CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 28503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento con il quale il Tribunaledell’appello cautelare di Brindisi rigettava la richiesta di restituzione della sommadi €5.600, sequestrata presso l’abitazione del fratello – [OSCURATO:PERSONA] –indagato per il reato di cui all’art.73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.Il Tribunale escludeva che il denaro appartenesse alla ricorrente, ritenendoche la tesi difensiva, secondo cui si trattava di una provvista destinata alpagamento di cure odontoiatriche della predetta, non trovava alcuna conferma infatto.In particolare, si segnalava che il denaro era reperito nell’abitazioneutilizzata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] e che le cure odontoiatriche, cuifaceva riferimento la ricorrente, risultavano quasi integralmente pagate e ilresiduo era notevolmente inferiore rispetto alla somma in contanti rinvenuta.Nella motivazione, si specificava che il sequestro era stato disposto sulpresupposto che il denaro era provento dell’attività di spaccio, evidenziando chela somma era costituita da banconote di piccolo taglio, a conferma della suddettaprovenienza illecita.2. Nell’interesse della ricorrente è stato proposto un unico motivo diimpugnazione, con il quale si deduce la violazione degli artt.322 e 324cod.proc.pen., sul presupposto che i giudici dell’appello cautelare avrebberoomesso di pronunciarsi sul nesso di pertinenzialità tra il reato contestato aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e il denaro sequestrato.Sostiene la ricorrente che l’accertamento della pertinenzialità del denarosarebbe pregiudiziale rispetto all’accertamento della proprietà dello stesso,confutando l’esistenza di elementi idonei a far ritenere che il denaro fosseprovento dell’attività illecita commessa dal [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve preliminarmente darsi atto che la ricorrente, pur deducendoformalmente il vizio di violazione di legge, ha in concreto sollevato censure allamotivazione resa dal Tribunale in ordine alla appartenenza della somma didenaro.In base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazioneavverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentitosoltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi dellamotivazione. È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionalipossono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazionemanchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essasia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611).Al contempo, si afferma che la motivazione "assente" è quella che mancafisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per"motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparatoargomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893).Nel caso di specie non è sicuramente ravvisabile un vizio di violazione dilegge per omessa motivazione, posto che il Tribunale ha ampiamente motivato inordine alle ragioni per cui il denaro sequestrato doveva ritenersi proventodell'attività di spaccio svolta dal fratello della ricorrente.Nè è sostenibile che difetterebbe una pronuncia sul nesso di pertinenzialitàdel denaro, posto che, nell'esaminare la tesi difensiva secondo cui la sommasequestrata sarebbe appartenuta alla ricorrente, il Tribunale ha fornito idoneagiustificazione della riconducibilità del denaro all'attività illecita del fratello,circostanza che integra appieno il giudizio sulla pertinenzialità del benesequestrato.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]