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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30817/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 ottobre 2020 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del 5.11.2007 con cui il Tribunale di Imperia aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di cui agli arrt. 110 cod. pen., 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver forzato la porta di ingresso, si era impossessata di oggetti in oro e di somme di denaro in valuta italiana e francese e per l'effetto la aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Essendo stata la sentenza di primo grado resa in contumacia, l'imputata aveva chiesto ed ottenuto di essere rimessa in termini per impugnare detta pronunzia a norma dell'art. 175, comma 2, cod.proc.pen. ed aveva altresì chiesto/ con atto del 15.10.2020, l'ammissione al rito abbreviato.

La Corte di appello di Firenze aveva invece ritenuto inammissibile l'istanza di ammissione al rito abbreviato proposta in data 15.10.2020 in quanto tardiva.

2. Avverso detta pronuncia d'appello l'imputata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui denuncia l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 438 cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. ante legge 28 aprile 2014 n. 267.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

La ricorrente ha rilevato l'illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dell'erroneo rigetto della istanza di ammissione al rito abbreviato nonostante la stessa, rimessa in termini per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa dal Tribunale di Imperia in data 5.11.2007, avesse formulato la suddetta richiesta in data 15.10.2020.

In tal senso ha richiamato il principio di diritto fissato dalle Sez.

U. secondo cui la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della

I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento (Sez.

U, n. 52274 del 29/09/2016 - dep. 07/12/2016, Rrushi, Rv. 26810701).

Va rilevato che, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nella richiamata pronunzia, l'istanza in questione deve ritenersi formulata tardivamente in quanto non proposta con i motivi di appello.

Ed, invero, in seno alla citata pronunzia n. 52274/2016 è stato testualmente precisato che: "Deve, pertanto, essere riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi" (in tal senso vedi anche Sez. 2, n. 8737 del 22.11.2019, Foscale, Rv. 278517).

Non avendo [OSCURATO:PERSONA] formulato la suddetta richiesta direttamente con l'atto di appello la istanza avanzata successivamente deve ritenersi, dunque, tardiva.

Non può del resto sottacersi che se, come rilevato dalla Suprema Corte, in adesione ai principi fissati dall' art. 6 della CEDU - secondo l' interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo in ordine ai diritti dell' imputato rimasto contumace - ed ai precetti costituzionali,una volta assicurata la rimessione in termini il nuovo giudizio di merito deve "consentire all' imputato di esercitare i suoi diritti e di apprestare la strategia difensiva valutando, in particolare, se alla luce del materiale probatorio raccolto sia per lui più conveniente fare ricorso a riti alternativi, che gli consentano di ottenere anche la riduzione della pena prevista dal legislatore" non vi è motivo per "dilatare" ulteriormente tale diritto dell' imputato contumace, consentendogli di presentare istanza per accedere al patteggiamento ovvero al giudizio abbreviato anche con la memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 cod.proc.pen.

Non può, invero, revocarsi in dubbio, del resto, che la individuazione di un limite temporale entro cui esercitare il proprio diritto di difesa, di cui è espressione la facoltà di accedere ai riti alternativi, ancorato alla proposizione dell'appello allorquando l'imputato ha avuto piena conoscenza del processo e può compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna, non determina alcun pregiudizio per l'esercizio dei diritti dell'imputato rimasto contumace.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 ottobre 2020 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del 5.11.2007 con cui il Tribunale di Imperia aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di cui agli arrt. 110 cod. pen., 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver forzato la porta di ingresso, si era impossessata di oggetti in oro e di somme di denaro in valuta italiana e francese e per l'effetto la aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Essendo stata la sentenza di primo grado resa in contumacia, l'imputata aveva chiesto ed ottenuto di essere rimessa in termini per impugnare detta pronunzia a norma dell'art. 175, comma 2, cod.proc.pen. ed aveva altresì chiesto/ con atto del 15.10.2020, l'ammissione al rito abbreviato. La Corte di appello di Firenze aveva invece ritenuto inammissibile l'istanza di ammissione al rito abbreviato proposta in data 15.10.2020 in quanto tardiva. 2. Avverso detta pronuncia d'appello l'imputata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui denuncia l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 438 cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. ante legge 28 aprile 2014 n. 267. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. La ricorrente ha rilevato l'illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dell'erroneo rigetto della istanza di ammissione al rito abbreviato nonostante la stessa, rimessa in termini per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa dal Tribunale di Imperia in data 5.11.2007, avesse formulato la suddetta richiesta in data 15.10.2020. In tal senso ha richiamato il principio di diritto fissato dalle Sez. U. secondo cui la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016 - dep. 07/12/2016, Rrushi, Rv. 26810701). Va rilevato che, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nella richiamata pronunzia, l'istanza in questione deve ritenersi formulata tardivamente in quanto non proposta con i motivi di appello. Ed, invero, in seno alla citata pronunzia n. 52274/2016 è stato testualmente precisato che: "Deve, pertanto, essere riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi" (in tal senso vedi anche Sez. 2, n. 8737 del 22.11.2019, Foscale, Rv. 278517). Non avendo [OSCURATO:PERSONA] formulato la suddetta richiesta direttamente con l'atto di appello la istanza avanzata successivamente deve ritenersi, dunque, tardiva. Non può del resto sottacersi che se, come rilevato dalla Suprema Corte, in adesione ai principi fissati dall' art. 6 della CEDU - secondo l' interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo in ordine ai diritti dell' imputato rimasto contumace - ed ai precetti costituzionali,una volta assicurata la rimessione in termini il nuovo giudizio di merito deve "consentire all' imputato di esercitare i suoi diritti e di apprestare la strategia difensiva valutando, in particolare, se alla luce del materiale probatorio raccolto sia per lui più conveniente fare ricorso a riti alternativi, che gli consentano di ottenere anche la riduzione della pena prevista dal legislatore" non vi è motivo per "dilatare" ulteriormente tale diritto dell' imputato contumace, consentendogli di presentare istanza per accedere al patteggiamento ovvero al giudizio abbreviato anche con la memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 cod.proc.pen. Non può, invero, revocarsi in dubbio, del resto, che la individuazione di un limite temporale entro cui esercitare il proprio diritto di difesa, di cui è espressione la facoltà di accedere ai riti alternativi, ancorato alla proposizione dell'appello allorquando l'imputato ha avuto piena conoscenza del processo e può compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna, non determina alcun pregiudizio per l'esercizio dei diritti dell'imputato rimasto contumace. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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