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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 17736/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3810-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4642/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un’attività in Merateper l’esercizio di bar Ric. 2020 n. 03810 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -2- e rivendita al minuto di dolciumi e generi alimentari.

Negli anni precedenti, la cedente aveva installato e messo in funzione nell’esercizio commerciale quattro apparecchi per il gioco di azzardo lecito, rimossi nel settembre del 2016. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (gestore) stipulavano un nuovo contratto per l’installazione di apparecchi da gioco muniti di nulla osta rilasciati il 20.10.2016 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1.2. A séguito di ispezione e successiva notifica di verbali di accertata violazione amministrativa, il Comune di Merate emetteva quattro ordinanze-ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della società, per la violazione della L.R.

Lombardia n. 8/13 che – a far data dal 28.01.2014 - vieta la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali ubicati ad una distanza inferiore ai 500 mt dai c.d. luoghi sensibili (nella specie, un centro di aggregazione giovanile).

2. Avverso dette ordinanze-ingiunzione gli ingiunti proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Lecco, che le accoglieva ritenendo che il Comune di Merate non avesse provato il presupposto applicativo della norma sanzionatoria, da individuarsi nella «nuova installazione» definita nella legge regionale quale «collegamento degli apparecchi…alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopo l i»; collegamento che, in fatto, non risultava dimostrato.

3. Il Comune di Merate impugnava la predetta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Milano che, con sentenza n. 4642/2019, accoglieva il gravame.

A fondamento della sua decisione osservava la Corte che: -l’art. 5 L.R. del 21 ottobre 2013, n. 8 , comma 1 - ter deve essere interpretato nel senso di equiparare alla nuova Ric. 2020 n. 03810 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -3- installazione di cui al comma 1-bis la stipulazione di un nuovo contratto anche con un differente concessionario: il comma 1- ter, dunque, individua ulteriori e diversi presupposti applicativi rispetto al comma 1-bis; - il riferimento al «concessionario» deve intendersi quale «concessionario per l’utilizzo degli apparecchi», che potrebbe essere il concessionario di rete, ma potrebbe altresì essere il diverso soggetto noleggiatore, o gestore, degli apparecchi; -nel caso di specie, parte appellata risulta aver stipulato un accordo trilaterale conil concessionario di rete e con il gestore, avendo così il Comune dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione.

4. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo ad un unico motivo.

Il Comune di Merate si difendeva con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 5 L.R. n. 8/13, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Lamenta la ricorrente che avrebbe errato la corte territoriale nel ritenere integrato l’illecito amministrativo contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul solo presupposto di aver concluso un nuovo contratto con soggetti operatori del gioco lecito, a prescindere dal fatto che gli apparecchi da gioco non fossero materialmente collegati alla rete gestita dall’Agenzia dei Monopoli, e non fosse stato completato l’iterdell’installazione, come invece richiede il comma 1-bisdella stessa norma.

Dal quadro normativo si evince Ric. 2020 n. 03810 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -4- che le «nuove installazioni» operate successivamente alla data del 28.01.2014 si considerano illegittime sia nel caso di completamento dell’iter che porta al collegamento alla rete telematica di apparecchi già esistenti; sia nel caso di modifica o rinnovo dei contratti relativi ad apparecchi già collegati.

Non avendo proceduto materialmente all’installazione degli apparecchi da gioco, non avendoli cioè collegati alla rete di Stato (come richiesto dal comma 1-bisdell’art. 5 L.R. n. 8/2013 ) , ma avendo solo concluso formalmente nuovi contratti prodromici all’installazione, non si è incorsi in alcun illecito né violazione delle disposizioni normativein questione.

1.1. Il motivo è fondato.

Il citato art. 5 L.R. n. 8/2013 esordisce stabilendo, al comma 1, che «Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino auna distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da … luoghi di aggregazione giovanile e oratori».

Il successivo comma 1-bis precisa che: «Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli …».

E, infine, rileva in questa sede il comma 1-ter, in virtù del quale: «Sono equiparati alla nuova installazione: …. b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere».

La disposizione della legge regionale lombarda in esame -che persegue, in via preminente, finalità di carattere socio-sanitario -deve essere interpretata nel senso che la fattispecie dell’illecito amministrativo prevede non solo la vigenza ovvero la stipulazione di nuovi accordi tra Ric. 2020 n. 03810 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -5- esercente e gestore, ma anche il collegamento degli apparecchi alla rete.

Nel caso di specie, la Corte d’ appello ha ritenuto provato detto collegamento sulla sola base della stipulazione – da parte della ricorrente/esercente - di un contratto nuovo (ai sensi del comma 1-terdell’art. 5 cit.) che coinvolge, però, il solo gestore degli apparecchi ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ma non anche il Concessionario di [OSCURATO:PERSONA], con il quale l’esercente/odierna ricorrente si impegnava a regolarei rapporti mediantediverso contratto della cui stipulazione, tuttavia, non è stata data prova.

In definitiva, manca l’accertamento in fatto in merito all’effettivo collegamento alla rete degli apparecchi installati.

2. In accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

II.R ICORSO I NCIDENTALE

3. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale, il Comune di Merate si duole del fatto che la Corte territoriale abbia compensato integralmente le spese di lite tra le parti «in considerazione della novità della questione» laddove , invece , essa è stata affrontata ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

Oltre al fatto che la stessa normativa è chiara e non pone problemi interpretativi.

3.1. Avendo accolto il ricorso principale, il mezzo resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3810-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4642/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un’attività in Merateper l’esercizio di bar Ric. 2020 n. 03810 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -2- e rivendita al minuto di dolciumi e generi alimentari. Negli anni precedenti, la cedente aveva installato e messo in funzione nell’esercizio commerciale quattro apparecchi per il gioco di azzardo lecito, rimossi nel settembre del 2016. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (gestore) stipulavano un nuovo contratto per l’installazione di apparecchi da gioco muniti di nulla osta rilasciati il 20.10.2016 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 1.2. A séguito di ispezione e successiva notifica di verbali di accertata violazione amministrativa, il Comune di Merate emetteva quattro ordinanze-ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della società, per la violazione della L.R. Lombardia n. 8/13 che – a far data dal 28.01.2014 - vieta la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali ubicati ad una distanza inferiore ai 500 mt dai c.d. luoghi sensibili (nella specie, un centro di aggregazione giovanile). 2. Avverso dette ordinanze-ingiunzione gli ingiunti proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Lecco, che le accoglieva ritenendo che il Comune di Merate non avesse provato il presupposto applicativo della norma sanzionatoria, da individuarsi nella «nuova installazione» definita nella legge regionale quale «collegamento degli apparecchi…alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopo l i»; collegamento che, in fatto, non risultava dimostrato. 3. Il Comune di Merate impugnava la predetta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Milano che, con sentenza n. 4642/2019, accoglieva il gravame. A fondamento della sua decisione osservava la Corte che: -l’art. 5 L.R. del 21 ottobre 2013, n. 8 , comma 1 - ter deve essere interpretato nel senso di equiparare alla nuova Ric. 2020 n. 03810 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -3- installazione di cui al comma 1-bis la stipulazione di un nuovo contratto anche con un differente concessionario: il comma 1- ter, dunque, individua ulteriori e diversi presupposti applicativi rispetto al comma 1-bis; - il riferimento al «concessionario» deve intendersi quale «concessionario per l’utilizzo degli apparecchi», che potrebbe essere il concessionario di rete, ma potrebbe altresì essere il diverso soggetto noleggiatore, o gestore, degli apparecchi; -nel caso di specie, parte appellata risulta aver stipulato un accordo trilaterale conil concessionario di rete e con il gestore, avendo così il Comune dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione. 4. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo ad un unico motivo. Il Comune di Merate si difendeva con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 5 L.R. n. 8/13, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che avrebbe errato la corte territoriale nel ritenere integrato l’illecito amministrativo contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul solo presupposto di aver concluso un nuovo contratto con soggetti operatori del gioco lecito, a prescindere dal fatto che gli apparecchi da gioco non fossero materialmente collegati alla rete gestita dall’Agenzia dei Monopoli, e non fosse stato completato l’iterdell’installazione, come invece richiede il comma 1-bisdella stessa norma. Dal quadro normativo si evince Ric. 2020 n. 03810 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -4- che le «nuove installazioni» operate successivamente alla data del 28.01.2014 si considerano illegittime sia nel caso di completamento dell’iter che porta al collegamento alla rete telematica di apparecchi già esistenti; sia nel caso di modifica o rinnovo dei contratti relativi ad apparecchi già collegati. Non avendo proceduto materialmente all’installazione degli apparecchi da gioco, non avendoli cioè collegati alla rete di Stato (come richiesto dal comma 1-bisdell’art. 5 L.R. n. 8/2013 ) , ma avendo solo concluso formalmente nuovi contratti prodromici all’installazione, non si è incorsi in alcun illecito né violazione delle disposizioni normativein questione. 1.1. Il motivo è fondato. Il citato art. 5 L.R. n. 8/2013 esordisce stabilendo, al comma 1, che «Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino auna distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da … luoghi di aggregazione giovanile e oratori». Il successivo comma 1-bis precisa che: «Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli …». E, infine, rileva in questa sede il comma 1-ter, in virtù del quale: «Sono equiparati alla nuova installazione: …. b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere». La disposizione della legge regionale lombarda in esame -che persegue, in via preminente, finalità di carattere socio-sanitario -deve essere interpretata nel senso che la fattispecie dell’illecito amministrativo prevede non solo la vigenza ovvero la stipulazione di nuovi accordi tra Ric. 2020 n. 03810 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -5- esercente e gestore, ma anche il collegamento degli apparecchi alla rete. Nel caso di specie, la Corte d’ appello ha ritenuto provato detto collegamento sulla sola base della stipulazione – da parte della ricorrente/esercente - di un contratto nuovo (ai sensi del comma 1-terdell’art. 5 cit.) che coinvolge, però, il solo gestore degli apparecchi ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ma non anche il Concessionario di [OSCURATO:PERSONA], con il quale l’esercente/odierna ricorrente si impegnava a regolarei rapporti mediantediverso contratto della cui stipulazione, tuttavia, non è stata data prova. In definitiva, manca l’accertamento in fatto in merito all’effettivo collegamento alla rete degli apparecchi installati. 2. In accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. II.R ICORSO I NCIDENTALE 3. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale, il Comune di Merate si duole del fatto che la Corte territoriale abbia compensato integralmente le spese di lite tra le parti «in considerazione della novità della questione» laddove , invece , essa è stata affrontata ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Oltre al fatto che la stessa normativa è chiara e non pone problemi interpretativi. 3.1. Avendo accolto il ricorso principale, il mezzo resta assorbito. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente
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