CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36191/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 14 luglio 2021 del Tribunale di Firenze, che aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, rideterminando la pena di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., in anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché si limitano a reiterare le analoghe censure formulate con i gravami senza confrontarsi con le ragioni della decisione e comunque invocano una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché vi è adeguata motivazione in merito al trattamento sanzionatorio; - che il secondo motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto sostenendo che mancano le prove che egli abbia amministrato di fatto la società dopo le sue dimissioni dalla carica, invoca una diversa valutazione delle prove non consentita in questa sede e comunque non si confronta con le ragioni della decisione che ha indicato gli argomenti che portano a ritenere che il ricorrente abbia continuato a gestire la società; - che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto è stata fornita adeguata motivazione in sentenza sulla sussistenza del dolo specifico, nonché risulta essere inammissibile nel resto in quanto il ricorrente invoca una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis