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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13929/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Macedonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'i luglio 2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili relative alla posizione del Sulejmani; udite le richiese del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 31 luglio 2018 il Tribunale di Ancona ha dichiarato, per quanto rileva in questa Sede, [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi reati di peculato e falso ideologico aggravato (capi 3, 4, 12, 13, 18 e 25) e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione tra le condotte criminose, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione; ha, invece, dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto estinti per intervenuta prescrizione (capi 1, 2, 5, 8, 11 e 14); ha, infine, assolto il [OSCURATO:PERSONA] da ulteriori contestazioni di peculato, falso ideologico, cessione di sostanze stupefacenti ed arresto illegale perché il fatto non sussiste (capi 4,6,7,9,10,15,17,21,22,23,24) o non costituisce reato per essere scriminato ai sensi dell'art. 51, comma 3, cod. pen. (capo 16) e dai reati di calunnia e di arresto illegale contestati ai capi 19 e 20 perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza ha inoltre rigettato le domande di risarcimento del danno formulate dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, su appello degli imputati, del Pubblico ministero e delle parti civili, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. e, per l'effetto, dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 4, 13, 18 e 25 perché estinti per prescrizione e rideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi 3 e 12 in anni tre di reclusione.

La sentenza ha, inoltre, condannato il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agi capi 18 e 19, da liquidare in separata sede, liquidando una provvisionale di euro 1500,00. 2.Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo deduce i vizi di contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di peculato contestato al capo 3, concernente l'appropriazione, quale appuntato scelto appartenente al NORM di Senigallia, di grammi 30 di cocaina, sottratti dal quantitativo di 160 grammi rinvenuto nel corso della perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si deduce che, ai fini della valutazione della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni resa da [OSCURATO:PERSONA], è stato omesso l'esame delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dall'app.

Carluccio, nonché del verbale di arresto di Ndiaye e delle dichiarazioni predibattinnentali e dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA].

E' stata, inoltre, omessa ogni valutazione delle condizioni psichiche del [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui ha reso le dichiarazioni confessorie, successivamente ritrattate, atteso che lo stesso, prima dell'arresto, faceva uso di psicofarmaci ed era seguito da uno psichiatra.

Con il secondo motivo si censura, sulla base di ragioni sostanzialmente analoghe con riferimento alla valutazione di credibilità ed attendibilità dell'Eutizi, la contraddittorietà della motivazione «ossia il travisamento della prova» in relazione al reato di peculato ascritto al capo 12, concernente analoga condotta appropriativa di circa grammi 13 di cocaina, sottratti dal quantitativo di circa 30 grammi rinvenuto all'esito della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si deduce l'omessa valutazione della dichiarazione resa da Eutizi il 5 novembre 2014 in merito alla non conoscenza della provenienza della sostanza stupefacente, circostanza poi confermata nel corso del controesame del 7 gennaio 2015.

Si deduce, inoltre, che dalle deposizioni di Casaglia ed Eutizi, nonché dai verbali di perquisizione, sequestro ed arresto emergono informazioni equivoche sul quantitativo di sostanza sequestrato.

Con il terzo motivo deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità, ai soli effetti civili, in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 19 ed alla conseguenziale pronuncia risarcitoria in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce che tale decisione, basata sulla deposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di valutare le dichiarazioni rese in dibattimento dagli imputati e da [OSCURATO:PERSONA], nonché i verbali di perquisizione, sequestro ed arresto e le annotazioni di servizio.

In particolare, la decisione ha omesso di considerare, nella valutazione di credibilità ed attendibilità dell'Olivieri, l'interesse di cui questo era portatore al fine di ottenere un trattamento favorevole con la definizione del procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento; ciò anche in considerazione della condizione imposta dal Giudice di rinunciare ad avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di incidente probatorio.

Si segnalano, inoltre, elementi di non linearità della deposizione dell'Olivieri.

Si contestano, infine, i riscontri esterni ravvisati nelle dichiarazioni di Eutizi e della moglie [OSCURATO:PERSONA], omettendo, invece, di valutare quanto dichiarato dal teste Procicchiani, ad avviso del ricorrente idoneo ad escludere l'elemento psicologico del reato ormai prescritto. 2.2.La parte civile [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo deduce il vizio di erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, scindendo le dichiarazioni confessorie predibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto queste insufficienti a fondare la colpevolezza dell'imputato in ordine ai capi 22 e 23 dell'imputazione per la presenza di alcuni aspetti di incoerenza interna e l'assenza di significativi riscontri, non ritenendo tali le dichiarazioni del Sulejmani che, valutate unitamente a quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], ne confermavano, invece, l'attendibilità e credibilità.

La sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di considerare le risultanze dei tabulati telefonici che hanno confermato i contatti avvenuti il giorno dell'arresto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il primo e Rella, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e Sulejmani.

