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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20507/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone in punto di responsabilità, riducendo la pena dal medesimo inflitta per i reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 e 495 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denuncia un vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove alla base dell'affermazione di responsabilità per i suddetti reati; ritenuto che tale motivo sia inammissibile in quanto costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la relativa prospettazione; rilevato, altresì, che con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi strutturali del reato in contestazione; ritenuto che esso sia parimenti inammissibile in quanto costituito da doglianze estremamente generiche, non potendosi dubitare, inoltre, come affermato dalla Corte territoriale, circa il fatto che l'imputato si sia effettivamente messo alla guida dell'autovettura senza essere munito della patente, in quanto la stessa era stata oggetto di revoca in data anteriore ai fatti contestati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone in punto di responsabilità, riducendo la pena dal medesimo inflitta per i reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 e 495 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denuncia un vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove alla base dell'affermazione di responsabilità per i suddetti reati; ritenuto che tale motivo sia inammissibile in quanto costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la relativa prospettazione; rilevato, altresì, che con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi strutturali del reato in contestazione; ritenuto che esso sia parimenti inammissibile in quanto costituito da doglianze estremamente generiche, non potendosi dubitare, inoltre, come affermato dalla Corte territoriale, circa il fatto che l'imputato si sia effettivamente messo alla guida dell'autovettura senza essere munito della patente, in quanto la stessa era stata oggetto di revoca in data anteriore ai fatti contestati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris