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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 45283/2022

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A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20 maggio 2022 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], presidente del collegio avanti il quale si stava celebrando il dibattimento nel processo a suo carico, in corso presso il Tribunale di Agrigento.

Nella istanza si era evidenziato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte del collegio che nel 2003 aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione alla quale era sottoposto [OSCURATO:PERSONA] in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, fatto non diverso da quello ascrittogli nel processo penale.

Secondo la Corte territoriale, l'istanza era stata presentata tardivamente e, in ogni caso, le condotte criminose oggetto dell'imputazione nel processo erano in concreto diverse da quelle esaminate un ventennio prima nel procedimento di prevenzione.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione di legge (artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen.), mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Dagli atti allegati alla dichiarazione di ricusazione non emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente alla udienza del Tribunale della prevenzione né è emerso che egli "avesse conoscenza dei suoi giudicanti".

Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, vi è coincidenza fra i fatti contestati nel giudizio penale e quelli esaminati nel procedimento di prevenzione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

4. Risulta dirimente, infatti, la correttezza della preliminare valutazione della Corte di appello in ordine alla tardività della presentazione della dichiarazione di ricusazione che, qualora - come nel caso di specie - la causa sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 38 cod. proc. pen., deve essere proposta entro tre giorni, a pena di inammissibilità (artt. 38, comma 2, e 41, comma 1, cod. proc. pen.).

La dedotta causa di ricusazione, infatti, fu denunciata dalla difesa all'udienza dibattimentale del 5 maggio 2022, preceduta da altre alle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, dopo che lo stesso difensore - si legge nel ricorso - aveva avuto un "confronto con il proprio assistito il quale solo qualche giorno prima dell'udienza recuperava vari documenti da produrre, in particolare le sue sentenze di assoluzione e, tra questi, anche il prefato decreto" (quello emesso dal Tribunale di Agrigento in sede di prevenzione).

Pertanto, a prescindere dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del • procedimento di prevenzione (affermata dal Tribunale e genericamente contestata nel ricorso), risulta pacifico che egli fosse in possesso del decreto emesso ad esito del suddetto procedimento e sapesse, dunque, che fra i componenti del collegio vi era anche il dott. [OSCURATO:PERSONA], presidente del collegio avanti il quale si stava celebrando il dibattimento.

5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20 maggio 2022 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], presidente del collegio avanti il quale si stava celebrando il dibattimento nel processo a suo carico, in corso presso il Tribunale di Agrigento. Nella istanza si era evidenziato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte del collegio che nel 2003 aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione alla quale era sottoposto [OSCURATO:PERSONA] in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, fatto non diverso da quello ascrittogli nel processo penale. Secondo la Corte territoriale, l'istanza era stata presentata tardivamente e, in ogni caso, le condotte criminose oggetto dell'imputazione nel processo erano in concreto diverse da quelle esaminate un ventennio prima nel procedimento di prevenzione. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione di legge (artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen.), mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Dagli atti allegati alla dichiarazione di ricusazione non emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente alla udienza del Tribunale della prevenzione né è emerso che egli "avesse conoscenza dei suoi giudicanti". Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, vi è coincidenza fra i fatti contestati nel giudizio penale e quelli esaminati nel procedimento di prevenzione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 4. Risulta dirimente, infatti, la correttezza della preliminare valutazione della Corte di appello in ordine alla tardività della presentazione della dichiarazione di ricusazione che, qualora - come nel caso di specie - la causa sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 38 cod. proc. pen., deve essere proposta entro tre giorni, a pena di inammissibilità (artt. 38, comma 2, e 41, comma 1, cod. proc. pen.). La dedotta causa di ricusazione, infatti, fu denunciata dalla difesa all'udienza dibattimentale del 5 maggio 2022, preceduta da altre alle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, dopo che lo stesso difensore - si legge nel ricorso - aveva avuto un "confronto con il proprio assistito il quale solo qualche giorno prima dell'udienza recuperava vari documenti da produrre, in particolare le sue sentenze di assoluzione e, tra questi, anche il prefato decreto" (quello emesso dal Tribunale di Agrigento in sede di prevenzione). Pertanto, a prescindere dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del • procedimento di prevenzione (affermata dal Tribunale e genericamente contestata nel ricorso), risulta pacifico che egli fosse in possesso del decreto emesso ad esito del suddetto procedimento e sapesse, dunque, che fra i componenti del collegio vi era anche il dott. [OSCURATO:PERSONA], presidente del collegio avanti il quale si stava celebrando il dibattimento. 5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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