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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32149/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14200/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore -intimata- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 86/2020 depositata il 27/01/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti hanno acquistato fondi agricoli usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico da coltivare per dieci anni, previste dall’art . 7 del D.lgs. 99/2004.

L'Agenzia delle entrate ha notificato loro separati avvisi di liquidazione, con i quali ha proceduto alla parziale revoca dell'agevolazione poiché essi avevano concesso in affitto parte del fondo (godimento stagionale per coltivazione ortaggi), avvisi che i contribuenti hanno opposto.

Il ricorso è stato accolto in primo grado. l'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la C ommissione tributaria regionale della Puglia ha accolto osservando che anche nel caso di contratto di affitto a intercalare viene meno il requisito - necessario per fruire della agevolazione- della colti vazione per almeno dieci anni del fondo , poiché l'acquirente ne perde il possesso.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle entrate, non costituita nei termini, ha present ato istanza per l'ammissione alla eventuale discussione orale.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

I contribuenti hanno depositato memoria .

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1 e 7, comma 2, d.lgs. 29.3.2004, n. 99; dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla l. 26.2.2010, n. 25; dell'art. 7, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 604 e dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, l. 31.1.1994, n. 97, avendo la Commissione tributaria regionale, erroneamente, ritenuto che la concessione in godimento stagionale a terzi di una porzione dei fondi acquistati con i benefici previsti per l’imprenditore agricolo in tema di imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, costituisse motivo decadenza dai benefici suddetti.I ricorrenti deducono che nel loro caso non si è di fronte a una dismissione del possesso quanto piuttosto ad una particolare modalità di sfruttamento agricolo del fondo e cioè la diversificazione temporanea delle colture in fondi destinati alla produzione di cereali.

Osservano che l’affitto ad intercalare non è modalità attraverso la quale l'attuale imprenditore si astiene dallo sfruttamento del fondo, quanto piuttosto il modo corretto di realizzare lo sfruttamento o meglio una fase dell'attività produttiva, perché il compendio fondiario destinato alla produzione di cereali deve essere coltivato secondo un criterio rotativo e quindi alla coltivazione deve seguire un periodo di riposo, il cosiddetto maggese; è necessario pertanto praticare delle colture atte a rigenerare il terreno e pertanto l'imprenditore non può fare altro che far coltivare - per un periodo - il fondo ad altri che si occupano professionalmente di colture diverse.

Il motivo è infondato.

La dizione letterale dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009 (introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 25/2010), nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d’appello.

Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte la quale ha precisato che “in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga afavore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.”(Cass. n. 6688 del 21/03/2014) Ed ancora, più specificamente, con riferimento alle scelte imprenditoriali,quale è quella evidenziata nel caso di specie , di non attrezzarsi per condurre in proprio il fondo anche per la necessaria rotazione, questa Corte ha affermato che “opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dall'art. 3 della l. n. 53 del 1956, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allostesso” (Cass. n. 3199 del 09/02/2018 ; si veda Cass. n. 22290 del 15/07/2022) A questo orientamento il Collegio intende dare continuità,posto che nel momento in cui l’imprenditore chiede l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulla eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto impositivo.

La parte deduce che sussiste un vizio di notifica, da essa rilevato, poiché non risulta depositata né allegata la ricevuta di ricezione dell'atto.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità, posto che non viene trascritta né adeguatamente riassunta la doglianza originaria, in termini tali da consentire il controllo sulla effettiva omissione da parte del giudice d’appello, e non piuttosto di una pronuncia implicita di rigetto, fondata sul consolidatoprincipio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c. da parte della Commissione tributaria r egionale, (Cass. 11043/2018; 654/2014; 17251/2013Cass. 17198/2017) Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto d i irregolare costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14200/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore -intimata- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 86/2020 depositata il 27/01/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti hanno acquistato fondi agricoli usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico da coltivare per dieci anni, previste dall’art . 7 del D.lgs. 99/2004. L'Agenzia delle entrate ha notificato loro separati avvisi di liquidazione, con i quali ha proceduto alla parziale revoca dell'agevolazione poiché essi avevano concesso in affitto parte del fondo (godimento stagionale per coltivazione ortaggi), avvisi che i contribuenti hanno opposto. Il ricorso è stato accolto in primo grado. l'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la C ommissione tributaria regionale della Puglia ha accolto osservando che anche nel caso di contratto di affitto a intercalare viene meno il requisito - necessario per fruire della agevolazione- della colti vazione per almeno dieci anni del fondo , poiché l'acquirente ne perde il possesso. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle entrate, non costituita nei termini, ha present ato istanza per l'ammissione alla eventuale discussione orale. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto. I contribuenti hanno depositato memoria . Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1 e 7, comma 2, d.lgs. 29.3.2004, n. 99; dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla l. 26.2.2010, n. 25; dell'art. 7, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 604 e dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, l. 31.1.1994, n. 97, avendo la Commissione tributaria regionale, erroneamente, ritenuto che la concessione in godimento stagionale a terzi di una porzione dei fondi acquistati con i benefici previsti per l’imprenditore agricolo in tema di imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, costituisse motivo decadenza dai benefici suddetti.I ricorrenti deducono che nel loro caso non si è di fronte a una dismissione del possesso quanto piuttosto ad una particolare modalità di sfruttamento agricolo del fondo e cioè la diversificazione temporanea delle colture in fondi destinati alla produzione di cereali. Osservano che l’affitto ad intercalare non è modalità attraverso la quale l'attuale imprenditore si astiene dallo sfruttamento del fondo, quanto piuttosto il modo corretto di realizzare lo sfruttamento o meglio una fase dell'attività produttiva, perché il compendio fondiario destinato alla produzione di cereali deve essere coltivato secondo un criterio rotativo e quindi alla coltivazione deve seguire un periodo di riposo, il cosiddetto maggese; è necessario pertanto praticare delle colture atte a rigenerare il terreno e pertanto l'imprenditore non può fare altro che far coltivare - per un periodo - il fondo ad altri che si occupano professionalmente di colture diverse. Il motivo è infondato. La dizione letterale dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009 (introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 25/2010), nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d’appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte la quale ha precisato che “in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga afavore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.”(Cass. n. 6688 del 21/03/2014) Ed ancora, più specificamente, con riferimento alle scelte imprenditoriali,quale è quella evidenziata nel caso di specie , di non attrezzarsi per condurre in proprio il fondo anche per la necessaria rotazione, questa Corte ha affermato che “opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dall'art. 3 della l. n. 53 del 1956, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allostesso” (Cass. n. 3199 del 09/02/2018 ; si veda Cass. n. 22290 del 15/07/2022) A questo orientamento il Collegio intende dare continuità,posto che nel momento in cui l’imprenditore chiede l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulla eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto impositivo. La parte deduce che sussiste un vizio di notifica, da essa rilevato, poiché non risulta depositata né allegata la ricevuta di ricezione dell'atto. Il motivo è inammissibile per la sua genericità, posto che non viene trascritta né adeguatamente riassunta la doglianza originaria, in termini tali da consentire il controllo sulla effettiva omissione da parte del giudice d’appello, e non piuttosto di una pronuncia implicita di rigetto, fondata sul consolidatoprincipio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c. da parte della Commissione tributaria r egionale, (Cass. 11043/2018; 654/2014; 17251/2013Cass. 17198/2017) Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto d i irregolare costituzione della parte intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del c
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