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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23188/2022

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n. 23220/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da se medesimo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso Placidi -ricorrente - contro Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza n. 1322 /201 6 della Corte d ’ appello di Napoli , depositata il 4 aprile 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte d ’ a ppello di Napoli ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], docente che, dimessosi in data 9 aprile 2002 perché nominato giudice di pace, a seguito di comunicazione ricevuta solo in data 14 dicembre 2007 di diniego del trattamento pensionistico per mancato raggiungimento dei requisiti, aveva chiesto di tornare in servizio, con ogni conseguenza giuridica ed economica in ordine all’anzianità di servizio ed alle differenze stipendiali maturate per effetto della contestuale condanna dell’amministrazione al pagamento delle retribuzioni perse a causa dell’illecito contegno della stessa amministrazione, che aveva tardato nel fornire riscontro;

2. la Corte territoriale , dopo aver premesso che il primo giudice aveva inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 358 del 1991 (secondo cui, a seguito di dimissioni, l’amministrazione è tenuta a verificare la maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, e qualora il dipendente non abbia maturato tale diritto, a comunicarlo all’interessato entro un determinato termine al fine di consentire al lavoratore di ritirare le dimissioni), ha escluso che il caso potesse ricadere in tale disposizione, in quanto l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede comunque l’incompatibilità per il cumulo di incarichi, e quindi, si sarebbe comunque realizzata la decadenza automatica o comunque determinata la cessazione dal rapporto, del tutto svincolata dalla volontà o meno di prosecuzione del rapporto in caso di mancato raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, cui resiste il Ministero;4. il ricorrente ha depositato memoriae documentazione.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 301 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale non aveva considerato l’istanza con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di se stesso in grado di appello, aveva comunicato la sospensione dall’albo, omettendo di dichiarare l’interruzione del processo;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 351 del 1998, in quanto la Corte aveva erroneamente posto l’accento sul regime di incompatibilità degli impieghi pubblici, così deprivando di valenza la volontà dell’interessato in ordine alla cessazione del rapporto, mentre la citata norma è chiara nel porre a carico dell’amministrazione l’obbligo di comunicare l’eventuale mancato raggiungimento dei requisiti per la pensione onde consentire all’interessato di scegliere, anche in relazione al regime di incompatibilità, fra i due incarichi;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art.435 cod. proc. civ. in relazione all’art. 330 cod. proc. civ. e violazion e dell’ art. 111 C ost., per difetto dello ius postulandi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che aveva proposto appello benché non avesse difeso l’amministrazione in una delle due cause riunite in primo grado;

4. in via preliminare, occorre rilevare che , con memoria de l 26 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha depositato documento proveniente dall’I.N.P.S. inteso a comprovare che il dott. [OSCURATO:PERSONA] è in stato di quiescenza e non ha interesse alla discussione del ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;5.la dichiarazione contenuta nella memoria, se non può co mportare la cessazione della materia del contendere, provenendo dal procuratore speciale vale comunque a palesa re la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso ( in tal senso, Cass. Sez.

L, 12/11/2020, n. 25625 : « Nel giud izio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa»);

6. le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla vicenda processuale e , segnatamente, a quanto esposto in ordine al primo motivo di ricorso;

7. la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( « il meccanismo sanzionat orio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità»: Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c ompensa le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 23220/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da se medesimo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso Placidi -ricorrente - contro Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza n. 1322 /201 6 della Corte d ’ appello di Napoli , depositata il 4 aprile 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Napoli ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], docente che, dimessosi in data 9 aprile 2002 perché nominato giudice di pace, a seguito di comunicazione ricevuta solo in data 14 dicembre 2007 di diniego del trattamento pensionistico per mancato raggiungimento dei requisiti, aveva chiesto di tornare in servizio, con ogni conseguenza giuridica ed economica in ordine all’anzianità di servizio ed alle differenze stipendiali maturate per effetto della contestuale condanna dell’amministrazione al pagamento delle retribuzioni perse a causa dell’illecito contegno della stessa amministrazione, che aveva tardato nel fornire riscontro; 2. la Corte territoriale , dopo aver premesso che il primo giudice aveva inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 358 del 1991 (secondo cui, a seguito di dimissioni, l’amministrazione è tenuta a verificare la maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, e qualora il dipendente non abbia maturato tale diritto, a comunicarlo all’interessato entro un determinato termine al fine di consentire al lavoratore di ritirare le dimissioni), ha escluso che il caso potesse ricadere in tale disposizione, in quanto l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede comunque l’incompatibilità per il cumulo di incarichi, e quindi, si sarebbe comunque realizzata la decadenza automatica o comunque determinata la cessazione dal rapporto, del tutto svincolata dalla volontà o meno di prosecuzione del rapporto in caso di mancato raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, cui resiste il Ministero;4. il ricorrente ha depositato memoriae documentazione. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 301 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale non aveva considerato l’istanza con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di se stesso in grado di appello, aveva comunicato la sospensione dall’albo, omettendo di dichiarare l’interruzione del processo; 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 351 del 1998, in quanto la Corte aveva erroneamente posto l’accento sul regime di incompatibilità degli impieghi pubblici, così deprivando di valenza la volontà dell’interessato in ordine alla cessazione del rapporto, mentre la citata norma è chiara nel porre a carico dell’amministrazione l’obbligo di comunicare l’eventuale mancato raggiungimento dei requisiti per la pensione onde consentire all’interessato di scegliere, anche in relazione al regime di incompatibilità, fra i due incarichi; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art.435 cod. proc. civ. in relazione all’art. 330 cod. proc. civ. e violazion e dell’ art. 111 C ost., per difetto dello ius postulandi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che aveva proposto appello benché non avesse difeso l’amministrazione in una delle due cause riunite in primo grado; 4. in via preliminare, occorre rilevare che , con memoria de l 26 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha depositato documento proveniente dall’I.N.P.S. inteso a comprovare che il dott. [OSCURATO:PERSONA] è in stato di quiescenza e non ha interesse alla discussione del ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;5.la dichiarazione contenuta nella memoria, se non può co mportare la cessazione della materia del contendere, provenendo dal procuratore speciale vale comunque a palesa re la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso ( in tal senso, Cass. Sez. L, 12/11/2020, n. 25625 : « Nel giud izio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa»); 6. le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla vicenda processuale e , segnatamente, a quanto esposto in ordine al primo motivo di ricorso; 7. la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( « il meccanismo sanzionat orio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità»: Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c ompensa le spese del giudizi