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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 44654/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 19 febbraio 2019, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 12 febbraio 2019, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari applicate all'imputato, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale - per avere, da amministratore di diritto e, poi, da amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 19 febbraio 2010, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di arrecare danno ai creditori, occultato o comunque tenuto le scritture contabili della società in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - e, per l'effetto, condannato (all'esito del giudizio abbreviato) alla pena di anni due di reclusione, con conferma nel resto.

2. L'impugnativa consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione da mancata disamina delle specifiche deduzioni di gravame, con le quali si era rilevato che le dichiarazioni rese da Spada al curatore fallimentare, se lette e valutate nella loro interezza, non avrebbero consentito di pervenire all'interpretazione fornitane dal Tribunale, ossia che l'imputato, dal giugno 2007 in poi, avesse svolto le funzioni di amministratore di fatto della società fallita. - Il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione da mancata disamina del motivo di gravame con il quale si era invocata la derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, L.F.. - Il terzo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta congrua perché attestatasi sul minimo edittale, quand'invece era stata fissata, quanto alla pena base, in anni quattro di reclusione. 3.Con requisitoria in data 10 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto, facendo proprie le argomentazioni a sostegno sviluppate nella requisitoria in atti, in data 25 marzo 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Lori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, a fronte di una 'doppia conforme' decisione di merito in punto di affermazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, pretende, in maniera non consentita, di rimettere in discussione l'operata valutazione delle prove.

In particolare, deduce il travisamento delle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare senza provvedere alla loro integrale trascrizione o allegazione, come imposto dal rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), e senza indicarne specificamente i passaggi suscettibili, per lampante evidenza (scilicet, <<per l'essenziale forza dimostrativa del dato frainteso» così Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; conf.

Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099), di inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

2. Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma 1, n. 2), L.F. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904).

Donde, nel caso al vaglio, non avendo il curatore reperito alcuna documentazione contabile (salvo due modelli 770 e 770 ed una dichiarazione IVA relativa al 2006/2007) ricorre l'ipotesi della bancarotta documentale a dolo specifico: di qui Verror in iudicando nel quale è incorsa la Corte territoriale del quale, tuttavia, il ricorrente non si è specificamente doluto.

A dispetto del segnalato errore, dalla complessiva motivazione rassegnata in sentenza emerge, però, come la Corte territoriale abbia ritenuto sussistenti i requisiti in fatto della fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto come l'effettivo dominus della [OSCURATO:PERSONA] sin dalla sua costituzione (essendone stato, dapprima, l'amministratore di diritto e, poi, l'amministratore di fatto fino al fallimento, tanto da averne pagato i debiti), aveva, invero, fatto ritirare le scritture contabili della società dal professionista tenutario e non aveva, successivamente, dato conto di quale fosse stata la loro sorte, a dispetto dell'obbligo, che su di lui incombeva (in ragione della funzione gestoria di fatto espletata), di assicurarne - al pari dell'amministratore di diritto - la conservazione; scritture delle quali non poteva negare di avere avuto la detenzione, anche dopo il subentro del nuovo amministratore (Sciannamea), non spiegandosi, altrimenti, come avrebbe potuto avere contezza di quali fossero i debiti da pagare, sia pure con risorse proprie.

Donde, è plausibile, come opinato dalla Corte territoriale, che la sparizione del compendio contabile della fallita fosse finalizzato a non consentire all'Erario, titolare di posizioni creditorie per oltre un milione e mezzo di euro, di far valere le proprie ragioni sui beni sociali in tal modo non individuabili.

Alla stregua di tale argomentazione, che trova sostegno anche nella sentenza di primo grado, va riconosciuto come la doglianza in punto di mancata derubricazione del delitto contestato in quello di bancarotta documentale semplice sia stata implicitamente disattesa, non sussistendo di quest'ultima i presupposti oggettivi e soggettivi.

3. Il terzo motivo è parimenti infondato.

Sebbene la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto valutazione della congruità della pena non rispecchi quanto risultante dalla sentenza di primo grado in ordine all'entità della pena-base irrogata all'imputato (determinata, effettivamente, in anni quattro di reclusione e non, invece, nel minimo edittale), la stessa, tuttavia, non si espone a censure di illogicità tali da determinare la cassazione della statuizione cui accede, dovendosene cogliere il significato nell'apprezzamento dell'adeguatezza della misura della pena, siccome applicata, rispetto alla gravità del fatto, in rapporto all'entità del dissesto cagionato, soprattutto con riferimento all'ammontare del debito accumulato dalla fallita nei confronti dell'Erario.

3. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/10/2021.

Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 19 febbraio 2019, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 12 febbraio 2019, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari applicate all'imputato, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale - per avere, da amministratore di diritto e, poi, da amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 19 febbraio 2010, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di arrecare danno ai creditori, occultato o comunque tenuto le scritture contabili della società in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - e, per l'effetto, condannato (all'esito del giudizio abbreviato) alla pena di anni due di reclusione, con conferma nel resto. 2. L'impugnativa consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione da mancata disamina delle specifiche deduzioni di gravame, con le quali si era rilevato che le dichiarazioni rese da Spada al curatore fallimentare, se lette e valutate nella loro interezza, non avrebbero consentito di pervenire all'interpretazione fornitane dal Tribunale, ossia che l'imputato, dal giugno 2007 in poi, avesse svolto le funzioni di amministratore di fatto della società fallita. - Il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione da mancata disamina del motivo di gravame con il quale si era invocata la derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, L.F.. - Il terzo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta congrua perché attestatasi sul minimo edittale, quand'invece era stata fissata, quanto alla pena base, in anni quattro di reclusione. 3.Con requisitoria in data 10 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto, facendo proprie le argomentazioni a sostegno sviluppate nella requisitoria in atti, in data 25 marzo 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Lori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, a fronte di una 'doppia conforme' decisione di merito in punto di affermazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, pretende, in maniera non consentita, di rimettere in discussione l'operata valutazione delle prove. In particolare, deduce il travisamento delle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare senza provvedere alla loro integrale trascrizione o allegazione, come imposto dal rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), e senza indicarne specificamente i passaggi suscettibili, per lampante evidenza (scilicet, <<per l'essenziale forza dimostrativa del dato frainteso» così Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; conf. Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099), di inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). 2. Il secondo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma 1, n. 2), L.F. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904). Donde, nel caso al vaglio, non avendo il curatore reperito alcuna documentazione contabile (salvo due modelli 770 e 770 ed una dichiarazione IVA relativa al 2006/2007) ricorre l'ipotesi della bancarotta documentale a dolo specifico: di qui Verror in iudicando nel quale è incorsa la Corte territoriale del quale, tuttavia, il ricorrente non si è specificamente doluto. A dispetto del segnalato errore, dalla complessiva motivazione rassegnata in sentenza emerge, però, come la Corte territoriale abbia ritenuto sussistenti i requisiti in fatto della fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto come l'effettivo dominus della [OSCURATO:PERSONA] sin dalla sua costituzione (essendone stato, dapprima, l'amministratore di diritto e, poi, l'amministratore di fatto fino al fallimento, tanto da averne pagato i debiti), aveva, invero, fatto ritirare le scritture contabili della società dal professionista tenutario e non aveva, successivamente, dato conto di quale fosse stata la loro sorte, a dispetto dell'obbligo, che su di lui incombeva (in ragione della funzione gestoria di fatto espletata), di assicurarne - al pari dell'amministratore di diritto - la conservazione; scritture delle quali non poteva negare di avere avuto la detenzione, anche dopo il subentro del nuovo amministratore (Sciannamea), non spiegandosi, altrimenti, come avrebbe potuto avere contezza di quali fossero i debiti da pagare, sia pure con risorse proprie. Donde, è plausibile, come opinato dalla Corte territoriale, che la sparizione del compendio contabile della fallita fosse finalizzato a non consentire all'Erario, titolare di posizioni creditorie per oltre un milione e mezzo di euro, di far valere le proprie ragioni sui beni sociali in tal modo non individuabili. Alla stregua di tale argomentazione, che trova sostegno anche nella sentenza di primo grado, va riconosciuto come la doglianza in punto di mancata derubricazione del delitto contestato in quello di bancarotta documentale semplice sia stata implicitamente disattesa, non sussistendo di quest'ultima i presupposti oggettivi e soggettivi. 3. Il terzo motivo è parimenti infondato. Sebbene la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto valutazione della congruità della pena non rispecchi quanto risultante dalla sentenza di primo grado in ordine all'entità della pena-base irrogata all'imputato (determinata, effettivamente, in anni quattro di reclusione e non, invece, nel minimo edittale), la stessa, tuttavia, non si espone a censure di illogicità tali da determinare la cassazione della statuizione cui accede, dovendosene cogliere il significato nell'apprezzamento dell'adeguatezza della misura della pena, siccome applicata, rispetto alla gravità del fatto, in rapporto all'entità del dissesto cagionato, soprattutto con riferimento all'ammontare del debito accumulato dalla fallita nei confronti dell'Erario. 3. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2021. Il Consigliere e
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