CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 1967
Cassazione n. 17228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1957 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle parth, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "N_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati entrambi responsabili del reato di tentato furto aggravato e la sola Narsilio anche del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, hanno presentato ricorso gli imputati che in due distinti atti hanno dedotto, entrambi, la violazione di legge quanto alla ritenuta legittimazione a sporgere querela per il capo A', e, la sola Narsilio, il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità per il capo B). I ricorsi sono inammissibili. Entrambi gli atti, nei quali sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, sono sottoscritti personalmente dagli imputati e sono stati presentati il 1° giugno 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilet, ricorser,, e condanna O/ ricorrente: al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DE O S I TATA 9iovanna Verga [OSCURATO:PERSONA]! ,,FPI