CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07201/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena di cinque anni ed otto mesi di reclusione, inflittagli per reati in materia di narcotraffico, sul rilievo dell'assenza della prova di effettivo ravvedimento da parte di soggetto — già protagonista di un lungo percorso di devianza ed autore, ancora in tempi recenti, di gravi reati — che ha, da ultimo, avviato una collaborazione con la giustizia i cui risultati non appaiono, allo stato, sufficientemente consolidati. 2. Antonio brio propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali lamenta, nella prospettiva, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il Tribunale di sorveglianza abbia travisato le risultanze istruttorie, che danno ampiamente conto della positiva evoluzione della sua personalità e dell'assenza di pericolosità sociale, e le abbia, per di più, vagliate sul fallace presupposto che egli abbia invocato l'ammissione alla detenzione domiciliare c.d. «speciale», riservata ai collaboratori di giustizia, anziché di quella ordinaria, trascurando, altresì, il carattere non ostativo dei reati la cui commissione gli è valsa la pena in esecuzione e l'espiazione di gran parte della sanzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 2. Nel caso in esame, risulta, dalla consultazione del SIDET ([OSCURATO:PERSONA]), che [OSCURATO:PERSONA] è stato, medio tempore, ammesso alla detenzione domiciliare, così conseguendo l'obiettivo cui era finalizzata l'istanza disattesa dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza della cui legittimità si discute. Ne discende, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, il venir meno dell'interesse del ricorrente ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per soprav