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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23211/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20466/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

BHD., in persona dell'amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro DANIELI C. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di Spagna, n.15; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Trieste n. 393/23, depositata il 7 agosto 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con lodo emesso il 28 novembre 2019 il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta tra la Danieli C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA].

Bhd. e la Southern HRC Sdn.

Bhd. nel corso dell'esecuzione di un contratto stipulato il 16 giugno 2011 e di un accordo stipulato il 10 maggio 2014, aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto siderurgico in Malaysia e la prestazione dei servizi collegati, annullò il contratto e l'accordo, econdannò le Danieli alla restit uzione dell'im- porto versato a titolo di prezzo contrattuale, la SHRC a trasferire alle Danieli la titolarità dell'impianto, e le Danieli al risarcimentodei danni, oltre agl'inte- ressi anteriori e successivi alla pronuncia del lodo; che, su ricorso proposto dalla SHRC, il Presidente della Corte d'appello di Trieste,con decreto del 9 giugno 2020, riconobbe l'efficacia del lodo in Italia; che sull'opposizione proposta dalla Danieli C., la Corte d'appello, preso atto dell'avvenuta impugnazione del lodo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Singapore, che con sentenza del 12 agosto 2020aveva rigettato la domanda di annulla- mento proposta dalla Danieli, dispose la sospensione del procedimento, con ordinanza del 9 febbraio 2021, in attesa della definizione del giudizio di ap- pello; che, a seguito della sentenza del 18 luglio 2022, con cui la Corte d'appello di Singapore ha annullato il lodo nella parte recante la condanna al risarci- mento, la SHRC ha riassuntoil giudizio di opposizione dinanzi alla Corte d'ap- pello di Trieste, che con sentenza del 7 agosto 2023 ha revocato il decreto impugnato, rigettando la domanda di riconoscimento dell'efficacia del lodo, limitatamenteai capi non annullati dalla Corte d'appello di Singapore; che avverso la predetta sentenza la SHRC ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria , al quale l a Danieli ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 7 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958,dell'art. 10 Cost. e dell'art. 840, terzo comma, cod. proc. civ., osservando che l'esclusione dell'utilizzabilità del procedimento di cui agli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. si pone in contrasto con ilprincipio cardine della Convenzione, costituito dal favor arbitrati, in virtù del quale i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodohanno carattere tassativo e sono di stretta interpretazione, e l'onere della relativa prova in- combe alla parte che si oppone al riconoscimento; chetale principio, unitamente al divieto di trattamento discriminatorio del lodo straniero rispetto a quello domestico, comporta infatti che, in caso di annullamento parziale di un lodo arbitrale i cui capi abbiano natura scindibile, il riconoscimento dev'essere concesso per le parti del lodo che non siano state annullate e siano indipendenti rispetto a quelle annullate, analogamente a quanto previsto dall'art. 830, primo comma, cod. proc. civ per il lodo dome- stico; che nella specie, ad avviso della ricorrente,risulta peraltro pacifico che l'annullamento del lodo nella parte concernente il risarcimento del danno trova fondamento in considerazioni riferibili esclusivamente a tale capo, e non incidenti sulle altre parti della decisione; che, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, la Corte territoriale ha ri- chiamato una pronuncia di legittimità, la quale, premessoche il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. si riferisce ai soli lodistranieri, e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano pronunciato sull'impu- gnazione degli stessi, ha affermato che in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'autorità straniera non è prevista la possibilità di riconosci- mento dell'efficacia esecutiva per le soleparti del lodo non annullate, con la conseguenza che la parte deve mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di inottemperanza della parte soccombente, l'efficacia ese- cutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annul- lamento (cfr. Cass., Sez.

I, 7/09/2015, n. 17712); che la predetta questione costituisce peraltro oggetto di opinioni contra- stanti in dottrina, avendo taluni autori escluso la possibilità del riconosci- mento del lodo limitatamente ai capi non annullati, in virtù del richiamo alla lettera dell'art. 840, terzo comma, n. 5 cod. proc. civ., che nel consentire il rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione in caso di annullamento non di- stingue fra annullamento totale o parziale, ed avendo altri evidenziato la na- tura privatistica dell'arbitrato, per effetto della quale, nonostante la funzione sostitutiva della giurisdizione allo stesso attribuita dalla più recente giurispru- denza di legittimità, deve in ogni caso escludersi l'assorbimento del lodo da parte della sentenza emessa in sede d'impugnazione; che inoltre, come riferito dalla difesa della ricorrente nella memoria de- positata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., a seguito della pronuncia della sentenza impugnataè stata proposta una nuova domanda di riconosci- mento, ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, avente ad oggetto la sentenza straniera che ha pronunciato l'annullamento parziale del lodo arbitrale, ed accolta dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza del 10 aprile 2024; che la sopravvenienza di tale provvedimento , unitamente al la comples- sità della questione, implicante un approfondimento dei rapporti tra il lodo arbitrale e la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione, edalla sua ido- neità a riproporsi in altri analoghi giudizi, nonché alla rilevanza economica della controversia, avente ad oggetto il riconoscimento di un lodo recante la condanna dell'opponente al pagamento di un importo assai elevato, fa appa- rire opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporne la trat- tazione in udienza pubblica, in modo tale da consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20466/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. BHD., in persona dell'amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro DANIELI C. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di Spagna, n.15; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Trieste n. 393/23, depositata il 7 agosto 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con lodo emesso il 28 novembre 2019 il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta tra la Danieli C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA]. Bhd. e la Southern HRC Sdn. Bhd. nel corso dell'esecuzione di un contratto stipulato il 16 giugno 2011 e di un accordo stipulato il 10 maggio 2014, aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto siderurgico in Malaysia e la prestazione dei servizi collegati, annullò il contratto e l'accordo, econdannò le Danieli alla restit uzione dell'im- porto versato a titolo di prezzo contrattuale, la SHRC a trasferire alle Danieli la titolarità dell'impianto, e le Danieli al risarcimentodei danni, oltre agl'inte- ressi anteriori e successivi alla pronuncia del lodo; che, su ricorso proposto dalla SHRC, il Presidente della Corte d'appello di Trieste,con decreto del 9 giugno 2020, riconobbe l'efficacia del lodo in Italia; che sull'opposizione proposta dalla Danieli C., la Corte d'appello, preso atto dell'avvenuta impugnazione del lodo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Singapore, che con sentenza del 12 agosto 2020aveva rigettato la domanda di annulla- mento proposta dalla Danieli, dispose la sospensione del procedimento, con ordinanza del 9 febbraio 2021, in attesa della definizione del giudizio di ap- pello; che, a seguito della sentenza del 18 luglio 2022, con cui la Corte d'appello di Singapore ha annullato il lodo nella parte recante la condanna al risarci- mento, la SHRC ha riassuntoil giudizio di opposizione dinanzi alla Corte d'ap- pello di Trieste, che con sentenza del 7 agosto 2023 ha revocato il decreto impugnato, rigettando la domanda di riconoscimento dell'efficacia del lodo, limitatamenteai capi non annullati dalla Corte d'appello di Singapore; che avverso la predetta sentenza la SHRC ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria , al quale l a Danieli ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 7 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958,dell'art. 10 Cost. e dell'art. 840, terzo comma, cod. proc. civ., osservando che l'esclusione dell'utilizzabilità del procedimento di cui agli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. si pone in contrasto con ilprincipio cardine della Convenzione, costituito dal favor arbitrati, in virtù del quale i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodohanno carattere tassativo e sono di stretta interpretazione, e l'onere della relativa prova in- combe alla parte che si oppone al riconoscimento; chetale principio, unitamente al divieto di trattamento discriminatorio del lodo straniero rispetto a quello domestico, comporta infatti che, in caso di annullamento parziale di un lodo arbitrale i cui capi abbiano natura scindibile, il riconoscimento dev'essere concesso per le parti del lodo che non siano state annullate e siano indipendenti rispetto a quelle annullate, analogamente a quanto previsto dall'art. 830, primo comma, cod. proc. civ per il lodo dome- stico; che nella specie, ad avviso della ricorrente,risulta peraltro pacifico che l'annullamento del lodo nella parte concernente il risarcimento del danno trova fondamento in considerazioni riferibili esclusivamente a tale capo, e non incidenti sulle altre parti della decisione; che, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, la Corte territoriale ha ri- chiamato una pronuncia di legittimità, la quale, premessoche il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. si riferisce ai soli lodistranieri, e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano pronunciato sull'impu- gnazione degli stessi, ha affermato che in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'autorità straniera non è prevista la possibilità di riconosci- mento dell'efficacia esecutiva per le soleparti del lodo non annullate, con la conseguenza che la parte deve mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di inottemperanza della parte soccombente, l'efficacia ese- cutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annul- lamento (cfr. Cass., Sez. I, 7/09/2015, n. 17712); che la predetta questione costituisce peraltro oggetto di opinioni contra- stanti in dottrina, avendo taluni autori escluso la possibilità del riconosci- mento del lodo limitatamente ai capi non annullati, in virtù del richiamo alla lettera dell'art. 840, terzo comma, n. 5 cod. proc. civ., che nel consentire il rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione in caso di annullamento non di- stingue fra annullamento totale o parziale, ed avendo altri evidenziato la na- tura privatistica dell'arbitrato, per effetto della quale, nonostante la funzione sostitutiva della giurisdizione allo stesso attribuita dalla più recente giurispru- denza di legittimità, deve in ogni caso escludersi l'assorbimento del lodo da parte della sentenza emessa in sede d'impugnazione; che inoltre, come riferito dalla difesa della ricorrente nella memoria de- positata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., a seguito della pronuncia della sentenza impugnataè stata proposta una nuova domanda di riconosci- mento, ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, avente ad oggetto la sentenza straniera che ha pronunciato l'annullamento parziale del lodo arbitrale, ed accolta dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza del 10 aprile 2024; che la sopravvenienza di tale provvedimento , unitamente al la comples- sità della questione, implicante un approfondimento dei rapporti tra il lodo arbitrale e la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione, edalla sua ido- neità a riproporsi in altri analoghi giudizi, nonché alla rilevanza economica della controversia, avente ad oggetto il riconoscimento di un lodo recante la condanna dell'opponente al pagamento di un importo assai elevato, fa appa- rire opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporne la trat- tazione in udienza pubblica, in modo tale da consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittor
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