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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15773/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa, denunciando il travisamento della prova, non è deducibile in questa sede perché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova non è formulata in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, dovendosi fare applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01) che, pertanto, nel caso di specie non sussistono i requisiti di ammissibilità della doglianza in parola, essendo stata erroneamente proposta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al medesimo compendio probatorio esaminato anche dal primo giudice; ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta sussistenza della recidiva, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (cfr. Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito al riguardo sono, pertanto, incensurabili (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] 9a4l7 rsellino i \

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa, denunciando il travisamento della prova, non è deducibile in questa sede perché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova non è formulata in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, dovendosi fare applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01) che, pertanto, nel caso di specie non sussistono i requisiti di ammissibilità della doglianza in parola, essendo stata erroneamente proposta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al medesimo compendio probatorio esaminato anche dal primo giudice; ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta sussistenza della recidiva, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (cfr. Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito al riguardo sono, pertanto, incensurabili (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] 9a4l7 rsellino i \
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