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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20986/2026

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ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'inosservanza degli arit. 81 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente nella determinazione della pena, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a recepire la commisurazione della pena operata dal giudice di primo grado, senza esercitare il proprio sindacato sul punto; Considerato che le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello di Napoli ha condiviso la commisurazione della pena base operata dal giudice di primo grado, con motivazione conforme al diritto e congrua (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), in ragione della gravità della condotta accertata, desunta dall'importo elevato dell'assegno ricettato, e della personalità dell'imputato, quale risulta dalle modalità della condotta; Ritenuto, inoltre, che l'aumento per la continuazione per il secondo delitto accertato è stato determinato in due mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa, con motivazione congrua, in relazione alla gravità della condotta accertata e all'importo, inferiore rispetto al primo caso, dell'assegno ricettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'inosservanza degli arit. 81 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente nella determinazione della pena, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a recepire la commisurazione della pena operata dal giudice di primo grado, senza esercitare il proprio sindacato sul punto; Considerato che le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello di Napoli ha condiviso la commisurazione della pena base operata dal giudice di primo grado, con motivazione conforme al diritto e congrua (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), in ragione della gravità della condotta accertata, desunta dall'importo elevato dell'assegno ricettato, e della personalità dell'imputato, quale risulta dalle modalità della condotta; Ritenuto, inoltre, che l'aumento per la continuazione per il secondo delitto accertato è stato determinato in due mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa, con motivazione congrua, in relazione alla gravità della condotta accertata e all'importo, inferiore rispetto al primo caso, dell'assegno ricettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20986/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris