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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12892/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1297/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Cagliari in causa r.g. 98/2021 depositata il 3.11.2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Cagliari, depositato in data 8.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il riconoscimento in Italia del provvedimento pronunciato in suo favore dal [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha esposto: di aver convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al giudice britannico chiedendo la sua condanna al pagamento di £ 8.946,00, somma indebitamente trattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], sua socia ed ex dipendente; che l’atto giudiziario era stato ritualmente notificato e che la [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita in giudizio, limitandosi a contestare genericamente la giurisdizione della Corte inglese; che in data 11.10.2019 la Corte aveva pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un ordine di pagamento per la somma di sterline 8.946,00pari a € 10.048,00; che, non avendo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ottemperato, era necessario procedere ad esecuzione forzata; che non apparivano sussistenti ragioni ostative al riconoscimento del provvedimento.

Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di essere socia con la ricorrente, per il 50% ciascuna, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede legale in Cagliari, preliminarmente affermando l’inammissibilità della domanda, avendo essa immediatamente eccepito il difetto della giurisdizione inglese in favore della giurisdizione italiana e sostenendo, nel merito, l’infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

2. La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza del 3.11.2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

La Corte di appello ha escluso l’applicazione del regolamento UE 1215/2012 in relazione alle clausole dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dalla UE che avevano previsto in via transitoria l’applicabilità del Regolamento alle sole controversie introdotte prima del 31.12.2020, mentre nel caso la domanda di riconoscimento in Italia era stata proposta solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte di appello ha quindi escluso l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 2005, perché estesa soltanto agli accordi esclusivi di scelta del foro e non applicabile agli accordi di scelta del foro esclusivi in cui sia parte una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (es. un consumatore) e a quelli relativi ai contratti di lavoro (inclusi gli accordi collettivi).

La Corte territoriale, infine, ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui all’art.64 della legge n.218 del 1995, poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era residente in Italia e non aveva accettato la giurisdizione inglese.

3. Avverso la predetta ordinanza, comunicata in data 4.11.2021, con atto notificato il 30.12.2021, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 3.2.2022 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione, di cui ha eccepito preliminarmentela tardività in relazione al termine di cui all’art.702 quater cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

4. L’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla controricorrente è manifestamente infondata.

L’ordinanza impugnata è stata emessa il 3.11.2021 e comunicata il successivo 4.11.2021, e non è stata notificata; il ricorso è stato proposto con atto notificato il 30.12.2021.

L’art.702-quater, comma 1, primo periodo, cod.proc.civ. invocato dalla controricorrente, secondo il quale «L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione» riguarda l’appello, ovviamente nei casi in cui questa impugnazione è ammissibile, e non il ricorso per cassazione i cui termini sono regolati in via generale dagli artt.325, 326 e 327 cod.proc.civ.

5. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità del provvedimento e violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, cpv., cod.proc.civ. e degli artt.24 e 111 Cost.

La ricorrente osserva che in conformità ai principi del giusto processo e del diritto alla difesa di cui rispettivamente agli articoli 111 e 24 Cost., il novellato art. 101 cod.proc.civ. dispone che « Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

La ricorrente lamenta che nel caso di specie, la Corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso da lei presentato sulla base di circostanze non dedotte dalle parti e sulle quali non si era sviluppato alcun contraddittorio riguardanti il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’UE e l’ultrattività o meno del [OSCURATO:PERSONA] I bis al caso in esame.

6. Il motivo è infondato e va rigettato.

Da un lato, era stata la stessa ricorrente ad allegare nel suo ricorso alla Corte di appello, come rammenta la controricorrente, l’inesistenza di condizioni ostative alla dichiarazione di esecutività ai sensi del Regolamento UE 1215/2012.

D’altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, cod.proc.civ., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Sez. 2, n. 1617 del 19.1.2022; Sez. 6- 2, n. 17456 del 30.5.2022; Sez.

L, n. 35974 del 22.11.2021;Sez. 3, n. 11724 del 5.5.2021).

7. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui al Reg.

UE n. 1215/2012/CE e dell’art. 67, § 2, dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01).

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata deve essere emendata nella parte in cui la Corte di appello ha erroneamente ritenuto inapplicabile il Reg.

UE n. 1215/2012/CE alla fattispecie in oggetto, argomentando che la domanda era stata proposta in data 8.3.2021 ovvero, in momento successivo alla fine del periodo di transizione individuato dall’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione Europea.

8. La Corte sarda, nel confrontarsi con il testo dell’art.67 dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in tema di «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», ha ritenuto che la clausola dell’Accordo che indica fra le eccezioni alla inapplicabilità del diritto dell’Unione Europea i procedimenti instaurati prima del 31.12.2020 deve fare riferimento alla data in cui è stata proposta la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera, nel caso inglese, e non già alla data in cui è stato instaurato dinanzi alla giurisdizione straniera, nel caso inglese, il procedimento relativo.

Tale principio è formulato solo implicitamente, ma è inequivocabile poiché la Corte ha dato rilievo alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui appunto è stato richiesto il riconoscimento della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] e non alla anteriore data in cui era stato instaurato il giudizio, sfociato in una pronuncia dell’ottobre del 2019.

La Corte territoriale ha sinteticamente riassunto la propria opinione con la frase «In pratica chi ha avviato una causa prima del 31.12.2020 può beneficiare delle regole previste dal Regolamento 1215/2012».

9. La censura proposta dalla ricorrente è fondata, anche se, come si vedrà infra, non può condurre alla cassazione della pronuncia impugnata, che merita conferma nel decisum, previa correzione della motivazione.

10. L’art.67 dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] approvato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed entrato in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel primo comma dispone: «[OSCURATO:PERSONA], nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale…….».

Il successivo comma 2 aggiunge «[OSCURATO:PERSONA], nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue: a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione…..».

L’applicazione ratione temporis del Regolamento 1215/2012 al riconoscimento e all’esecuzione negli Stati membri dell’Unione delle decisioni giudiziarie emesse nel [OSCURATO:PERSONA] dipende quindi dalla data in cui è stata proposta l’azione (anteriore o posteriore alla fine del periodo di transizione, ossia al 32.12.2020 ex artt.126 e 127 dell’[OSCURATO:PERSONA]) e non già dalla data in cui è chiesto il riconoscimento, come ha erroneamente ritenuto la Corte sarda.

La lettera dell’Accordo è di cristallina chiarezza.

11. Si può aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 31963 del 5.11.2021) hanno avuto modo di precisare che in tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - pr evisto dall'art. 126 del [OSCURATO:PERSONA] (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo.

12. Non ha quindi fondamento normativo la tesi sviluppata dalla controricorrente a pagina 5, sub 3b) del controricorso, laddove sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] sia servito a porre un limite cronologico alla possibilità del riconoscimento delle autorità inglesi anche per le azioni introdotte prima del 31.12.2020 e che quindi la ricorrente sconterebbe la sua autoresponsabilità per essersi «tenuta nel cassetto un provvedimento che la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Londra adottava fin dal 18.10.2019».

Al contrario, questo provvedimento era stato richiesto e concesso quando ancora il [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della Unione europea e dunque il riconoscimento poteva essere richiesto anche in data successiva al 31.12.2020.

13. Obietta ancora la controricorrente che la ricorrente non aveva impugnato quanto affermato dalla Corte sarda a pagina 5, riga 17, dell’ordinanza, secondo cui «E’ pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia accettato, in deroga, la giurisdizione inglese, avendo immediatamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito» e ritiene che si sia formato sul punto un giudicato interno implicito.

Tesi questo nient’affatto condivisibile perché tale considerazione è stata addotta dalla Corte di appello dopo aver respinto gli assunti proposti in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e basati sul Regolamento UE 1215/2012, nonché dopo aver escluso la positiva applicabilità della Convenzione dell’Aja, allorché ha valutato la fattispecie in relazione all’art.64 della legge n.218 del 1995 secondo il diritto internazionale privato italiano.

Tale affermazione non costituisce quindi ratio decidendi del rigetto della domanda in via principale, ai fini della quale l’accettazione o meno della giurisdizione non ha rilievo ostativo, se il giudice adito si è pronunciato nel merito con statuizione non impugnata.

14. La Corte deve enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno U nito all’esito delle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31.12.2020, ai sensi dell’art.126 dell’accordo), in forza dell’art.67, § 2, dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica approvato il 17.10.2019 ed entrato in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si applica il regolamento (UE) n. 1215/2012,a tal fine avendosi riguardo alla data in cui è stata proposta l’azione (anteriore o posteriore al 31.12.2020) e non già alla data in cui è chiesto il riconoscimento.»

15. Cionondimeno la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] disposta dalla Corte di Cagliari per una ragione erronea (presunta inapplicabilità dell’[OSCURATO:PERSONA]) va confermata sulla base di una diversa motivazione.

La ricorrente infatti non aveva interesse alla proposizione dell’azione proprio in ragione della tesi in diritto da lei sostenuta, secondo la quale la sentenza da lei ottenuta dai giudici inglesi in accoglimento di azione proposta anteriormente al 31.12.2020 era efficace in Italia in forza del Regolamento UE 1215/2012 e della corretta interpretazione dell’art.67, § 2, dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea.

L’art.36 del Regolamento UE 12.12.2012 n. 1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, effettivamente applicabile alla fattispecie in forza della corretta interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA], dispone infatti che «La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare» in esplicazione del principio di riconoscimento automatico delle decisioni giurisdizionali all’interno dell’Unione.

Non era quindi previsto, né era necessario alcun procedimento preventivo per il riconoscimento della decisione.

L’azione di accertamento dell’inesistenza di motivi di diniego prevista dall’art.36, comma 2, del Regolamento 1215/2012 fa riferimento alle ipotesi specifiche di cui all’art.45, nessuna delle quali ricorre nella fattispecie.

16. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione impugnata con il supporto della diversa motivazione, sopra illustrata.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione, del tutto estranee alla linea difensiva della controricorrente, per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1297/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Cagliari in causa r.g. 98/2021 depositata il 3.11.2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso alla Corte d’appello di Cagliari, depositato in data 8.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il riconoscimento in Italia del provvedimento pronunciato in suo favore dal [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha esposto: di aver convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al giudice britannico chiedendo la sua condanna al pagamento di £ 8.946,00, somma indebitamente trattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], sua socia ed ex dipendente; che l’atto giudiziario era stato ritualmente notificato e che la [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita in giudizio, limitandosi a contestare genericamente la giurisdizione della Corte inglese; che in data 11.10.2019 la Corte aveva pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un ordine di pagamento per la somma di sterline 8.946,00pari a € 10.048,00; che, non avendo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ottemperato, era necessario procedere ad esecuzione forzata; che non apparivano sussistenti ragioni ostative al riconoscimento del provvedimento. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di essere socia con la ricorrente, per il 50% ciascuna, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede legale in Cagliari, preliminarmente affermando l’inammissibilità della domanda, avendo essa immediatamente eccepito il difetto della giurisdizione inglese in favore della giurisdizione italiana e sostenendo, nel merito, l’infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. 2. La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza del 3.11.2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. La Corte di appello ha escluso l’applicazione del regolamento UE 1215/2012 in relazione alle clausole dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dalla UE che avevano previsto in via transitoria l’applicabilità del Regolamento alle sole controversie introdotte prima del 31.12.2020, mentre nel caso la domanda di riconoscimento in Italia era stata proposta solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte di appello ha quindi escluso l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 2005, perché estesa soltanto agli accordi esclusivi di scelta del foro e non applicabile agli accordi di scelta del foro esclusivi in cui sia parte una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (es. un consumatore) e a quelli relativi ai contratti di lavoro (inclusi gli accordi collettivi). La Corte territoriale, infine, ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui all’art.64 della legge n.218 del 1995, poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era residente in Italia e non aveva accettato la giurisdizione inglese. 3. Avverso la predetta ordinanza, comunicata in data 4.11.2021, con atto notificato il 30.12.2021, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi. Con atto notificato il 3.2.2022 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione, di cui ha eccepito preliminarmentela tardività in relazione al termine di cui all’art.702 quater cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 4. L’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla controricorrente è manifestamente infondata. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 3.11.2021 e comunicata il successivo 4.11.2021, e non è stata notificata; il ricorso è stato proposto con atto notificato il 30.12.2021. L’art.702-quater, comma 1, primo periodo, cod.proc.civ. invocato dalla controricorrente, secondo il quale «L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione» riguarda l’appello, ovviamente nei casi in cui questa impugnazione è ammissibile, e non il ricorso per cassazione i cui termini sono regolati in via generale dagli artt.325, 326 e 327 cod.proc.civ. 5. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità del provvedimento e violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, cpv., cod.proc.civ. e degli artt.24 e 111 Cost. La ricorrente osserva che in conformità ai principi del giusto processo e del diritto alla difesa di cui rispettivamente agli articoli 111 e 24 Cost., il novellato art. 101 cod.proc.civ. dispone che « Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione». La ricorrente lamenta che nel caso di specie, la Corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso da lei presentato sulla base di circostanze non dedotte dalle parti e sulle quali non si era sviluppato alcun contraddittorio riguardanti il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’UE e l’ultrattività o meno del [OSCURATO:PERSONA] I bis al caso in esame. 6. Il motivo è infondato e va rigettato. Da un lato, era stata la stessa ricorrente ad allegare nel suo ricorso alla Corte di appello, come rammenta la controricorrente, l’inesistenza di condizioni ostative alla dichiarazione di esecutività ai sensi del Regolamento UE 1215/2012. D’altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, cod.proc.civ., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Sez. 2, n. 1617 del 19.1.2022; Sez. 6- 2, n. 17456 del 30.5.2022; Sez. L, n. 35974 del 22.11.2021;Sez. 3, n. 11724 del 5.5.2021). 7. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui al Reg. UE n. 1215/2012/CE e dell’art. 67, § 2, dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01). Secondo la ricorrente, la decisione impugnata deve essere emendata nella parte in cui la Corte di appello ha erroneamente ritenuto inapplicabile il Reg. UE n. 1215/2012/CE alla fattispecie in oggetto, argomentando che la domanda era stata proposta in data 8.3.2021 ovvero, in momento successivo alla fine del periodo di transizione individuato dall’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione Europea. 8. La Corte sarda, nel confrontarsi con il testo dell’art.67 dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in tema di «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», ha ritenuto che la clausola dell’Accordo che indica fra le eccezioni alla inapplicabilità del diritto dell’Unione Europea i procedimenti instaurati prima del 31.12.2020 deve fare riferimento alla data in cui è stata proposta la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera, nel caso inglese, e non già alla data in cui è stato instaurato dinanzi alla giurisdizione straniera, nel caso inglese, il procedimento relativo. Tale principio è formulato solo implicitamente, ma è inequivocabile poiché la Corte ha dato rilievo alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui appunto è stato richiesto il riconoscimento della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] e non alla anteriore data in cui era stato instaurato il giudizio, sfociato in una pronuncia dell’ottobre del 2019. La Corte territoriale ha sinteticamente riassunto la propria opinione con la frase «In pratica chi ha avviato una causa prima del 31.12.2020 può beneficiare delle regole previste dal Regolamento 1215/2012». 9. La censura proposta dalla ricorrente è fondata, anche se, come si vedrà infra, non può condurre alla cassazione della pronuncia impugnata, che merita conferma nel decisum, previa correzione della motivazione. 10. L’art.67 dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] approvato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed entrato in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel primo comma dispone: «[OSCURATO:PERSONA], nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale…….». Il successivo comma 2 aggiunge «[OSCURATO:PERSONA], nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue: a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione…..». L’applicazione ratione temporis del Regolamento 1215/2012 al riconoscimento e all’esecuzione negli Stati membri dell’Unione delle decisioni giudiziarie emesse nel [OSCURATO:PERSONA] dipende quindi dalla data in cui è stata proposta l’azione (anteriore o posteriore alla fine del periodo di transizione, ossia al 32.12.2020 ex artt.126 e 127 dell’[OSCURATO:PERSONA]) e non già dalla data in cui è chiesto il riconoscimento, come ha erroneamente ritenuto la Corte sarda. La lettera dell’Accordo è di cristallina chiarezza. 11. Si può aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 31963 del 5.11.2021) hanno avuto modo di precisare che in tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - pr evisto dall'art. 126 del [OSCURATO:PERSONA] (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo. 12. Non ha quindi fondamento normativo la tesi sviluppata dalla controricorrente a pagina 5, sub 3b) del controricorso, laddove sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] sia servito a porre un limite cronologico alla possibilità del riconoscimento delle autorità inglesi anche per le azioni introdotte prima del 31.12.2020 e che quindi la ricorrente sconterebbe la sua autoresponsabilità per essersi «tenuta nel cassetto un provvedimento che la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Londra adottava fin dal 18.10.2019». Al contrario, questo provvedimento era stato richiesto e concesso quando ancora il [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della Unione europea e dunque il riconoscimento poteva essere richiesto anche in data successiva al 31.12.2020. 13. Obietta ancora la controricorrente che la ricorrente non aveva impugnato quanto affermato dalla Corte sarda a pagina 5, riga 17, dell’ordinanza, secondo cui «E’ pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia accettato, in deroga, la giurisdizione inglese, avendo immediatamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito» e ritiene che si sia formato sul punto un giudicato interno implicito. Tesi questo nient’affatto condivisibile perché tale considerazione è stata addotta dalla Corte di appello dopo aver respinto gli assunti proposti in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e basati sul Regolamento UE 1215/2012, nonché dopo aver escluso la positiva applicabilità della Convenzione dell’Aja, allorché ha valutato la fattispecie in relazione all’art.64 della legge n.218 del 1995 secondo il diritto internazionale privato italiano. Tale affermazione non costituisce quindi ratio decidendi del rigetto della domanda in via principale, ai fini della quale l’accettazione o meno della giurisdizione non ha rilievo ostativo, se il giudice adito si è pronunciato nel merito con statuizione non impugnata. 14. La Corte deve enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno U nito all’esito delle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31.12.2020, ai sensi dell’art.126 dell’accordo), in forza dell’art.67, § 2, dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica approvato il 17.10.2019 ed entrato in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si applica il regolamento (UE) n. 1215/2012,a tal fine avendosi riguardo alla data in cui è stata proposta l’azione (anteriore o posteriore al 31.12.2020) e non già alla data in cui è chiesto il riconoscimento.» 15. Cionondimeno la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] disposta dalla Corte di Cagliari per una ragione erronea (presunta inapplicabilità dell’[OSCURATO:PERSONA]) va confermata sulla base di una diversa motivazione. La ricorrente infatti non aveva interesse alla proposizione dell’azione proprio in ragione della tesi in diritto da lei sostenuta, secondo la quale la sentenza da lei ottenuta dai giudici inglesi in accoglimento di azione proposta anteriormente al 31.12.2020 era efficace in Italia in forza del Regolamento UE 1215/2012 e della corretta interpretazione dell’art.67, § 2, dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea. L’art.36 del Regolamento UE 12.12.2012 n. 1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, effettivamente applicabile alla fattispecie in forza della corretta interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA], dispone infatti che «La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare» in esplicazione del principio di riconoscimento automatico delle decisioni giurisdizionali all’interno dell’Unione. Non era quindi previsto, né era necessario alcun procedimento preventivo per il riconoscimento della decisione. L’azione di accertamento dell’inesistenza di motivi di diniego prevista dall’art.36, comma 2, del Regolamento 1215/2012 fa riferimento alle ipotesi specifiche di cui all’art.45, nessuna delle quali ricorre nella fattispecie. 16. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione impugnata con il supporto della diversa motivazione, sopra illustrata. Sussistono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione, del tutto estranee alla linea difensiva della controricorrente, per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr
Sentenza Cassazione n. 12892/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris