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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 1987

Cassazione n. 21784/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Andrea [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1987 2) CRIMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] Andrea e CRIMI [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania in data 24 settembre 2020 ha confermato la decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 28 gennaio 2015 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Andrea lamenta, come unico motivo di \ impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata adozione delle cautele previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.in occasione del riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria Il ricorrente ha, altresì, lamentato, che la Corte territoriale non ha verificato l'attendibilità della persona offesa ed ha travisato i fatti stante la mancata corrispondenza del taglio delle banconote rinvenute nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] con quelle indicate dalla persona offesa al momento della presentazione della denuncia.

3. Il difensore del CRIMI [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, riconoscimento che si presenta impreciso, generico e contraddittorio e frutto della suggestione del [OSCURATO:PERSONA] conseguente alla pubblicazione delle foto dei due arrestati sui principali giornali locali nei giorni immediatamente precedenti allo svolgimento del riconoscimento fotografico.

Il ricorrente ha, altresì, denunciato l'illogicità della motivazione relativamente al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il CRIMI come l'autore di altre rapine da lui subite in passato, rapine in relazione al quale il ricorrente è, invece, stato assolto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.

4. Il CRIMI lamenta, come secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità.

5. Il terzo motivo di impugnazione, ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Il quarto motivo di ricorso dedotto dal CRINI, ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle modalità di determinazione della pena ed alla congruità della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espressc, in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di Appello.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'08/05/2009, Rv. 244181 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso (vedi Sez. 4, n. 5191 del 3.5.2000, Rv. 216473, Barone).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. La violazione di legge lamentata dal [OSCURATO:PERSONA] nella prima parte del motivo ricorso è manifestamente infondata; la Corte territoriale ha correttamente affermato che il rispetto delle modalità formali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. in caso di ricognizione di persona effettuata nel corso del processo non è un'opzione obbligata in caso di riconoscimento fotografico svolto nel corso delle indagini preliminari (vedi da ultimo Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 -01-: «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice»).

Diversamente da quanto affermato dalla Difesa, il mancato rispetto delle regole previste dall'art. 213 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità o inutilzzabilità del riconoscimento fotografico, sicchè la metodologia di assunzione potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. (vedi tra le alter Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01-).

3. Le doglianze lamentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal CRIMI in ordine all'asserita inattendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa possono esser trattate unitariamente avendo ad oggetto le medesime questioni.

Tali doglianze sono inammissibili in quanto articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estraneo ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).Peraltro la piena attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa risulta essere stata valutata dalla Corte territoriale in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto logico-fattuale con tale ricostruzione (Sez.

U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104), anche in considerazione della inconferenza di quanto sostenuto dalla difesa (mancata corrispondenza del taglio delle banconote rinvenute nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] con quelle indicate dalla persona offesa) stante la neutralità di tale elemento fattuale che si presta a diverse giustificazioni logico-ricostruttive.

Dunque, non soltanto la dichiarazione della persona offesa ha superato il vaglio di attendibilità e risulta credibile quanto al riconoscimento dei ricorrenti come autori del reato, ma ulteriori elementi indiziari confortano tale individuazione (i ricorrenti sono stato bloccati mentre si allontanavano di corsa dalla scena del crimine, indossavano indumenti di foggia simile a quelli descritti dalla persona offesa ed erano in possesso di somme di denaro compatibili con quelle sottratte).

Del resto affermare, come fanno i ricorsi, che il riconoscimento è inattendibile solo perché non effettuato nell'immediatezza dei fatti è a dir poco una petizione di principio indimostrata, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il riconoscimento è stato effettuato appena cinque giorni dopo la commissione del reato.

Allo stesso modo è assolutamente ipotetico quanto affermato dai ricorrenti in ordine al presunto condizionamento del [OSCURATO:PERSONA] il quale sarebbe stato indotto a riconoscere gli odierni ricorrenti solo perchè le foto dei due giovani sarebbero state pubblicate sui giornali locali; affermazione meramente labiale e del tutto priva di riscontri logico-fattuali e, quindi, assolutamente inidonea a dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione impugnata.

Anche nel merito, pertanto, le osservazioni della difesa del ricorrente sono inammissibili perché manifestamente infondate.

4. Il secondo motivo di ricorso del CRIMI inerente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine all'incompatibilità tra l'invocata attenuante e la condotta particolarmente violenta posta in essere dai ricorrenti e del conseguente danno morale cagionato alla persona offesa.

Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795), ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.

5. Il terzo motivo del ricorso proposto dal CRIMI è generico e manifestamente infondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando, come nel caso oggetto di scrutinio, si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959).

Nel caso di specie, peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non , è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Facendo buon uso di tali principi di diritto, i giudici di appello hanno fondato la loro decisione sulla mancanza di elementi di segno positivo e la capacità criminale del ricorrente desumibile dal precedente specifico in materia di stupefacenti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244)

6. Anche il quarto motivo del ricorso proposto dal CRIMI è manifestamente infondato.

Va rammentato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), illogicità che - nel caso di specie - non ricorre, trattandosi di pena determinata in misura prossima al minimo edittale.

Una specifica e dettagliata motivazione è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

8. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Andrea [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1987 2) CRIMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Andrea e CRIMI [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania in data 24 settembre 2020 ha confermato la decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 28 gennaio 2015 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Andrea lamenta, come unico motivo di \ impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata adozione delle cautele previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.in occasione del riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria Il ricorrente ha, altresì, lamentato, che la Corte territoriale non ha verificato l'attendibilità della persona offesa ed ha travisato i fatti stante la mancata corrispondenza del taglio delle banconote rinvenute nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] con quelle indicate dalla persona offesa al momento della presentazione della denuncia. 3. Il difensore del CRIMI [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, riconoscimento che si presenta impreciso, generico e contraddittorio e frutto della suggestione del [OSCURATO:PERSONA] conseguente alla pubblicazione delle foto dei due arrestati sui principali giornali locali nei giorni immediatamente precedenti allo svolgimento del riconoscimento fotografico. Il ricorrente ha, altresì, denunciato l'illogicità della motivazione relativamente al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il CRIMI come l'autore di altre rapine da lui subite in passato, rapine in relazione al quale il ricorrente è, invece, stato assolto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 4. Il CRIMI lamenta, come secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. 5. Il terzo motivo di impugnazione, ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Il quarto motivo di ricorso dedotto dal CRINI, ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle modalità di determinazione della pena ed alla congruità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espressc, in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di Appello. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'08/05/2009, Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso (vedi Sez. 4, n. 5191 del 3.5.2000, Rv. 216473, Barone). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. La violazione di legge lamentata dal [OSCURATO:PERSONA] nella prima parte del motivo ricorso è manifestamente infondata; la Corte territoriale ha correttamente affermato che il rispetto delle modalità formali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. in caso di ricognizione di persona effettuata nel corso del processo non è un'opzione obbligata in caso di riconoscimento fotografico svolto nel corso delle indagini preliminari (vedi da ultimo Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 -01-: «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice»). Diversamente da quanto affermato dalla Difesa, il mancato rispetto delle regole previste dall'art. 213 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità o inutilzzabilità del riconoscimento fotografico, sicchè la metodologia di assunzione potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. (vedi tra le alter Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01-). 3. Le doglianze lamentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal CRIMI in ordine all'asserita inattendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa possono esser trattate unitariamente avendo ad oggetto le medesime questioni. Tali doglianze sono inammissibili in quanto articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estraneo ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).Peraltro la piena attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa risulta essere stata valutata dalla Corte territoriale in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto logico-fattuale con tale ricostruzione (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104), anche in considerazione della inconferenza di quanto sostenuto dalla difesa (mancata corrispondenza del taglio delle banconote rinvenute nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] con quelle indicate dalla persona offesa) stante la neutralità di tale elemento fattuale che si presta a diverse giustificazioni logico-ricostruttive. Dunque, non soltanto la dichiarazione della persona offesa ha superato il vaglio di attendibilità e risulta credibile quanto al riconoscimento dei ricorrenti come autori del reato, ma ulteriori elementi indiziari confortano tale individuazione (i ricorrenti sono stato bloccati mentre si allontanavano di corsa dalla scena del crimine, indossavano indumenti di foggia simile a quelli descritti dalla persona offesa ed erano in possesso di somme di denaro compatibili con quelle sottratte). Del resto affermare, come fanno i ricorsi, che il riconoscimento è inattendibile solo perché non effettuato nell'immediatezza dei fatti è a dir poco una petizione di principio indimostrata, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il riconoscimento è stato effettuato appena cinque giorni dopo la commissione del reato. Allo stesso modo è assolutamente ipotetico quanto affermato dai ricorrenti in ordine al presunto condizionamento del [OSCURATO:PERSONA] il quale sarebbe stato indotto a riconoscere gli odierni ricorrenti solo perchè le foto dei due giovani sarebbero state pubblicate sui giornali locali; affermazione meramente labiale e del tutto priva di riscontri logico-fattuali e, quindi, assolutamente inidonea a dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione impugnata. Anche nel merito, pertanto, le osservazioni della difesa del ricorrente sono inammissibili perché manifestamente infondate. 4. Il secondo motivo di ricorso del CRIMI inerente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine all'incompatibilità tra l'invocata attenuante e la condotta particolarmente violenta posta in essere dai ricorrenti e del conseguente danno morale cagionato alla persona offesa. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795), ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto dal CRIMI è generico e manifestamente infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando, come nel caso oggetto di scrutinio, si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959). Nel caso di specie, peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non , è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Facendo buon uso di tali principi di diritto, i giudici di appello hanno fondato la loro decisione sulla mancanza di elementi di segno positivo e la capacità criminale del ricorrente desumibile dal precedente specifico in materia di stupefacenti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 6. Anche il quarto motivo del ricorso proposto dal CRIMI è manifestamente infondato. Va rammentato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), illogicità che - nel caso di specie - non ricorre, trattandosi di pena determinata in misura prossima al minimo edittale. Una specifica e dettagliata motivazione è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 8. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 21784/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris