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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46450/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Perugia in data 28/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità dei motivi e perché si tratta di motivi attinenti al merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di appello di Perugia ha confermato la sentenza della Corte di assise di Perugia in data 20/01/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 12 anni e 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 575, 577, n. 4, cod. pen. con riferimento all'art. 61, n. 1, cod. pen. per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], suo ospite, colpendolo con plurime coltellate nel corso del litigio - svoltosi in due distinte fasi e nel contesto di un consumo smodato di bevande alcoliche - scaturito da motivi futili quali la gelosia e la pretesa della vittima di farsi restituire la somma data in prestito di 150,00 euro (capo 1), di cui all'art. 610 cod. pen., per avere costretto [OSCURATO:PERSONA], mediante minacce di morte, portate anche a mezzo di uno strumento atto ad offendere (mattarello), a dichiarare all'operatore del "118" di essere stata lei a uccidere [OSCURATO:PERSONA] durante un litigio e di essere sola nell'appartamento ove il delitto si era consumato (capo 2), di cui agli artt. 582 e 585, n. 1, cod. pen. per avere cagionato alla stessa Chekri colpendola al capo con una bottiglia o, comunque, con altro oggetto atto a offendere, lesioni personali della durata allo stato non accertata (capo 3); fatti accertati in Umbertide il 17-18/10/2020.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.52 e 55 cod. pen., anche in relazione alle dichiarazioni testimoniali e dell'imputato, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità della legittima difesa domiciliare, anche putativa, e dell'eccesso colposo di legittima difesa.

Le dichiarazioni del medico legale, [OSCURATO:PERSONA], sarebbero caratterizzate da ripetute contraddizioni, avendo egli individuato la zona del bagno come quella in cui l'imputato avrebbe inferto i colpi mortali, senza rispondere ai rilievi della difesa circa le macchie di sangue rinvenute sui mobili all'ingresso dell'abitazione.

Quanto alle dichiarazioni rese da Boskour, egli avrebbe chiarito lo svolgimento dei fatti, sia in relazione al reingresso in casa da parte della vittima - fatta entrare dall'imputato, ingannato dalle sue apparenti buone intenzioni - armata di un portaombrelli con cui essa si sarebbe immediatamente scagliata verso l'imputato, sia in relazione a quanto avvenuto subito dopo la colluttazione, con l'ingresso dell'imputato nel bagno al fine di sincerarsi delle condizioni di Hachiche. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ritenuto collaborativo e meritevole delle circostanze attenuanti generiche dalla Corte di assise, ma non credibile per ciò che riguarda l'aggressione iniziale subita, confermata dalle contusioni riportate dall'imputato al costato, perfettamente compatibili con un urto contro una superficie rigida.

La Corte di assise di appello non avrebbe saputo chiarire perché il portaombrelli, che si trovava sul pianerottolo, sia stato rinvenuto sotto il cadavere in bagno.

Solo a pagina 54 la sentenza aprirebbe alla possibilità che sia stato Hachiche a iniziare la colluttazione, senza però ritenere sussistente l'attualità dell'offesa.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 2), cod. pen., il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni testimoniali del medico-legale e del personale di polizia giudiziaria relative all'oggetto utilizzato dalla vittima per aggredire l'imputato, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aggressione di Hachiche con il portaombrelli, la cui impronta sarebbe stata trovata sul pianerottolo della casa.

Le dichiarazioni del vicino che avrebbe sentito Hachiche bussare insistentemente alla porta dicendo «fammi entrare Boskour, non voglio litigare», dimostrerebbero solo che Hachiche intendeva farsi aprire la porta.

Inoltre, la frase della Chekri udita dal vicino avrebbe potuto essere pronunciata quasi al termine della colluttazione, non nel momento in cui Hachiche era rientrato dentro casa brandendo il portaombrelli che aveva trovato fuori dall'appartamento.

L'immediatezza della reazione di Boskour rispetto al fatto ingiusto di Hachiche renderebbe evidente la sussistenza dell'attenuante invocata.

Illogica sarebbe, invece, l'affermazione secondo cui, per configurare l'attenuante, sarebbe richiesta una proporzione tra fatto ingiusto e reazione.

La difesa ricorda, infine, che nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine quando Hachiche lo aveva minacciato, dopo essersi insediato in casa dello stesso imputato.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo n.

IV di appello, relativo alla quantificazione della provvisionale in 50.000 euro.

La motivazione sarebbe carente, oltre che contraddittoria, nella parte in cui riterrebbe sussistenti degli stretti rapporti tra l'imputato e la parte civile.

Nei motivi di appello, sarebbero stati illustrati i precedenti tra i due soggetti, già in contrasto nel 2019, sempre a causa del comportamento aggressivo di Hachiche.

In ogni caso, l'aggressione iniziale di quest'ultimo sarebbe documentata dalle contusioni riportate da Boskour e dal rinvenimento del portaombrelli dentro casa.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 585 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. e per carenza di motivazione in relazione all'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], più volte contraddettasi nel corso della sua deposizione, come riconosciuto dalla Corte di assise, che avrebbe perciò assolto l'imputato dal reato di cui al capo 2), condannandolo per il reato sub 3).

La motivazione sarebbe anche contraddittoria in relazione all'oggetto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato per colpire la Chekri, state il riferimento a «una bottiglia di vetro» o a un «altro oggetto atto a offendere», con ciò perpetuando una situazione di dubbio in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante che determina la procedibilità d'ufficio, non sussistendo alcuna certezza circa le modalità con cui le ferite siano state provocate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della legittima difesa e dell'eccesso colposo in tale causa di giustificazione.

La sentenza impugnata, previa ricostruzione della pronuncia di primo grado, ha escluso, con motivazione congrua e logica, l'applicabilità della causa di giustificazione invocata, sia con riferimento agli esiti delle analisi medico-legali, sia con riferimento alle testimonianze.

In particolare, le sentenze di merito hanno escluso l'esistenza di una aggressione da parte della vittima sia in ragione del tipo di lesioni riscontrate sulla persona dell'imputato (costituite da una ferita da taglio del dito della mano destra, che veniva suturata e da una contusione del costato bilaterale), del tutto compatibili con una modesta reazione da parte di Hachiche e con il verosimile urto dell'imputato contro una superficie rigida, sia dal racconto dei testi, secondo cui la vittima, allorché chiedeva a gran voce di farsi aprire, diceva che non voleva litigare con [OSCURATO:PERSONA], e secondo cui l'imputato aveva colpito violentemente e ripetutamente la vittima, non desistendo nemmeno di fronte alle implorazioni di [OSCURATO:PERSONA] (v. testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]) e inseguendo Hachiche nel bagno ove questi aveva cercato di ripararsi e dove erano stati inferti i colpi decisivi (tenuto conto delle tracce di sangue, delle loro caratteristiche e quantità, della posizione in cui era stato trovato il corpo della vittima).

Ciò che dimostra, all'evidenza, la totale assenza, nel caso esaminato, del requisito della necessità di difendersi da parte dell'imputato: requisito che deve ritenersi configurabile anche nel caso della cd. legittima difesa domiciliare di cui la difesa invoca il riconoscimento (v. in termini Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185 - 01, secondo cui anche tale fattispecie di legittima difesa postula che alla finalità difensiva debba necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata).La ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito è coerente con le risultanze istruttorie illustrate in sentenza e non appare in alcun modo inficiata dalle considerazioni svolte dalla difesa in relazione al rinvenimento del portaombrelli all'interno dell'abitazione, atteso che, in ogni caso, le due sentenze hanno evidenziato come l'imputato avesse inferto i colpi mortali dopo il disperato tentativo di fuga della vittima, che aveva cercato, invano, di ripararsi nel bagno dell'abitazione; di tal che, anche ipotizzando che Hachiche possa avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con il portaombrelli, mancherebbero tutti i requisiti per la configurabilità della scrinninante (dalla attualità del pericolo, alla necessità di difendersi).

A fronte di tale puntuale ricostruzione degli accadimenti, il ricorso finisce, sostanzialmente, per reiterare le medesime censure già svolte nell'atto di appello, suggerendo, sotto l'apparente censura di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, una differente lettura del materiale probatorio e sollecitando, in definitiva, la sovrapposizione al giudizio operato in sede di merito di una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità, al quale è invece delegato un mero controllo di logicità del ragionamento probatorio svolto nel precedente grado di giudizio.

2.1. Quanto, poi, alla configurabilità dell'eccesso colposo, va ribadito che, non essendo giuridicamente prospettabile, nel caso in esame, la legittima difesa, non è concettualmente ipotizzabile la fattispecie di cui all'art. 55 cod. pen., che presuppone la sussistenza dei requisiti della scriminante e il conseguente superamento dei limiti a essa immanenti (ex plurimis Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344 - 02, relativo a una fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, secondo comma, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019, n. 36).

3. Con il secondo motivo il ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della attenuante prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen., asseritamente giustificata dall'aggressione che la vittima avrebbe posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tale da determinarne la reazione.

La sentenza, tuttavia, ha motivatamente escluso che la condotta aggressiva sia stata determinata dalla necessità di reagire a un fatto ingiusto.

In disparte la circostanza che, in ogni caso, la eventuale reazione sarebbe stata del tutto sproporzionata, tale da far escludere l'esistenza di un nesso causale tra la stessa e il fatto ingiusto (così Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799 - 01), la sentenza impugnata ha sottolineato che le testimonianze acquisite non hanno in alcun modo supportato la ricostruzione difensiva.

E' il caso, in particolare, della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di aver sentito Hachiche che chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di aprirgli, assicurandolo che non voleva litigare e che ha sentito una donna ([OSCURATO:PERSONA]) che gridava al Boskour di non colpire ancora.

Né i modesti segni rinvenuti sul corpo dell'imputato sono stati ritenuti idonei a dimostrare che egli si fosse difeso da un'aggressione portata dalla vittima.

A fronte della puntuale motivazione resa dalle due sentenze, il motivo di ricorso assume una valenza meramente rivalutativa e si connota come sostanzialmente aspecifico, non confrontandosi effettivamente con l'apparato giustificativo dei due provvedimenti di merito.

4. Con il terzo motivo si contesta la quantificazione dell'entità della provvisionale.

In argomento è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).

5. Con il quarto motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle modalità con le quali sono state cagionate le lesioni a [OSCURATO:PERSONA], contestandosi, da un lato, l'attendibilità della persona offesa e, dall'altro lato, che la stessa sentenza non abbia individuato l'oggetto con il quale le lesioni sarebbero state cagionate; ciò che impedirebbe di configurare l'aggravante contestata.

Il motivo è infondato.

Nel corso del dibattimento, infatti, i Giudici di merito hanno dovuto affrontare il tema della discrasia tra le versioni offerte dalla persona offesa in diversi momenti dell'istruttoria, relativa alle modalità dell'aggressione consumata ai suoi danni.

Nondimeno, tenuto conto anche delle risultanze del sopralluogo, le incertezze sono state risolte, in maniera puntuale, attraverso l'affermazione che le lesioni inferte alla donna, e riscontrate fin dall'immediatezza del suo ricovero in ospedale, fossero state cagionate con un corpo contundente, individuato, secondo le dichiarazioni della Chekri, in una bottiglia.

Ciò in ragione del riscontro obiettivo costituito dalla particolare natura delle lesioni refertate, costituite da un'ampia tumefazione della regione sinistra alta del volto e dell'emicapo sinistro in regione temporale e parietale, con lacerazioni cutanee in sede orbitaria superiore sinistra nonché in regione zigomatica laterale sinistra.

Lesioni che, specie con riferimento alle lacerazioni cutanee, sono state non illogicamente ritenute riconducibili all'azione del mezzo indicato nel capo di imputazione e descritto dalla persona offesa, non emergendo, del resto, dalle acquisizioni istruttorie altra possibilità idonea a consentire una ricostruzione alternativa.

Quanto, poi, alla qualificazione giuridica operata, le sentenze hanno correttamente richiamato la previsione dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo cui debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti gli strumenti, anche non da punta o da taglio, che possano essere utilizzati in un contesto aggressivo come strumenti atti ad offendere.

Deve, pertanto, escludersi la fondatezza delle censure svolte in ordine al vizio di motivazione denunciato, avendo l'esistenza adeguatamente esplicitato gli elementi di fatto a sostegno della affermata sussistenza della aggravante, sicché anche il relativo regime di procedibilità risulta essere stato correttamente ritenuto.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115 del 2002, disponendosi sin d'ora il pagamento in favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Perugia con sep

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Perugia in data 28/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità dei motivi e perché si tratta di motivi attinenti al merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di appello di Perugia ha confermato la sentenza della Corte di assise di Perugia in data 20/01/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 12 anni e 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 575, 577, n. 4, cod. pen. con riferimento all'art. 61, n. 1, cod. pen. per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], suo ospite, colpendolo con plurime coltellate nel corso del litigio - svoltosi in due distinte fasi e nel contesto di un consumo smodato di bevande alcoliche - scaturito da motivi futili quali la gelosia e la pretesa della vittima di farsi restituire la somma data in prestito di 150,00 euro (capo 1), di cui all'art. 610 cod. pen., per avere costretto [OSCURATO:PERSONA], mediante minacce di morte, portate anche a mezzo di uno strumento atto ad offendere (mattarello), a dichiarare all'operatore del "118" di essere stata lei a uccidere [OSCURATO:PERSONA] durante un litigio e di essere sola nell'appartamento ove il delitto si era consumato (capo 2), di cui agli artt. 582 e 585, n. 1, cod. pen. per avere cagionato alla stessa Chekri colpendola al capo con una bottiglia o, comunque, con altro oggetto atto a offendere, lesioni personali della durata allo stato non accertata (capo 3); fatti accertati in Umbertide il 17-18/10/2020. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.52 e 55 cod. pen., anche in relazione alle dichiarazioni testimoniali e dell'imputato, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità della legittima difesa domiciliare, anche putativa, e dell'eccesso colposo di legittima difesa. Le dichiarazioni del medico legale, [OSCURATO:PERSONA], sarebbero caratterizzate da ripetute contraddizioni, avendo egli individuato la zona del bagno come quella in cui l'imputato avrebbe inferto i colpi mortali, senza rispondere ai rilievi della difesa circa le macchie di sangue rinvenute sui mobili all'ingresso dell'abitazione. Quanto alle dichiarazioni rese da Boskour, egli avrebbe chiarito lo svolgimento dei fatti, sia in relazione al reingresso in casa da parte della vittima - fatta entrare dall'imputato, ingannato dalle sue apparenti buone intenzioni - armata di un portaombrelli con cui essa si sarebbe immediatamente scagliata verso l'imputato, sia in relazione a quanto avvenuto subito dopo la colluttazione, con l'ingresso dell'imputato nel bagno al fine di sincerarsi delle condizioni di Hachiche. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ritenuto collaborativo e meritevole delle circostanze attenuanti generiche dalla Corte di assise, ma non credibile per ciò che riguarda l'aggressione iniziale subita, confermata dalle contusioni riportate dall'imputato al costato, perfettamente compatibili con un urto contro una superficie rigida. La Corte di assise di appello non avrebbe saputo chiarire perché il portaombrelli, che si trovava sul pianerottolo, sia stato rinvenuto sotto il cadavere in bagno. Solo a pagina 54 la sentenza aprirebbe alla possibilità che sia stato Hachiche a iniziare la colluttazione, senza però ritenere sussistente l'attualità dell'offesa. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 2), cod. pen., il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni testimoniali del medico-legale e del personale di polizia giudiziaria relative all'oggetto utilizzato dalla vittima per aggredire l'imputato, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aggressione di Hachiche con il portaombrelli, la cui impronta sarebbe stata trovata sul pianerottolo della casa. Le dichiarazioni del vicino che avrebbe sentito Hachiche bussare insistentemente alla porta dicendo «fammi entrare Boskour, non voglio litigare», dimostrerebbero solo che Hachiche intendeva farsi aprire la porta. Inoltre, la frase della Chekri udita dal vicino avrebbe potuto essere pronunciata quasi al termine della colluttazione, non nel momento in cui Hachiche era rientrato dentro casa brandendo il portaombrelli che aveva trovato fuori dall'appartamento. L'immediatezza della reazione di Boskour rispetto al fatto ingiusto di Hachiche renderebbe evidente la sussistenza dell'attenuante invocata. Illogica sarebbe, invece, l'affermazione secondo cui, per configurare l'attenuante, sarebbe richiesta una proporzione tra fatto ingiusto e reazione. La difesa ricorda, infine, che nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine quando Hachiche lo aveva minacciato, dopo essersi insediato in casa dello stesso imputato. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo n. IV di appello, relativo alla quantificazione della provvisionale in 50.000 euro. La motivazione sarebbe carente, oltre che contraddittoria, nella parte in cui riterrebbe sussistenti degli stretti rapporti tra l'imputato e la parte civile. Nei motivi di appello, sarebbero stati illustrati i precedenti tra i due soggetti, già in contrasto nel 2019, sempre a causa del comportamento aggressivo di Hachiche. In ogni caso, l'aggressione iniziale di quest'ultimo sarebbe documentata dalle contusioni riportate da Boskour e dal rinvenimento del portaombrelli dentro casa. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 585 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. e per carenza di motivazione in relazione all'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], più volte contraddettasi nel corso della sua deposizione, come riconosciuto dalla Corte di assise, che avrebbe perciò assolto l'imputato dal reato di cui al capo 2), condannandolo per il reato sub 3). La motivazione sarebbe anche contraddittoria in relazione all'oggetto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato per colpire la Chekri, state il riferimento a «una bottiglia di vetro» o a un «altro oggetto atto a offendere», con ciò perpetuando una situazione di dubbio in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante che determina la procedibilità d'ufficio, non sussistendo alcuna certezza circa le modalità con cui le ferite siano state provocate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della legittima difesa e dell'eccesso colposo in tale causa di giustificazione. La sentenza impugnata, previa ricostruzione della pronuncia di primo grado, ha escluso, con motivazione congrua e logica, l'applicabilità della causa di giustificazione invocata, sia con riferimento agli esiti delle analisi medico-legali, sia con riferimento alle testimonianze. In particolare, le sentenze di merito hanno escluso l'esistenza di una aggressione da parte della vittima sia in ragione del tipo di lesioni riscontrate sulla persona dell'imputato (costituite da una ferita da taglio del dito della mano destra, che veniva suturata e da una contusione del costato bilaterale), del tutto compatibili con una modesta reazione da parte di Hachiche e con il verosimile urto dell'imputato contro una superficie rigida, sia dal racconto dei testi, secondo cui la vittima, allorché chiedeva a gran voce di farsi aprire, diceva che non voleva litigare con [OSCURATO:PERSONA], e secondo cui l'imputato aveva colpito violentemente e ripetutamente la vittima, non desistendo nemmeno di fronte alle implorazioni di [OSCURATO:PERSONA] (v. testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]) e inseguendo Hachiche nel bagno ove questi aveva cercato di ripararsi e dove erano stati inferti i colpi decisivi (tenuto conto delle tracce di sangue, delle loro caratteristiche e quantità, della posizione in cui era stato trovato il corpo della vittima). Ciò che dimostra, all'evidenza, la totale assenza, nel caso esaminato, del requisito della necessità di difendersi da parte dell'imputato: requisito che deve ritenersi configurabile anche nel caso della cd. legittima difesa domiciliare di cui la difesa invoca il riconoscimento (v. in termini Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185 - 01, secondo cui anche tale fattispecie di legittima difesa postula che alla finalità difensiva debba necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata).La ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito è coerente con le risultanze istruttorie illustrate in sentenza e non appare in alcun modo inficiata dalle considerazioni svolte dalla difesa in relazione al rinvenimento del portaombrelli all'interno dell'abitazione, atteso che, in ogni caso, le due sentenze hanno evidenziato come l'imputato avesse inferto i colpi mortali dopo il disperato tentativo di fuga della vittima, che aveva cercato, invano, di ripararsi nel bagno dell'abitazione; di tal che, anche ipotizzando che Hachiche possa avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con il portaombrelli, mancherebbero tutti i requisiti per la configurabilità della scrinninante (dalla attualità del pericolo, alla necessità di difendersi). A fronte di tale puntuale ricostruzione degli accadimenti, il ricorso finisce, sostanzialmente, per reiterare le medesime censure già svolte nell'atto di appello, suggerendo, sotto l'apparente censura di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, una differente lettura del materiale probatorio e sollecitando, in definitiva, la sovrapposizione al giudizio operato in sede di merito di una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità, al quale è invece delegato un mero controllo di logicità del ragionamento probatorio svolto nel precedente grado di giudizio. 2.1. Quanto, poi, alla configurabilità dell'eccesso colposo, va ribadito che, non essendo giuridicamente prospettabile, nel caso in esame, la legittima difesa, non è concettualmente ipotizzabile la fattispecie di cui all'art. 55 cod. pen., che presuppone la sussistenza dei requisiti della scriminante e il conseguente superamento dei limiti a essa immanenti (ex plurimis Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344 - 02, relativo a una fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, secondo comma, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019, n. 36). 3. Con il secondo motivo il ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della attenuante prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen., asseritamente giustificata dall'aggressione che la vittima avrebbe posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tale da determinarne la reazione. La sentenza, tuttavia, ha motivatamente escluso che la condotta aggressiva sia stata determinata dalla necessità di reagire a un fatto ingiusto. In disparte la circostanza che, in ogni caso, la eventuale reazione sarebbe stata del tutto sproporzionata, tale da far escludere l'esistenza di un nesso causale tra la stessa e il fatto ingiusto (così Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799 - 01), la sentenza impugnata ha sottolineato che le testimonianze acquisite non hanno in alcun modo supportato la ricostruzione difensiva. E' il caso, in particolare, della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di aver sentito Hachiche che chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di aprirgli, assicurandolo che non voleva litigare e che ha sentito una donna ([OSCURATO:PERSONA]) che gridava al Boskour di non colpire ancora. Né i modesti segni rinvenuti sul corpo dell'imputato sono stati ritenuti idonei a dimostrare che egli si fosse difeso da un'aggressione portata dalla vittima. A fronte della puntuale motivazione resa dalle due sentenze, il motivo di ricorso assume una valenza meramente rivalutativa e si connota come sostanzialmente aspecifico, non confrontandosi effettivamente con l'apparato giustificativo dei due provvedimenti di merito. 4. Con il terzo motivo si contesta la quantificazione dell'entità della provvisionale. In argomento è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 5. Con il quarto motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle modalità con le quali sono state cagionate le lesioni a [OSCURATO:PERSONA], contestandosi, da un lato, l'attendibilità della persona offesa e, dall'altro lato, che la stessa sentenza non abbia individuato l'oggetto con il quale le lesioni sarebbero state cagionate; ciò che impedirebbe di configurare l'aggravante contestata. Il motivo è infondato. Nel corso del dibattimento, infatti, i Giudici di merito hanno dovuto affrontare il tema della discrasia tra le versioni offerte dalla persona offesa in diversi momenti dell'istruttoria, relativa alle modalità dell'aggressione consumata ai suoi danni. Nondimeno, tenuto conto anche delle risultanze del sopralluogo, le incertezze sono state risolte, in maniera puntuale, attraverso l'affermazione che le lesioni inferte alla donna, e riscontrate fin dall'immediatezza del suo ricovero in ospedale, fossero state cagionate con un corpo contundente, individuato, secondo le dichiarazioni della Chekri, in una bottiglia. Ciò in ragione del riscontro obiettivo costituito dalla particolare natura delle lesioni refertate, costituite da un'ampia tumefazione della regione sinistra alta del volto e dell'emicapo sinistro in regione temporale e parietale, con lacerazioni cutanee in sede orbitaria superiore sinistra nonché in regione zigomatica laterale sinistra. Lesioni che, specie con riferimento alle lacerazioni cutanee, sono state non illogicamente ritenute riconducibili all'azione del mezzo indicato nel capo di imputazione e descritto dalla persona offesa, non emergendo, del resto, dalle acquisizioni istruttorie altra possibilità idonea a consentire una ricostruzione alternativa. Quanto, poi, alla qualificazione giuridica operata, le sentenze hanno correttamente richiamato la previsione dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo cui debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti gli strumenti, anche non da punta o da taglio, che possano essere utilizzati in un contesto aggressivo come strumenti atti ad offendere. Deve, pertanto, escludersi la fondatezza delle censure svolte in ordine al vizio di motivazione denunciato, avendo l'esistenza adeguatamente esplicitato gli elementi di fatto a sostegno della affermata sussistenza della aggravante, sicché anche il relativo regime di procedibilità risulta essere stato correttamente ritenuto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115 del 2002, disponendosi sin d'ora il pagamento in favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Perugia con sep
Sentenza Cassazione n. 46450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris