CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 17912/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Seconda sezione di questa Corte il 9/3/2023 nel proc. n. 30874/2022, deducendo l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel sostenere che il ricorrente non aveva depositato la consulenza a sostegno del motivo concernente la confisca allargata, consulenza, invece, depositata con l'atto di appello; ritenuto che il ricorso, ulteriormente illustrato con una successiva memoria, è inammissibile in quanto deduce un errore privo di rilevanza decisiva ai fini della decisione; considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui ribadito, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (così da ultimo Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553); ritenuto che, nel caso di specie, la non decisività dell'errore percettivo emerge, in primo luogo, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che, riprendendo le argomentazioni della sentenza emessa da questa Corte in sede di incidente cautelare, ha, comunque, considerato che la rilevanza della citata consulenza di parte era stata esclusa in considerazione dei salti logici e cronologici ivi contenuti nella ricostruzione del patrimonio del ricorrente, tanto che, afferma la Corte a pagina 4 della sentenza, lo stesso consulente aveva fatto ricorso a pure e semplici supposizioni. A tale dato, va, inoltre, aggiunto l'ulteriore elemento a carico del ricorrente, da queste non specificamente censurato (si veda pagina 5 della sentenza), relativo agli esiti degli accertamenti bancari e patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza da cui sono emersi versamenti t contanti e in assegni per importi rilevanti e senza causale; (4A ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]