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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29453/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXXXXXX;Rielevato che tanto il primo motivo di ricorso – avente ad oggetto il mancatoriconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e la mancataapplicazione della diminuzione per le generiche nella massima estensione – cosìcome il secondo motivo – avente ad oggetto il rigetto della richiesta diconcessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena,sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata;Rilevato che per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, ma alla declaratoria di inammissibilità non può tuttavia conseguirela condanna della ricorrente minorenne al pagamento delle spese processuali néquella al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende dovendotrovare applicazione l'art. 29 del D. Lgs n. 272 del 1989;Rilevato, altresì, che, in ragione della minore età dell’imputata, va disposto -ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione delpresente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXX;Rielevato che tanto il primo motivo di ricorso – avente ad oggetto il mancatoriconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e la mancataapplicazione della diminuzione per le generiche nella massima estensione – cosìcome il secondo motivo – avente ad oggetto il rigetto della richiesta diconcessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena,sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata;Rilevato che per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, ma alla declaratoria di inammissibilità non può tuttavia conseguirela condanna della ricorrente minorenne al pagamento delle spese processuali néquella al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende dovendotrovare applicazione l'art. 29 del D. Lgs n. 272 del 1989;Rilevato, altresì, che, in ragione della minore età dell’imputata, va disposto -ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione delpresente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29453/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris