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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23294/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., più specificatamente in ordine alla prova del nesso causale tra la condotta ingannatoria del ricorrente e gli atti dispositivi della persona offesa, è manifestamente infondato perché censura un vizio della motivazione che non emerge dal testo della sentenza impugnata, la quale piuttosto formula passaggi esenti da vizi logici e corretti giuridicamente in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, così sottraendosi allo scrutinio della Corte di cassazione; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il giudice d'appello ha correttamente motivato in ordine agli elementi costitutivi della truffa rappresentando la strumentalità della condotta ingannatoria del ricorrente, evidentemente diretta a trarre in inganno la ditta fornitrice di materiale termotecnico, così da indurla alla consegna di partite di merce, a cui tuttavia non è mai corrisposto alcun pagamento (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., più specificatamente in ordine alla prova del nesso causale tra la condotta ingannatoria del ricorrente e gli atti dispositivi della persona offesa, è manifestamente infondato perché censura un vizio della motivazione che non emerge dal testo della sentenza impugnata, la quale piuttosto formula passaggi esenti da vizi logici e corretti giuridicamente in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, così sottraendosi allo scrutinio della Corte di cassazione; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il giudice d'appello ha correttamente motivato in ordine agli elementi costitutivi della truffa rappresentando la strumentalità della condotta ingannatoria del ricorrente, evidentemente diretta a trarre in inganno la ditta fornitrice di materiale termotecnico, così da indurla alla consegna di partite di merce, a cui tuttavia non è mai corrisposto alcun pagamento (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23294/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris