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce checompone la tariffa e con il divieto di allocare sull’utenza costiprovocati da errori di previsione e/o di corrispettivo di ogni voce checompone la tariffe con il divieto di allocare sull’utenza costi provocatida errori di previsione e/o di gestione economica e di ogniincremento di costo non pertinente, non essendo sufficiente agiustificare la richiesta il fatto che Abbanoa avesse applicato le tariffedeterminate dall’autorità di ambito, né che non le avessedeterminate unilateralmente.3 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/20266.

Il tribunale di Nuoro, in sede di riassunzione, con sentenza n.37/2025, depositata il 25/1/2025, rigettava l’appello di Abbanoa.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il tribunaleevidenziava che dai documenti allegati non era possibile evincere inalcun modo la prova dei costi - imprevisti e imprevedibili - che lasocietà aveva dovuto sostenere, né le cause di tali costi e la tipologiadei servizi resi all’utenza, correlati o correlabili agli stessi.Anzi, proprio dei documenti prodotti emergevano «errori diprevisione, compiuti a monte, nella determinazione della tariffa»,dandosi atto che la grave crisi finanziaria dell’impresa era statadeterminata «anche e principalmente da errori di previsione epianificazione compiuti sia dall’autorità d’ambito che dal gestoreidrico».7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAbbanoa s.p.a., depositando anche memoria.8.

Sono rimasti intimati gli attori.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 115 e 116 c.p.c.: omessa valutazione prove documentali.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Nullità dellasentenza.

Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agliarticoli 2935 e 2948 primo comma n. 4 c.c., articoli 142, comma 3,e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21,commi 13 e 19 del d.lgs. n. 201/2011, convertito con modificazionidalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 decreto-legge n.70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106; art. 3 DPCM 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18, dell’ente d’ambito4 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (par. n.16)».La sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui haposto a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la prova circa la sussistenzadei costi «imprevisti» avendo in realtà il gestore già dato la provadella legittimità degli importi richiesti a titolo di partite pregresse,con conseguente assolvimento dell’onere della prova sullo stessoincombente.L’erroneità della decisione del tribunale dovrebbe rinvenirsi nellaomessa valutazione della documentazione depositata, attestante lalegittimità degli importi richiesti in fattura, non potendosi richiederel’allegazione di ulteriori elementi in relazione ai «costi imprevedibili».Anzi, dai documenti prodotti emergerebbe che i valori sono statiquantificati dall’autorità amministrativa di riferimento e che i costi«non sono certamente imputabili a mala gestio del gestore».2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. - nullità della sentenza o del procedimento– error in procedendo - violazione del principio dispositivo ex art.115 c.p.c., del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., del giusto processoex art. 111 costituzione e lesione del diritto di difesa ex art. 24Costituzione».Per la ricorrente i documenti prodotti sarebbero stati sufficienti acomprovare la sussistenza dei requisiti richiesti in relazioneconguagli, non trattandosi di costi imputabili a mala gestio delgestore.Il tribunale non avrebbe motivato in ordine al rigetto dell’istanzadi ammissione della CTU.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».5 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026Anche in questo caso si evidenzia la contraddittorietà dellamotivazione fornita dal giudice in ordine alla mancata disposizionedella CTU riguardante un fatto decisivo per il giudizio.Da un lato, infatti, il tribunale ha evidenziato che dall’esame deidocumenti allegati non era possibile evincere la prova dei costi-imprevisti e imprevedibili-che la società avrebbe dovuto sostenere,ma, dall’altro, ha rigettato la richiesta di CTU, senza considerare cheil nuovo thema decidendum era stato posto dal principio di dirittoespresso dalla Corte di cassazione.La CTU sarebbe stato l’unico possibile mezzo di accertamento ditale fatto determinante della decisione, in quanto la documentazioneprodotta si caratterizzava per l’alto contenuto tecnico-specifico.4.

Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 91 e 92 c.p.c.

Violazione del principio di soccombenza».La sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui ha condannatoAbbanoa pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione.In sede di legittimità, la Corte aveva infatti accolto il motivo diricorso concernente la legittimità dei conguagli, rinviando al tribunaleper la quantificazione delle relative spese di giudizio.In sede di riassunzione, il tribunale ha rigettato l’appello diAbbanoa condannandola non solo alle spese del giudizio di rinvio, maanche a quelle del giudizio di legittimità, dove pure era risultatavittoriosa.Il tribunale avrebbe invece dovuto disporre la compensazionetotale o parziale delle spese.5.

Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono, conassorbimento dei restanti.6.

Effettivamente, il tribunale, in sede di riassunzione, puravendo dato atto che Abbanoa ha depositato tutta la6 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026documentazione inerente alle partite pregresse e dunque, aiconguagli, in relazione agli anni 2005-2015, con riferimento ai costi«non preventivabili», ha ritenuto però, contraddittoriamente, laviolazione dell’onere della prova da parte della ricorrente.7.

Pur nella consapevolezza che il principio di diritto da applicareè quello della ordinanza di questa Corte, che ha cassato laprecedente sentenza del tribunale, non rilevando eventuali ulterioripronunce successive di legittimità, né lo ius superveniens, tuttavia,in ausilio alla corretta interpretazione della problematica e,soprattutto, alla valutazione – da parte del giudice di merito - dellasufficienza della documentazione prodotta da parte di Abbanoasovviene la recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n.23858 del 26/8/2025, a mente della quale, in tema di servizio idricointegrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art.31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, eche dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da partedegli Enti d'ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitateagli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il "metodotariffario normalizzato", dal momento che, da un lato, il citato art.31 assume autonomo valore precettivo con esclusivo riguardoall'individuazione della data entro cui i relativi conguagli andavanoapprovati; dall'altro, l'addebito dei conguagli riferiti a partitepregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattivitàdegli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione delcontratto di somministrazione.8.

La chiave di volta del sistema viene rinvenuta nel metodonormalizzato introdotto dall’art. 13 della legge n. 36 del 1994 (leggeGalli).7 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il pagamento dei conguagli trova la sua base giuridica proprio intale disposizione normativa, a prescindere dalle modifiche legislativesuccessive, non venendo in rilievo alcuna retroattività normativa(Cass., n. 1109 del 2026; Cass., n. 1110 del 2026; Cass. n. 1106 del2026).In particolare, l’art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36(Disposizioni in materia di risorse idriche) stabiliva al comma 2, finoall’entrata in vigore del d.lg.s n. 152 del 2006: «La tariffa èdeterminata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e delservizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza dellaremunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle areedi salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio».Poi, al comma 3, dell’art. 13, che «il Ministro dei lavori pubblici,d’intesa con il Ministro dell’ambiente, su proposta del comitato divigilanza di cui all’art. 21, sentite le autorità di bacino di rilievonazionale, nonché la conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costoe determinare la tariffa di riferimento.

La tariffa di riferimento èarticolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento aparticolari situazioni idrogeologiche [dal 13 giugno 1999 «ed infunzione del contenimento del consumo»].9.

Il metodo normalizzato è stato introdotto, proprio in(Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo ela determinazione della tariffa di riferimento del servizio idricointegrato).8 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/20269.1.

L’incipit è rappresentato dall’art. 3 del decreto del 1° agosto1996, nel quale si scolpisce la «tariffa di riferimento» del servizioidrico integrato.Essa è «lo strumento per consentire la realizzazione di adeguatilivelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi diinvestimento nell’equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimentodei costi al consumo, il miglioramento dell’efficienza della gestione ela tutela dell’interesse dell’utenza».L’art. 3 del decreto ministeriale citato individua i «costioperativi», tra i quali inserisce: «costi per materie di consumo emerci»; «costi per godimento di beni di terzi», «costo delpersonale», «variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci», «accantonamento per rischi, nellamisura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali», «altriaccantonamenti», «oneri diversi di gestione».Si chiarisce poi che «in quest’ultima voce deve essere iscrittoogni costo della produzione non ricompreso in quellispecificatamente previsti dall’elencazione di cui sopra e ogni altrocomponente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria,straordinaria o fiscale».9.2.

Soprattutto, all’art. 8 del decreto ministeriale 1° agosto1996, si prevede espressamente la possibilità di revisioni triennali,proprio nella prospettiva di un consuntivo ex post, in linea con ladifesa di Abbanoa.L’art. 8 citato prevede, infatti, che «[n]ella convenzione per laconcessione della gestione, l’Ambito titolare della funzione deve fral’altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi: […] 8) La revisionetriennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verificadella corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata,9 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizioovvero dell’effettuazione degli investimenti».Inoltre, l’ATO «ferma restando la verifica triennalenell’applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenirenel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del pianofinanziario e gestionale in ordine a:a) raggiungimento dei livelli diservizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti,valutando le variazioni al limite di prezzo “K” o le penalizzazionirimborsi […] b) corrispondenza tra l’incasso derivantedall’applicazione della struttura tariffaria e l’incasso previsto pereffetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, alfine di apportare le seguenti variazioni; c) rispondenza dei costioperativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cuiall’art. 6».9.3.

All’art. 9 del decreto ministeriale del 1996 si prevede inoltreche «il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lostato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integratoseparatamente da quelli di altre gestione».Il gestore deve inoltre comunicare «[…] f2) gli scostamentirispetto al piano e le relative motivazioni».10.

Ciò premesso, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenzan. 23858 del 2025, ha precisato proprio l’esistenza, all’interno delmetodo normalizzato (in vigore nel periodo dal 2005 al 2011), dimeccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livelloIl metodo normalizzato, dunque, «contemplava elementicorrettivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticatoall’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (e quindi del10 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026rapporto tra ricavi e costi): è sul punto la ricorrente ha evidenziato,nella sua memoria, che la commissione nazionale di vigilanza sullerisorse idriche – Co.Vi.Ri. - nella relazione annuale al Parlamentosullo stato dei servizi idrici del 2007 ebbe a sottolineare come ilmetodo tariffario normalizzato consentisse revisioni tariffarie atte adassicurare al gestore il recupero di ricavi che non gli era statopossibile conseguire in ragione del price cap».Pertanto, la spettanza dei conguagli «discende proprio dalmancato attuarsi delle rettifiche tariffarie».10.1.

Le Sezioni Unite hanno tenuto conto anche della successivadelibera AEEGSI n. 643 del 2013.L’art. 31 dell’allegato A, nel regolare la quantificazione e ilriconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo commache «3.1.

Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti altrasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedentideterminazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti ecomunicati all’Autorità.» Il secondo comma dello stesso articolo haprecisato, poi, che «3.2.

Al fine di favorire la massima trasparenzaper gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devonoessere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deveessere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a -2), ed il risultatocosì ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degliutenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziatiin bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento deiconguagli».11 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026In attuazione di tale previsione il Commissario straordinariodell’Ente di Ambito della Sardegna ha approvato, con la delibera n.18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione deiconguagli relativi alle partite pregresse, relative cioè a fornitureprecedenti al 2012-2013.10.2.

La Corte, a sezioni unite, ha disegnato il rapporto tra taledelibera del 2013 ed il metodo normalizzato che ha disciplinato glianni 2005/2011.Si è precisato, dunque, che l’art. 31 della delibera643/2013/R/idr della AEEGSI disciplina le modalità di recupero deiconguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti altrasferimento all’autorità delle funzioni di regolazione controllo delsettore, ma non prevede, in via generale, la spettanza dei conguaglistessi, non incidendo la norma sulla disciplina relativa alladeterminazione e all’aggiornamento delle tariffe fino al 2010.10.3.

Al contrario, i conguagli attuabili in base al citato art. 13«vanno quindi individuati prendendo in considerazione le dinamichetariffarie previste dal metodo normalizzato che era in vigore nell’arcodi tempo che qui interessa è che dava attuazione una tariffa in cuidoveva essere assicurata, come si è visto, la copertura integrale deicosti di investimento di esercizio».Nella delibera del 2013 si prevedeva che i conguagli dovevanoessere quantificati ed approvati dagli enti d’ambito entro il30/6/2014, sicché la stessa legittimava «i conguagli che nelprecedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare: eciò in quanto le pertinenti determinazioni degli enti d’ambito nonerano state adottate prima del subentro di AEEGSI e della modificadel metodo tariffario».normalizzato, l’art. 31 della delibera n. 643 del 2013 – per la Corte12 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026- assume autonomo valore precettivo «con esclusivo riguardoall’individuazione della data entro cui conguagli relativi andavanoapprovati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversi oulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le partite pregresseda conguagliare».L’Ente d’ambito della Sardegna aveva quantificato le partite diconguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di euro88.780.000,00, sicché risulta evidente che tale quantificazione erastata adottata in base al precedente metodo tariffario, mentre talemetodo è stato sostituito con la delibera n. 585 del 2012, che avevadato vita al «metodo tariffario transitorio» (MTT), poi superato dal«metodo tariffario idrico» (MTI) con la delibera n. 643 del 2013.10.4.

Proprio in applicazione del metodo normalizzato - precisaquesta Corte – l’Ente d’ambito ha ritenuto si fosse generata unapartita di credito, a titolo di conguaglio, in favore del gestore delservizio idrico.L’art. 31, comma 1, della delibera n. 643 del 2013 non ha portataretroattiva, ma - a giudizio di questa Corte - «ha semplicementeconsentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base almetodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utenteuna “tariffa integrativa retroattiva applicata sui consumi effettuati inanni precedenti” […], quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagliche nel previgente sistema regolatorio erano a carico sull’utente,nella forma dell’adeguamento di prezzo».Non v’è neppure lesione dell’affidamento dell’utente, che avvisosemplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, disomme che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo13 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’Ente d’ambito vi avesse provveduto tempestivamente, convertendoi conguagli in aumenti tariffari.11. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importiData pubblicazione 19/01/2026 quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nellavigenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto stabilitodal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.12.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio al tribunale di Nuoro, in diversa composizione, che provvederàanche sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Nuoro, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio14 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso dall’AvvocatoErnesto Stajano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo difensore in Roma, via Sardegna n. 14, i qualidichiarano di ricevere le comunicazioni e le notificazioni agli indirizzi diposta elettronica certificata indicati.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -1 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza del tribunale di Nuoro n. 37/2025, depositata in data25/1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione del 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponevano che, afronte del contratto di utenza con Abbanoa, avevano ricevuto fatture,con le quali era stata unilateralmente inserita la voce «conguagliodelle partite pregresse 2005/2011».Rilevavano che veniva loro chiesto, quali utenti della fornitura delservizio per uso domestico residente, rispettivamente, il pagamentodi euro 298,03, euro 234,78, euro 131,87 e 187,62.Chiedevano l’accertamento negativo del credito di Abbanoa.2. Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario sollevata da Abbanoa, mentreaccoglieva la domanda con riferimento alle partite pregresse econdannava il gestore alla restituzione degli già corrisposti dagli3. Il tribunale di Nuori rigettava l’appello articolato da Abbanoa.Preliminarmente rigettava il motivo d’appello relativo al difetto digiurisdizione del giudice ordinario.Nel merito confermava l’illegittimità dei conguagli.5.Questa Corte, con ordinanza n. 4456/2023, pubblicata il14/2/2023, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione eaccoglieva il motivo di ricorso relativo alla asserita illegittimità dellepartite pregresse.2 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026In particolare, si evidenziava che era ammissibile il recupero deicosti «ora per allora», ma doveva «ritenersi legittimo soltanto ilrecupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momentodell’erogazione e fatturazione del servizio», dovendosi inveceescludere «la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamentecosti non correlati né correlabili con il servizio aperto e con le voci dicosto ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentementeai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità,proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento ditrasparenza».Dovevano, in definitiva, escludersi i conguagli regolatori utilizzati«per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegatialla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indicidell’incapacità di approntare un meccanismo di regolazioneincentivante».La relativa dimostrazione gravava sull’ente gestore del servizioidrico.Si muoveva dunque dall’astratta legittimità del recupero dei costiora per allora, ma dovendosi accertare la ricorrenza dei presuppostidi fatto per l’applicazione dei conguagli regolatori per partitepregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce checompone la tariffa e con il divieto di allocare sull’utenza costiprovocati da errori di previsione e/o di corrispettivo di ogni voce checompone la tariffe con il divieto di allocare sull’utenza costi provocatida errori di previsione e/o di gestione economica e di ogniincremento di costo non pertinente, non essendo sufficiente agiustificare la richiesta il fatto che Abbanoa avesse applicato le tariffedeterminate dall’autorità di ambito, né che non le avessedeterminate unilateralmente.3 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/20266. Il tribunale di Nuoro, in sede di riassunzione, con sentenza n.37/2025, depositata il 25/1/2025, rigettava l’appello di Abbanoa.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il tribunaleevidenziava che dai documenti allegati non era possibile evincere inalcun modo la prova dei costi - imprevisti e imprevedibili - che lasocietà aveva dovuto sostenere, né le cause di tali costi e la tipologiadei servizi resi all’utenza, correlati o correlabili agli stessi.Anzi, proprio dei documenti prodotti emergevano «errori diprevisione, compiuti a monte, nella determinazione della tariffa»,dandosi atto che la grave crisi finanziaria dell’impresa era statadeterminata «anche e principalmente da errori di previsione epianificazione compiuti sia dall’autorità d’ambito che dal gestoreidrico».7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAbbanoa s.p.a., depositando anche memoria.8. Sono rimasti intimati gli attori.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 115 e 116 c.p.c.: omessa valutazione prove documentali.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Nullità dellasentenza. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agliarticoli 2935 e 2948 primo comma n. 4 c.c., articoli 142, comma 3,e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21,commi 13 e 19 del d.lgs. n. 201/2011, convertito con modificazionidalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 decreto-legge n.70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106; art. 3 DPCM 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18, dell’ente d’ambito4 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (par. n.16)».La sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui haposto a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la prova circa la sussistenzadei costi «imprevisti» avendo in realtà il gestore già dato la provadella legittimità degli importi richiesti a titolo di partite pregresse,con conseguente assolvimento dell’onere della prova sullo stessoincombente.L’erroneità della decisione del tribunale dovrebbe rinvenirsi nellaomessa valutazione della documentazione depositata, attestante lalegittimità degli importi richiesti in fattura, non potendosi richiederel’allegazione di ulteriori elementi in relazione ai «costi imprevedibili».Anzi, dai documenti prodotti emergerebbe che i valori sono statiquantificati dall’autorità amministrativa di riferimento e che i costi«non sono certamente imputabili a mala gestio del gestore».2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. - nullità della sentenza o del procedimento– error in procedendo - violazione del principio dispositivo ex art.115 c.p.c., del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., del giusto processoex art. 111 costituzione e lesione del diritto di difesa ex art. 24Costituzione».Per la ricorrente i documenti prodotti sarebbero stati sufficienti acomprovare la sussistenza dei requisiti richiesti in relazioneconguagli, non trattandosi di costi imputabili a mala gestio delgestore.Il tribunale non avrebbe motivato in ordine al rigetto dell’istanzadi ammissione della CTU.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».5 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026Anche in questo caso si evidenzia la contraddittorietà dellamotivazione fornita dal giudice in ordine alla mancata disposizionedella CTU riguardante un fatto decisivo per il giudizio.Da un lato, infatti, il tribunale ha evidenziato che dall’esame deidocumenti allegati non era possibile evincere la prova dei costi-imprevisti e imprevedibili-che la società avrebbe dovuto sostenere,ma, dall’altro, ha rigettato la richiesta di CTU, senza considerare cheil nuovo thema decidendum era stato posto dal principio di dirittoespresso dalla Corte di cassazione.La CTU sarebbe stato l’unico possibile mezzo di accertamento ditale fatto determinante della decisione, in quanto la documentazioneprodotta si caratterizzava per l’alto contenuto tecnico-specifico.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 91 e 92 c.p.c. Violazione del principio di soccombenza».La sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui ha condannatoAbbanoa pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione.In sede di legittimità, la Corte aveva infatti accolto il motivo diricorso concernente la legittimità dei conguagli, rinviando al tribunaleper la quantificazione delle relative spese di giudizio.In sede di riassunzione, il tribunale ha rigettato l’appello diAbbanoa condannandola non solo alle spese del giudizio di rinvio, maanche a quelle del giudizio di legittimità, dove pure era risultatavittoriosa.Il tribunale avrebbe invece dovuto disporre la compensazionetotale o parziale delle spese.5. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono, conassorbimento dei restanti.6. Effettivamente, il tribunale, in sede di riassunzione, puravendo dato atto che Abbanoa ha depositato tutta la6 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026documentazione inerente alle partite pregresse e dunque, aiconguagli, in relazione agli anni 2005-2015, con riferimento ai costi«non preventivabili», ha ritenuto però, contraddittoriamente, laviolazione dell’onere della prova da parte della ricorrente.7. Pur nella consapevolezza che il principio di diritto da applicareè quello della ordinanza di questa Corte, che ha cassato laprecedente sentenza del tribunale, non rilevando eventuali ulterioripronunce successive di legittimità, né lo ius superveniens, tuttavia,in ausilio alla corretta interpretazione della problematica e,soprattutto, alla valutazione – da parte del giudice di merito - dellasufficienza della documentazione prodotta da parte di Abbanoasovviene la recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n.23858 del 26/8/2025, a mente della quale, in tema di servizio idricointegrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art.31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, eche dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da partedegli Enti d'ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitateagli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il "metodotariffario normalizzato", dal momento che, da un lato, il citato art.31 assume autonomo valore precettivo con esclusivo riguardoall'individuazione della data entro cui i relativi conguagli andavanoapprovati; dall'altro, l'addebito dei conguagli riferiti a partitepregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattivitàdegli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione delcontratto di somministrazione.8. La chiave di volta del sistema viene rinvenuta nel metodonormalizzato introdotto dall’art. 13 della legge n. 36 del 1994 (leggeGalli).7 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il pagamento dei conguagli trova la sua base giuridica proprio intale disposizione normativa, a prescindere dalle modifiche legislativesuccessive, non venendo in rilievo alcuna retroattività normativa(Cass., n. 1109 del 2026; Cass., n. 1110 del 2026; Cass. n. 1106 del2026).In particolare, l’art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36(Disposizioni in materia di risorse idriche) stabiliva al comma 2, finoall’entrata in vigore del d.lg.s n. 152 del 2006: «La tariffa èdeterminata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e delservizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza dellaremunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle areedi salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio».Poi, al comma 3, dell’art. 13, che «il Ministro dei lavori pubblici,d’intesa con il Ministro dell’ambiente, su proposta del comitato divigilanza di cui all’art. 21, sentite le autorità di bacino di rilievonazionale, nonché la conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costoe determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento èarticolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento aparticolari situazioni idrogeologiche [dal 13 giugno 1999 «ed infunzione del contenimento del consumo»].9. Il metodo normalizzato è stato introdotto, proprio in(Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo ela determinazione della tariffa di riferimento del servizio idricointegrato).8 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/20269.1. L’incipit è rappresentato dall’art. 3 del decreto del 1° agosto1996, nel quale si scolpisce la «tariffa di riferimento» del servizioidrico integrato.Essa è «lo strumento per consentire la realizzazione di adeguatilivelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi diinvestimento nell’equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimentodei costi al consumo, il miglioramento dell’efficienza della gestione ela tutela dell’interesse dell’utenza».L’art. 3 del decreto ministeriale citato individua i «costioperativi», tra i quali inserisce: «costi per materie di consumo emerci»; «costi per godimento di beni di terzi», «costo delpersonale», «variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci», «accantonamento per rischi, nellamisura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali», «altriaccantonamenti», «oneri diversi di gestione».Si chiarisce poi che «in quest’ultima voce deve essere iscrittoogni costo della produzione non ricompreso in quellispecificatamente previsti dall’elencazione di cui sopra e ogni altrocomponente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria,straordinaria o fiscale».9.2. Soprattutto, all’art. 8 del decreto ministeriale 1° agosto1996, si prevede espressamente la possibilità di revisioni triennali,proprio nella prospettiva di un consuntivo ex post, in linea con ladifesa di Abbanoa.L’art. 8 citato prevede, infatti, che «[n]ella convenzione per laconcessione della gestione, l’Ambito titolare della funzione deve fral’altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi: […] 8) La revisionetriennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verificadella corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata,9 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizioovvero dell’effettuazione degli investimenti».Inoltre, l’ATO «ferma restando la verifica triennalenell’applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenirenel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del pianofinanziario e gestionale in ordine a:a) raggiungimento dei livelli diservizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti,valutando le variazioni al limite di prezzo “K” o le penalizzazionirimborsi […] b) corrispondenza tra l’incasso derivantedall’applicazione della struttura tariffaria e l’incasso previsto pereffetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, alfine di apportare le seguenti variazioni; c) rispondenza dei costioperativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cuiall’art. 6».9.3. All’art. 9 del decreto ministeriale del 1996 si prevede inoltreche «il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lostato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integratoseparatamente da quelli di altre gestione».Il gestore deve inoltre comunicare «[…] f2) gli scostamentirispetto al piano e le relative motivazioni».10. Ciò premesso, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenzan. 23858 del 2025, ha precisato proprio l’esistenza, all’interno delmetodo normalizzato (in vigore nel periodo dal 2005 al 2011), dimeccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livelloIl metodo normalizzato, dunque, «contemplava elementicorrettivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticatoall’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (e quindi del10 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026rapporto tra ricavi e costi): è sul punto la ricorrente ha evidenziato,nella sua memoria, che la commissione nazionale di vigilanza sullerisorse idriche – Co.Vi.Ri. - nella relazione annuale al Parlamentosullo stato dei servizi idrici del 2007 ebbe a sottolineare come ilmetodo tariffario normalizzato consentisse revisioni tariffarie atte adassicurare al gestore il recupero di ricavi che non gli era statopossibile conseguire in ragione del price cap».Pertanto, la spettanza dei conguagli «discende proprio dalmancato attuarsi delle rettifiche tariffarie».10.1. Le Sezioni Unite hanno tenuto conto anche della successivadelibera AEEGSI n. 643 del 2013.L’art. 31 dell’allegato A, nel regolare la quantificazione e ilriconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo commache «3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti altrasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedentideterminazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti ecomunicati all’Autorità.» Il secondo comma dello stesso articolo haprecisato, poi, che «3.2. Al fine di favorire la massima trasparenzaper gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devonoessere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deveessere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a -2), ed il risultatocosì ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degliutenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziatiin bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento deiconguagli».11 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026In attuazione di tale previsione il Commissario straordinariodell’Ente di Ambito della Sardegna ha approvato, con la delibera n.18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione deiconguagli relativi alle partite pregresse, relative cioè a fornitureprecedenti al 2012-2013.10.2. La Corte, a sezioni unite, ha disegnato il rapporto tra taledelibera del 2013 ed il metodo normalizzato che ha disciplinato glianni 2005/2011.Si è precisato, dunque, che l’art. 31 della delibera643/2013/R/idr della AEEGSI disciplina le modalità di recupero deiconguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti altrasferimento all’autorità delle funzioni di regolazione controllo delsettore, ma non prevede, in via generale, la spettanza dei conguaglistessi, non incidendo la norma sulla disciplina relativa alladeterminazione e all’aggiornamento delle tariffe fino al 2010.10.3. Al contrario, i conguagli attuabili in base al citato art. 13«vanno quindi individuati prendendo in considerazione le dinamichetariffarie previste dal metodo normalizzato che era in vigore nell’arcodi tempo che qui interessa è che dava attuazione una tariffa in cuidoveva essere assicurata, come si è visto, la copertura integrale deicosti di investimento di esercizio».Nella delibera del 2013 si prevedeva che i conguagli dovevanoessere quantificati ed approvati dagli enti d’ambito entro il30/6/2014, sicché la stessa legittimava «i conguagli che nelprecedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare: eciò in quanto le pertinenti determinazioni degli enti d’ambito nonerano state adottate prima del subentro di AEEGSI e della modificadel metodo tariffario».normalizzato, l’art. 31 della delibera n. 643 del 2013 – per la Corte12 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026- assume autonomo valore precettivo «con esclusivo riguardoall’individuazione della data entro cui conguagli relativi andavanoapprovati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversi oulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le partite pregresseda conguagliare».L’Ente d’ambito della Sardegna aveva quantificato le partite diconguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di euro88.780.000,00, sicché risulta evidente che tale quantificazione erastata adottata in base al precedente metodo tariffario, mentre talemetodo è stato sostituito con la delibera n. 585 del 2012, che avevadato vita al «metodo tariffario transitorio» (MTT), poi superato dal«metodo tariffario idrico» (MTI) con la delibera n. 643 del 2013.10.4. Proprio in applicazione del metodo normalizzato - precisaquesta Corte – l’Ente d’ambito ha ritenuto si fosse generata unapartita di credito, a titolo di conguaglio, in favore del gestore delservizio idrico.L’art. 31, comma 1, della delibera n. 643 del 2013 non ha portataretroattiva, ma - a giudizio di questa Corte - «ha semplicementeconsentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base almetodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utenteuna “tariffa integrativa retroattiva applicata sui consumi effettuati inanni precedenti” […], quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagliche nel previgente sistema regolatorio erano a carico sull’utente,nella forma dell’adeguamento di prezzo».Non v’è neppure lesione dell’affidamento dell’utente, che avvisosemplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, disomme che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo13 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14846/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 18281/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’Ente d’ambito vi avesse provveduto tempestivamente, convertendoi conguagli in aumenti tariffari.11. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importiData pubblicazione 19/01/2026 quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nellavigenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto stabilitodal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio al tribunale di Nuoro, in diversa composizione, che provvederàanche sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Nuoro, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio14 RG n. 14846/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 18281/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris