CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata, su concorde richiesta delle parti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di sette mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 400,00 di multa, di [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, pene per entrambi gli imputati da aggiungersi in continuazione a quella già accertata con altra sentenza irrevocabile pronunciata nei loro confronti, di [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa, tutti chiamati a rispondere di plurime condotte delittuose in materia di sostanze stupefacenti, qualificate ai sensi dell'art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; rilevato che con ricorso perfettamente sovrapponibile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena con riferimento all'aumento applicato per i singoli episodi avvinti dal vincolo della continuazione al reato più grave; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consentono all'imputato e al Pubblico Ministero di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato invero che la contestazione articolata dalle difese ha ad oggetto la congruità della pena, profilo questo che, attenendo alla sua quantificazione discrezionale, è ben diverso dalla sua illegalità, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli, Rv. 264205/01-264207/01, nonché Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509), per la quale soltanto è consentito in relazione al trattamento sanzionatorio proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento; rilevato che ad analoga sorte non si sottrae neppure il ricorso del Konare, concernente la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., trattandosi anche in tal caso di doglianze esulanti, al di là degli evidenti profili di genericità caratterizzanti l'impugnativa, da quelle tassativamente indicate dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere est