CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], o GIU. 2024 Lu [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 Digs. n.74/2000 (Capi di imputazione sub A e L) perché estinti per intervenuta prescrizione. Il giudice di primo grado aveva già dichiarato i prescritti i reati contestati negli altri capi di imputazione. 2. Avverso la suddetta sentenza di prescrizione ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., avendo interesse al proscioglimento nel merito. In particolare, il ricorrente evidenzia che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare l'eccezione di nullità proposta dalla difesa nell'atto d'appello, concernente la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'articolo 415 bis cod. pro. pen., notificato al difensore del ricorrente nominato nella qualità di persona offesa e non nella qualità di indagato nell'odierno procedimento. Tale questione processuale ha natura prevalente ed assorbente rispetto alla dichiarazione della causa estintiva del reato. La Corte di appello non ha neppure valutato le circostanze, pure indicate nello stesso atto di appello e richiamate in nota al ricorso per cassazione inerenti al merito, che avrebbero condotto ad una dichiarazione di merito in base al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274) La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova dì colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Rv. 258441). Inoltre, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., opera anche qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, imponendo che sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, 'nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Galgano, Rv. 221403). Recentemente, si è quindi ribadito che il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile (Sez.2, n. 1259 del 26/10/2022 Ud. (dep. 16/01/2023 ) Rv. 284300). 2.Nel caso in disamina, prendendo le mosse dall'analisi del secondo motivo di ricorso, si evidenzia che il ricorrente ha richiamato, nelle note del ricorso per cassazione, i motivi di appello con i quali ha sollevato la questione della omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e la questione della responsabilità per i reati contestanti, negando la consapevolezza della emissione di fatture false da parte di una società lussemburghese e del loro inserimento nella contabilità societaria gestita dalla famiglia, senza tuttavia evidenziare sotto quale profilo emerga, con una semplice attività ricognitiva - e non valutativa- e in termini di assoluta evidenza, assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. Si osserva, per lo più, che le doglianze articolate dal ricorrente, lungi dall'evidenziare l'assenza di colpevolezza In termini di palmare evidenza, imporrebbero una valutazione di merito in ordine alla sussistenza della configurazione del reato sotto il profilo soggettivo. 3 V1'2 Non è, quindi, possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'ad 129 cpv. cod. proc. pen., comportando la valutazione afferente all'emergere, in termini di evidenza, di una delle situazioni ivi previste un apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità. Condivisibilmente, pertanto, il giudice di merito ha constatato che non emergono in modo immediato elementi inerenti all'insussistenza del fatto o riguardo all'innocenza dell'imputato tali da poter pronunciare sentenza di assoluzione. D'altro canto, in presenza dello spirare dei termini utili a dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione e in difetto della rinunzia della relativa causa di estinzione, il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. Neppure l'eccezione processuale, concernente l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'articolo 415 bis cod. pro. pen., che non costituisce neppure una causa di nullità e assoluta e insanabile, può ritenersi prevalente rispetto la causa di estinzione del reato, posto che, nel caso in disamina, l'operatività della causa estintiva non presuppone specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno del motivo di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21/10/1992, Marino; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de