Nel corpo del motivo si deduce, inoltre, che l'assenza di approfondimenti investigativi su [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe fornito la cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per incastrare Sulejmani - nonché la mancata collaborazione di Eutizi all'arresto del Sulejmani - valorizzati dalla sentenza per escludere l'attendibilità della confessione resa in merito a tali fatti dal [OSCURATO:PERSONA] - non sono particolari rilevanti, posto che l'istruttoria ha rivelato la presenza di altri collaboratori di cui si avvaleva [OSCURATO:PERSONA] tra cui Spenga, Procicchiani e lo stesso Xheka, poi trasferitosi all'estero.

Con il secondo motivo deduce i vizi di erronea applicazione dell'art 192 cod. proc. pen. e di illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione di inidoneità della deposizione resa dal Sulejnnani a riscontrare la confessione resa del [OSCURATO:PERSONA] solo per effetto della sua costituzione di parte civile.

Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui, tra l'altro, esclude l'intrinseca attendibilità della confessione del [OSCURATO:PERSONA], considerando determinanti la rettifica dallo stesso effettuata nel corso del secondo interrogatorio in merito al giorno in cui consegnò la cocaina all'[OSCURATO:PERSONA], l'assenza di prova certa che il Sulejmani non fosse a conoscenza della presenza della droga a bordo della sua auto e l'anomalia insita nel mancato ausilio a tale arresto da parte dell'Eutizi.

Con il quarto motivo deduce l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sul motivo concernente l'erronea qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 (capi 21, 22, 23 e 24). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per complessiva manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti.

Va, invece, parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte civile Sulejmani, limitatamente ai primi tre motivi di ricorso, con conseguente annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi 22 e 23, e rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile di appello competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. 2.

Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, non superano il vaglio di ammissibilità in quanto generici, versati in fatto e privi di adeguato confronto critico con la sentenza impugnata.

Innanzitutto il denunciato "travisamento della prova" per omissione è stato dedotto dal ricorrente in termini generici, senza alcuna specifica indicazione del contenuto probatorio asseritamente omesso e della sua incidenza sulla tenuta del tessuto argomentativo della sentenza impugnata.

Va, infatti, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

Nel caso di specie, i due motivi di ricorso si limitano a dedurre genericamente il vizio in questione senza indicare il contenuto delle deposizioni testimoniali che i Giudici avrebbero omesso di valutare e la loro incidenza sulla tenuta del tessuto logico-argomentativo concernente la valutazione della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese da Eutizi.

Rileva, inoltre, il Collegio che le due sentenze di merito - che, in relazione ai capi in contestazione, possono considerarsi quale "doppia conforme" - hanno congruamente argomentato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in merito alla credibilità ed attendibilità dell'Eutizi, ponendo l'accento sia sul carattere lineare e dettagliato delle sue dichiarazioni che sui riscontri desumibili dall'esame dei tabulati e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (queste ultime relative a conversazioni tra Eutizi e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], sentita anche quale teste), dalle dichiarazioni rese da Casaglia e Ndoka e, soprattutto, dalla confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei tre interrogatori avvenuti nella fase delle indagini preliminari.

Sono stati, così, ricostruiti i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed Eutizi, che, quale agente 1 provocatore, collaborava con il primo per consentire di procedere ad operazioni di arresto per spaccio di sostanze stupefacenti - circostanza, questa, che, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente non ha mai negato - e riceveva in cambio dei quantitativi di droga.

In particolare, come emerge dalla sentenza di primo grado, Eutizi, dopo aver instaurato un contatto con lo spacciatore dal quale acquistava modiche quantità di sostanza stupefacente, concordava con questo un acquisto più consistente fissando per la cessione un appuntamento, previamente programmato con il [OSCURATO:PERSONA], che, poi, procedeva ad eseguire l'arresto.

Inoltre, con riferimento alla provenienza dal materiale sequestrato della sostanza stupefacente con cui veniva "remunerato" l'Eutizi, sono state valorizzate, oltre alle dichiarazioni di quest'ultimo, la piena confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni rese da Ndoka e Casaglia.

Quanto alla confessione, il ricorrente insiste in ricorso sulla rilevanza della ritrattazione avvenuta nel corso dell'esame dibattimentale.

Tale deduzione omette, tuttavia, ogni confronto con le coerenti argomentazioni delle due sentenze di merito in cui è stata accordata prevalenza alle dichiarazioni confessorie rese dal [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del loro contenuto lineare e particolareggiato, a fronte, invece, della estrema genericità della ritrattazione (ciò, fatta eccezione, come si dirà, per i capi 22 e 23).

In particolare, la sentenza impugnata ha rilevato la non persuasività della sopravvenuta ritrattazione in considerazione della estrema vaghezza delle giustificazioni addotte e della impossibilità di raccordare la nuova versione offerta con il contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese.

Così facendo, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto, condiviso e ribadito dal Collegio, in forza del quale la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, anche indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259489; Sez. 4, n. 20591 del 05/03/2008, D'Avanzo, Rv. 240213) elementi che, nel caso in esame, risultano adeguatamente evidenziati.

Peraltro, nella fattispecie in esame, sono stati considerati anche, ad ulteriore conferma della veridicità del narrato, i riscontri emergenti dalle dichiarazioni di Eutizi.

In particolare, quanto alla provenienza della sostanza, risulta dalla sentenza di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito nei dettagli le modalità con cui questa veniva prelevata da quella sequestrata, ora attraverso una mera sottrazione da quella in sequestro (della quale veniva verbalizzato un quantitativo inferiore), ora aggiungendo al quantitativo sequestrato della sostanza da taglio.

Quanto al capo 3, infatti, risulta dalla sentenza di primo grado che lo stesso Eutizi ha dichiarato di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dell'arresto, due ovuli di cocaina, di circa dieci grammi, circostanza, questa, coerente con quanto dichiarato dal ricorrente che ha dichiarato di avere staccato due ovuli dal quantitativo sequestrato e di averne consegnato uno ad Eutizi ed uno a Ndoka.

Quanto a tale ultimo aspetto, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da vizi, ha escluso la sussistenza di una significativa divergenza tra le dichiarazioni di Eutizi e quelle di Ndoka rilevando che entrambi hanno riferito: di avere partecipato all'operazione (Ndoka individuando gli acquirenti e fissando l'appuntamento ad Eutizi, al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] l'arresto dei due nigeriani); di avere ricevuto nell'immediatezza del fatto come compenso un modesto quantitativo di cocaina.

Si rileva, inoltre, che sebbene Eutizi abbia riferito di avere ricevuto dieci grammi, mentre Ndoka di avere ricevuto dieci- venti grammi, tali quantitativi corrispondono a quello complessivamente "ordinato" da Eutizi (170 grammi circa) ed a quello risultante per sottrazione dal verbale di sequestro (139 grammi).Quanto alla provenienza della sostanza stupefacente impiegata per remunerare Eutizi in relazione al capo 12, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha posto l'accento sulla convergenza delle dichiarazioni rese da Eutizi (che, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, ha dichiarato di avere ricevuto quale ricompensa due o tre grammi di cocaina immediatamente dopo l'arresto di Casaglia), dallo stesso Casaglia e dal [OSCURATO:PERSONA] che, nella confessione resa, ha ammesso di avere prelevato dal quantitativo sequestrato a Casaglia un "pezzetto", staccandolo con un coltello, e di averlo consegnato ad Eutizi.

3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso in quanto generico.

Nel richiamare quanto affermato nel precedente paragrafo in merito ai requisiti di specificità del ricorso che intenda denunciare un vizio di travisamento della prova per omissione, rileva il Collegio che anche il motivo in esame si limita a dedurre genericamente la decisività e l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Procicchiani nonché delle risultanze dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro.

Il ricorrente, inoltre, omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che è pervenuta ad un ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, fondata sulla ritenuta dubbia sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sulla base di un ragionamento lineare ed immune da vizi logici o giuridici.

La Corte territoriale è, infatti, partita da un dato che risulta incontestato anche dalla sentenza di primo grado, ovvero la falsità del verbale di arresto Perseku (capo 18); si pone, inoltre, l'accento sulle concordi dichiarazioni rese da Eutizi, dai due soggetti arrestati, dall'Olivieri (sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc.pen.) e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] da cui risulta inequivocabilmente l'assenza del Perseku nel momento in cui l'Eutizi salì a bordo dell'auto su cui si trovava Sulejmani. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, ha riferito di un preciso accordo tra i verbalizzanti in relazione all'inserimento della falsa circostanza della cessione cui avrebbe partecipato il Perseku.

A fronte di tale dato inequivoco della falsità ideologica del verbale di arresto del Perseku, il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto non desumibile con certezza la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, ipotizzando che la condotta del Perseku, giunto sul posto a bordo dell'auto del Sulejmani, potesse far sorgere il dubbio di una codetenzione della sostanza stupefacente, cosicché ha ritenuto che gli imputati «pur attribuendo pacificamente al Perseku condotte ulteriori da egli non poste in essere, abbiano agito nella convinzione, non arbitraria, di accusare un colpevole o comunque un soggetto non estraneo ai fatti.» La sentenza impugnata, premessa la valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dal teste Olivieri, in ragione della loro precisione e persuasività, con motivazione immune da vizi, ha posto l'accento sulla estraneità all'elemento soggettivo del reato di calunnia della circostanza - considerata, invece, determinante dal Tribunale - della presenza del Perseku a bordo dell'auto del Sulejmani, valorizzando, invece, il dato incontroverso della falsa incolpazione dell'avvenuta cessione di sostanza stupefacente da parte del Perseku, in ragione della quale lo stesso veniva tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo.

Proprio in ragione della piena riconducibilità di tale circostanza nell'ambito della sfera soggettiva di rappresentazione e volizione dei soggetti agenti - come peraltro, ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - nonché della inapplicabilità nel caso di specie della previsione di cui all'art. 1127, comma 2, cod. civ., in ragione della estraneità alla serie causale delle successive condotte negligenti poste in essere dal Perseku, la Corte territoriale ha, dunque, riconosciuto fondata la pretesa risarcitoria del Perseku in quanto causalmente collegata alla sua dolosa falsa incolpazione.

Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto, dal Collegio condiviso e ribadito, in forza del quale la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa solo qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri - la cui sussistenza, nella fattispecie in esame, è stata ragionevolmente esclusa dalla Corte territoriale e meramente supposta dal Tribunale - tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6 , n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753).

A tal fine, occorre, dunque, accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245849).

La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiaramente tracciato una linea di discrimine, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori.

Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia.

Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato (così, testualmente, Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254).

4. Sono, invece, fondati i primi tre motivi del ricorso presentato dalla parte civile, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi.

Ad avviso del Collegio, infatti, le argomentazioni della sentenza impugnata sono inadeguate, nella parte in cui omettono una complessiva analisi del compendio probatorio acquisito, e, a tratti, illogiche, soprattutto in relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Sulejmani ed alla loro inidoneità a costituire adeguato riscontro della confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alla falsa incolpazione del Sulejmani.

La Corte territoriale, condividendo le valutazioni già espresse al riguardo dal Tribunale, ha ritenuto determinanti talune lacune investigative concernenti, soprattutto, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - che, secondo la versione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il "mandante" dell'operazione finalizzata all'arresto del Sulejmani ed il soggetto che avrebbe materialmente fornito i 40 grammi di cocaina da "collocare" nell'auto del Sulejmani - nonché taluni aspetti di incoerenza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al giorno in cui ricevette la cocaina da Xheka (alcuni giorni prima o la mattina dell'arresto).

Innanzitutto, rileva il Collegio che dall'esame della sentenza di primo grado tale incoerenza riguarda non la consegna della cocaina da parte di Xheka, bensì il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] fornì la sostanza al coimputato [OSCURATO:PERSONA] affinché la collocasse nell'auto del Sulejmani (se qualche giorno prima o lo stesso giorno dei fatti).

Ciò premesso, quanto alla ritenuta non credibilità della confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla vicenda in esame, la sentenza impugnata ha focalizzato l'attenzione sull'analisi di singoli elementi di incoerenza, trascurando, tuttavia, di valutarne la capacità demolitoria rispetto al contenuto complessivo del narrato, il cui carattere particolareggiato è stato, invece, valorizzato in relazione agli altri capi di imputazione, soprattutto se letto alla luce dei possibili riscontri emergenti dagli altri elementi agli atti.

In particolare, risulta fondata la denunciata omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], presente al momento del controllo del Sulejmani, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], il quale, come risulta dalla sentenza di primo grado e riportato anche nel ricorso in esame, ha riferito delle singolari circostanze in cui è avvenuto il rinvenimento della cocaina a bordo dell'auto del Sulejmani (il teste, dopo una prima perquisizione dell'autovettura con esito negativo, ricevette una telefonata da [OSCURATO:PERSONA] che, pur non partecipando all'operazione, lo sollecitava a guardare meglio cosicché, solo all'esito del secondo controllo del medesimo lato già perquisito, "sfiorando" il sedile, notava cadere l'involucro, delle dimensioni di una palla da tennis, contenente la sostanza stupefacente).

La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto meramente generica e "dubitativa" la conferma proveniente dall'analisi dei tabulati telefonici relativi al giorno dell'arresto, nonostante questi documentino i contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il primo ed il [OSCURATO:PERSONA] nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e l'informatore Spenga e tra quest'ultimo e Sulejmani.

E' stata, inoltre, esclusa, la rilevanza, quale possibile riscontro della versione offerta da [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese da Sulejmani, nonostante questo sia stato ritenuto credibile in relazione alla vicenda del primo arresto in cui fu coinvolto Perseku.

Ciò sul mero presupposto della costituzione di parte civile del Sulejmani.

Così facendo, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della calunnia ai danni del Sulejmani sulla base di una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi indiziari, disapplicando sostanzialmente l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02).

Tale metodo di analisi è analogo a quello adottato nel processo civile in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni civili di questa Corte, la valutazione della prova presuntiva esige, infatti, che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare (Cass. civ., Sez. 3, n. 5787 del 13/03/2014, Rv. 630512; Cass. civ., Sez. 5, n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995; Cass. civ., Sez. 3, n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641).

Va, peraltro, aggiunto che l'esclusione della rilevanza, a riscontro della confessione del [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese dal Sulejmani, quale mero effetto della sua costituzione di parte civile, contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, da valutare sulla base di opportuni riscontri nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile (si veda, in tal senso, Sez.

U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4 , n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022; Aramu, Rv. 282558).

A tali considerazioni potrebbe, tuttavia obiettarsi che, dovendosi valutare la pretesa risarcitoria del Sulejmani alla stregua dei canoni probatori e di giudizio del processo civile, la deposizione da questo resa non sarebbe utilizzabile, dovendo trovare applicazione il divieto sancito dall'art. 246 cod. proc. civ.

Va, tuttavia, considerato che tali dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433).

5. E', infine, inammissibile il quarto motivo di ricorso per carenza di legittimazione della parte civile in merito alla impugnazione agli effetti penali dei capi della sentenza.

6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente agli effetti civili, in relazione ai capi 22) e 23) con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di A legittimità.

Vanno, invece, dichiarati inammissibili sia la restante parte del ricorso o CI ' proposto da [OSCURATO:PERSONA], integralmente, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

All'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili quanto ai capi 22) e 23), con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso proposto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Macedonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'i luglio 2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili relative alla posizione del Sulejmani; udite le richiese del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 31 luglio 2018 il Tribunale di Ancona ha dichiarato, per quanto rileva in questa Sede, [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi reati di peculato e falso ideologico aggravato (capi 3, 4, 12, 13, 18 e 25) e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione tra le condotte criminose, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione; ha, invece, dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto estinti per intervenuta prescrizione (capi 1, 2, 5, 8, 11 e 14); ha, infine, assolto il [OSCURATO:PERSONA] da ulteriori contestazioni di peculato, falso ideologico, cessione di sostanze stupefacenti ed arresto illegale perché il fatto non sussiste (capi 4,6,7,9,10,15,17,21,22,23,24) o non costituisce reato per essere scriminato ai sensi dell'art. 51, comma 3, cod. pen. (capo 16) e dai reati di calunnia e di arresto illegale contestati ai capi 19 e 20 perché il fatto non costituisce reato. La sentenza ha inoltre rigettato le domande di risarcimento del danno formulate dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, su appello degli imputati, del Pubblico ministero e delle parti civili, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. e, per l'effetto, dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 4, 13, 18 e 25 perché estinti per prescrizione e rideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi 3 e 12 in anni tre di reclusione. La sentenza ha, inoltre, condannato il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agi capi 18 e 19, da liquidare in separata sede, liquidando una provvisionale di euro 1500,00. 2.Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce i vizi di contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di peculato contestato al capo 3, concernente l'appropriazione, quale appuntato scelto appartenente al NORM di Senigallia, di grammi 30 di cocaina, sottratti dal quantitativo di 160 grammi rinvenuto nel corso della perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si deduce che, ai fini della valutazione della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni resa da [OSCURATO:PERSONA], è stato omesso l'esame delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dall'app. Carluccio, nonché del verbale di arresto di Ndiaye e delle dichiarazioni predibattinnentali e dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA]. E' stata, inoltre, omessa ogni valutazione delle condizioni psichiche del [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui ha reso le dichiarazioni confessorie, successivamente ritrattate, atteso che lo stesso, prima dell'arresto, faceva uso di psicofarmaci ed era seguito da uno psichiatra. Con il secondo motivo si censura, sulla base di ragioni sostanzialmente analoghe con riferimento alla valutazione di credibilità ed attendibilità dell'Eutizi, la contraddittorietà della motivazione «ossia il travisamento della prova» in relazione al reato di peculato ascritto al capo 12, concernente analoga condotta appropriativa di circa grammi 13 di cocaina, sottratti dal quantitativo di circa 30 grammi rinvenuto all'esito della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si deduce l'omessa valutazione della dichiarazione resa da Eutizi il 5 novembre 2014 in merito alla non conoscenza della provenienza della sostanza stupefacente, circostanza poi confermata nel corso del controesame del 7 gennaio 2015. Si deduce, inoltre, che dalle deposizioni di Casaglia ed Eutizi, nonché dai verbali di perquisizione, sequestro ed arresto emergono informazioni equivoche sul quantitativo di sostanza sequestrato. Con il terzo motivo deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità, ai soli effetti civili, in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 19 ed alla conseguenziale pronuncia risarcitoria in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che tale decisione, basata sulla deposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di valutare le dichiarazioni rese in dibattimento dagli imputati e da [OSCURATO:PERSONA], nonché i verbali di perquisizione, sequestro ed arresto e le annotazioni di servizio. In particolare, la decisione ha omesso di considerare, nella valutazione di credibilità ed attendibilità dell'Olivieri, l'interesse di cui questo era portatore al fine di ottenere un trattamento favorevole con la definizione del procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento; ciò anche in considerazione della condizione imposta dal Giudice di rinunciare ad avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di incidente probatorio. Si segnalano, inoltre, elementi di non linearità della deposizione dell'Olivieri. Si contestano, infine, i riscontri esterni ravvisati nelle dichiarazioni di Eutizi e della moglie [OSCURATO:PERSONA], omettendo, invece, di valutare quanto dichiarato dal teste Procicchiani, ad avviso del ricorrente idoneo ad escludere l'elemento psicologico del reato ormai prescritto. 2.2.La parte civile [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce il vizio di erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, scindendo le dichiarazioni confessorie predibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto queste insufficienti a fondare la colpevolezza dell'imputato in ordine ai capi 22 e 23 dell'imputazione per la presenza di alcuni aspetti di incoerenza interna e l'assenza di significativi riscontri, non ritenendo tali le dichiarazioni del Sulejmani che, valutate unitamente a quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], ne confermavano, invece, l'attendibilità e credibilità. La sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di considerare le risultanze dei tabulati telefonici che hanno confermato i contatti avvenuti il giorno dell'arresto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il primo e Rella, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e Sulejmani. Nel corpo del motivo si deduce, inoltre, che l'assenza di approfondimenti investigativi su [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe fornito la cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per incastrare Sulejmani - nonché la mancata collaborazione di Eutizi all'arresto del Sulejmani - valorizzati dalla sentenza per escludere l'attendibilità della confessione resa in merito a tali fatti dal [OSCURATO:PERSONA] - non sono particolari rilevanti, posto che l'istruttoria ha rivelato la presenza di altri collaboratori di cui si avvaleva [OSCURATO:PERSONA] tra cui Spenga, Procicchiani e lo stesso Xheka, poi trasferitosi all'estero. Con il secondo motivo deduce i vizi di erronea applicazione dell'art 192 cod. proc. pen. e di illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione di inidoneità della deposizione resa dal Sulejnnani a riscontrare la confessione resa del [OSCURATO:PERSONA] solo per effetto della sua costituzione di parte civile. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui, tra l'altro, esclude l'intrinseca attendibilità della confessione del [OSCURATO:PERSONA], considerando determinanti la rettifica dallo stesso effettuata nel corso del secondo interrogatorio in merito al giorno in cui consegnò la cocaina all'[OSCURATO:PERSONA], l'assenza di prova certa che il Sulejmani non fosse a conoscenza della presenza della droga a bordo della sua auto e l'anomalia insita nel mancato ausilio a tale arresto da parte dell'Eutizi. Con il quarto motivo deduce l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sul motivo concernente l'erronea qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 (capi 21, 22, 23 e 24). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per complessiva manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. Va, invece, parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte civile Sulejmani, limitatamente ai primi tre motivi di ricorso, con conseguente annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi 22 e 23, e rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile di appello competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. 2. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, non superano il vaglio di ammissibilità in quanto generici, versati in fatto e privi di adeguato confronto critico con la sentenza impugnata. Innanzitutto il denunciato "travisamento della prova" per omissione è stato dedotto dal ricorrente in termini generici, senza alcuna specifica indicazione del contenuto probatorio asseritamente omesso e della sua incidenza sulla tenuta del tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Va, infatti, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Nel caso di specie, i due motivi di ricorso si limitano a dedurre genericamente il vizio in questione senza indicare il contenuto delle deposizioni testimoniali che i Giudici avrebbero omesso di valutare e la loro incidenza sulla tenuta del tessuto logico-argomentativo concernente la valutazione della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese da Eutizi. Rileva, inoltre, il Collegio che le due sentenze di merito - che, in relazione ai capi in contestazione, possono considerarsi quale "doppia conforme" - hanno congruamente argomentato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in merito alla credibilità ed attendibilità dell'Eutizi, ponendo l'accento sia sul carattere lineare e dettagliato delle sue dichiarazioni che sui riscontri desumibili dall'esame dei tabulati e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (queste ultime relative a conversazioni tra Eutizi e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], sentita anche quale teste), dalle dichiarazioni rese da Casaglia e Ndoka e, soprattutto, dalla confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei tre interrogatori avvenuti nella fase delle indagini preliminari. Sono stati, così, ricostruiti i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed Eutizi, che, quale agente 1 provocatore, collaborava con il primo per consentire di procedere ad operazioni di arresto per spaccio di sostanze stupefacenti - circostanza, questa, che, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente non ha mai negato - e riceveva in cambio dei quantitativi di droga. In particolare, come emerge dalla sentenza di primo grado, Eutizi, dopo aver instaurato un contatto con lo spacciatore dal quale acquistava modiche quantità di sostanza stupefacente, concordava con questo un acquisto più consistente fissando per la cessione un appuntamento, previamente programmato con il [OSCURATO:PERSONA], che, poi, procedeva ad eseguire l'arresto. Inoltre, con riferimento alla provenienza dal materiale sequestrato della sostanza stupefacente con cui veniva "remunerato" l'Eutizi, sono state valorizzate, oltre alle dichiarazioni di quest'ultimo, la piena confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni rese da Ndoka e Casaglia. Quanto alla confessione, il ricorrente insiste in ricorso sulla rilevanza della ritrattazione avvenuta nel corso dell'esame dibattimentale. Tale deduzione omette, tuttavia, ogni confronto con le coerenti argomentazioni delle due sentenze di merito in cui è stata accordata prevalenza alle dichiarazioni confessorie rese dal [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del loro contenuto lineare e particolareggiato, a fronte, invece, della estrema genericità della ritrattazione (ciò, fatta eccezione, come si dirà, per i capi 22 e 23). In particolare, la sentenza impugnata ha rilevato la non persuasività della sopravvenuta ritrattazione in considerazione della estrema vaghezza delle giustificazioni addotte e della impossibilità di raccordare la nuova versione offerta con il contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese. Così facendo, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto, condiviso e ribadito dal Collegio, in forza del quale la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, anche indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259489; Sez. 4, n. 20591 del 05/03/2008, D'Avanzo, Rv. 240213) elementi che, nel caso in esame, risultano adeguatamente evidenziati. Peraltro, nella fattispecie in esame, sono stati considerati anche, ad ulteriore conferma della veridicità del narrato, i riscontri emergenti dalle dichiarazioni di Eutizi. In particolare, quanto alla provenienza della sostanza, risulta dalla sentenza di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito nei dettagli le modalità con cui questa veniva prelevata da quella sequestrata, ora attraverso una mera sottrazione da quella in sequestro (della quale veniva verbalizzato un quantitativo inferiore), ora aggiungendo al quantitativo sequestrato della sostanza da taglio. Quanto al capo 3, infatti, risulta dalla sentenza di primo grado che lo stesso Eutizi ha dichiarato di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dell'arresto, due ovuli di cocaina, di circa dieci grammi, circostanza, questa, coerente con quanto dichiarato dal ricorrente che ha dichiarato di avere staccato due ovuli dal quantitativo sequestrato e di averne consegnato uno ad Eutizi ed uno a Ndoka. Quanto a tale ultimo aspetto, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da vizi, ha escluso la sussistenza di una significativa divergenza tra le dichiarazioni di Eutizi e quelle di Ndoka rilevando che entrambi hanno riferito: di avere partecipato all'operazione (Ndoka individuando gli acquirenti e fissando l'appuntamento ad Eutizi, al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] l'arresto dei due nigeriani); di avere ricevuto nell'immediatezza del fatto come compenso un modesto quantitativo di cocaina. Si rileva, inoltre, che sebbene Eutizi abbia riferito di avere ricevuto dieci grammi, mentre Ndoka di avere ricevuto dieci- venti grammi, tali quantitativi corrispondono a quello complessivamente "ordinato" da Eutizi (170 grammi circa) ed a quello risultante per sottrazione dal verbale di sequestro (139 grammi).Quanto alla provenienza della sostanza stupefacente impiegata per remunerare Eutizi in relazione al capo 12, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha posto l'accento sulla convergenza delle dichiarazioni rese da Eutizi (che, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, ha dichiarato di avere ricevuto quale ricompensa due o tre grammi di cocaina immediatamente dopo l'arresto di Casaglia), dallo stesso Casaglia e dal [OSCURATO:PERSONA] che, nella confessione resa, ha ammesso di avere prelevato dal quantitativo sequestrato a Casaglia un "pezzetto", staccandolo con un coltello, e di averlo consegnato ad Eutizi. 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso in quanto generico. Nel richiamare quanto affermato nel precedente paragrafo in merito ai requisiti di specificità del ricorso che intenda denunciare un vizio di travisamento della prova per omissione, rileva il Collegio che anche il motivo in esame si limita a dedurre genericamente la decisività e l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Procicchiani nonché delle risultanze dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro. Il ricorrente, inoltre, omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che è pervenuta ad un ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, fondata sulla ritenuta dubbia sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sulla base di un ragionamento lineare ed immune da vizi logici o giuridici. La Corte territoriale è, infatti, partita da un dato che risulta incontestato anche dalla sentenza di primo grado, ovvero la falsità del verbale di arresto Perseku (capo 18); si pone, inoltre, l'accento sulle concordi dichiarazioni rese da Eutizi, dai due soggetti arrestati, dall'Olivieri (sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc.pen.) e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] da cui risulta inequivocabilmente l'assenza del Perseku nel momento in cui l'Eutizi salì a bordo dell'auto su cui si trovava Sulejmani. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, ha riferito di un preciso accordo tra i verbalizzanti in relazione all'inserimento della falsa circostanza della cessione cui avrebbe partecipato il Perseku. A fronte di tale dato inequivoco della falsità ideologica del verbale di arresto del Perseku, il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto non desumibile con certezza la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, ipotizzando che la condotta del Perseku, giunto sul posto a bordo dell'auto del Sulejmani, potesse far sorgere il dubbio di una codetenzione della sostanza stupefacente, cosicché ha ritenuto che gli imputati «pur attribuendo pacificamente al Perseku condotte ulteriori da egli non poste in essere, abbiano agito nella convinzione, non arbitraria, di accusare un colpevole o comunque un soggetto non estraneo ai fatti.» La sentenza impugnata, premessa la valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dal teste Olivieri, in ragione della loro precisione e persuasività, con motivazione immune da vizi, ha posto l'accento sulla estraneità all'elemento soggettivo del reato di calunnia della circostanza - considerata, invece, determinante dal Tribunale - della presenza del Perseku a bordo dell'auto del Sulejmani, valorizzando, invece, il dato incontroverso della falsa incolpazione dell'avvenuta cessione di sostanza stupefacente da parte del Perseku, in ragione della quale lo stesso veniva tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo. Proprio in ragione della piena riconducibilità di tale circostanza nell'ambito della sfera soggettiva di rappresentazione e volizione dei soggetti agenti - come peraltro, ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - nonché della inapplicabilità nel caso di specie della previsione di cui all'art. 1127, comma 2, cod. civ., in ragione della estraneità alla serie causale delle successive condotte negligenti poste in essere dal Perseku, la Corte territoriale ha, dunque, riconosciuto fondata la pretesa risarcitoria del Perseku in quanto causalmente collegata alla sua dolosa falsa incolpazione. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto, dal Collegio condiviso e ribadito, in forza del quale la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa solo qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri - la cui sussistenza, nella fattispecie in esame, è stata ragionevolmente esclusa dalla Corte territoriale e meramente supposta dal Tribunale - tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6 , n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753). A tal fine, occorre, dunque, accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245849). La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiaramente tracciato una linea di discrimine, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato (così, testualmente, Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254). 4. Sono, invece, fondati i primi tre motivi del ricorso presentato dalla parte civile, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi. Ad avviso del Collegio, infatti, le argomentazioni della sentenza impugnata sono inadeguate, nella parte in cui omettono una complessiva analisi del compendio probatorio acquisito, e, a tratti, illogiche, soprattutto in relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Sulejmani ed alla loro inidoneità a costituire adeguato riscontro della confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alla falsa incolpazione del Sulejmani. La Corte territoriale, condividendo le valutazioni già espresse al riguardo dal Tribunale, ha ritenuto determinanti talune lacune investigative concernenti, soprattutto, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - che, secondo la versione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il "mandante" dell'operazione finalizzata all'arresto del Sulejmani ed il soggetto che avrebbe materialmente fornito i 40 grammi di cocaina da "collocare" nell'auto del Sulejmani - nonché taluni aspetti di incoerenza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al giorno in cui ricevette la cocaina da Xheka (alcuni giorni prima o la mattina dell'arresto). Innanzitutto, rileva il Collegio che dall'esame della sentenza di primo grado tale incoerenza riguarda non la consegna della cocaina da parte di Xheka, bensì il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] fornì la sostanza al coimputato [OSCURATO:PERSONA] affinché la collocasse nell'auto del Sulejmani (se qualche giorno prima o lo stesso giorno dei fatti). Ciò premesso, quanto alla ritenuta non credibilità della confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla vicenda in esame, la sentenza impugnata ha focalizzato l'attenzione sull'analisi di singoli elementi di incoerenza, trascurando, tuttavia, di valutarne la capacità demolitoria rispetto al contenuto complessivo del narrato, il cui carattere particolareggiato è stato, invece, valorizzato in relazione agli altri capi di imputazione, soprattutto se letto alla luce dei possibili riscontri emergenti dagli altri elementi agli atti. In particolare, risulta fondata la denunciata omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], presente al momento del controllo del Sulejmani, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], il quale, come risulta dalla sentenza di primo grado e riportato anche nel ricorso in esame, ha riferito delle singolari circostanze in cui è avvenuto il rinvenimento della cocaina a bordo dell'auto del Sulejmani (il teste, dopo una prima perquisizione dell'autovettura con esito negativo, ricevette una telefonata da [OSCURATO:PERSONA] che, pur non partecipando all'operazione, lo sollecitava a guardare meglio cosicché, solo all'esito del secondo controllo del medesimo lato già perquisito, "sfiorando" il sedile, notava cadere l'involucro, delle dimensioni di una palla da tennis, contenente la sostanza stupefacente). La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto meramente generica e "dubitativa" la conferma proveniente dall'analisi dei tabulati telefonici relativi al giorno dell'arresto, nonostante questi documentino i contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il primo ed il [OSCURATO:PERSONA] nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e l'informatore Spenga e tra quest'ultimo e Sulejmani. E' stata, inoltre, esclusa, la rilevanza, quale possibile riscontro della versione offerta da [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese da Sulejmani, nonostante questo sia stato ritenuto credibile in relazione alla vicenda del primo arresto in cui fu coinvolto Perseku. Ciò sul mero presupposto della costituzione di parte civile del Sulejmani. Così facendo, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della calunnia ai danni del Sulejmani sulla base di una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi indiziari, disapplicando sostanzialmente l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02). Tale metodo di analisi è analogo a quello adottato nel processo civile in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Secondo l'insegnamento delle Sezioni civili di questa Corte, la valutazione della prova presuntiva esige, infatti, che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare (Cass. civ., Sez. 3, n. 5787 del 13/03/2014, Rv. 630512; Cass. civ., Sez. 5, n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995; Cass. civ., Sez. 3, n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641). Va, peraltro, aggiunto che l'esclusione della rilevanza, a riscontro della confessione del [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese dal Sulejmani, quale mero effetto della sua costituzione di parte civile, contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, da valutare sulla base di opportuni riscontri nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile (si veda, in tal senso, Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4 , n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022; Aramu, Rv. 282558). A tali considerazioni potrebbe, tuttavia obiettarsi che, dovendosi valutare la pretesa risarcitoria del Sulejmani alla stregua dei canoni probatori e di giudizio del processo civile, la deposizione da questo resa non sarebbe utilizzabile, dovendo trovare applicazione il divieto sancito dall'art. 246 cod. proc. civ. Va, tuttavia, considerato che tali dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433). 5. E', infine, inammissibile il quarto motivo di ricorso per carenza di legittimazione della parte civile in merito alla impugnazione agli effetti penali dei capi della sentenza. 6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente agli effetti civili, in relazione ai capi 22) e 23) con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di A legittimità. Vanno, invece, dichiarati inammissibili sia la restante parte del ricorso o CI ' proposto da [OSCURATO:PERSONA], integralmente, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. All'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili quanto ai capi 22) e 23), con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso proposto d
Sentenza Cassazione n. 13929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris