CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 03516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27773-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 789/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27773 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinnanzi alla sezione distaccata del Tribunale di Salerno di Eboli, il Comune di Battipaglia, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta, causata da una buca non segnalata. Espose altresì che la responsabilità per il sinistro era da ascriversi unicamente al Comune di Battaglia, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver omesso di provvedere alla manutenzione della strada. Si costituì il Comune eccependo l'infondatezza della domanda attorea. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2541/2015, ritenuto che la fattispecie fosse da sussumere nell'art. 2051 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., rigettò la domanda, evidenziando che il Rega non aveva prodotto documentazione fotografica del luogo del sinistro e adeguato materiale probatorio sulle dimensioni e caratteristiche della buca; peraltro, non era possibile valutarne l'eventuale ed intrinseca pericolosità, né le condizioni di visibilità dalla prova testimoniale espletata. Il Tribunale concluse ritenendo che, in mancanza di prova "della natura insidiosa dell'oggetto", se l'attore avesse tenuto un comportamento più prudente, avrebbe potuto evitare il danno, sicché la condotta dell'attore aveva assunto efficacia esclusiva nella produzione del danno. 2. La Corte di Appello ha confermato la decisione del Giudice di prime cure, evidenziando che l'appellante non aveva fornito alcuna prova delle dimensioni della buca, della sua collocazione e della sussistenza di un'insidia non visibile e non prevedibile e ha ribadito come la causa del sinistro fosse da ascrivere alla condotta colposa dell'attore il quale, non ha tenuto un comportamento prudente e accorto, adottando le normali cautele per evitare il sinistro. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base, in sostanza, di tre motivi articolati in più censure (v. ricorso p. 18,20 e 21. Il Comune di Battipaglia resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: muyukurt 4.1. Con il primo motivoitlamenta, ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c./ la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Costituzione. 'Chiede alla Suprema Corte, ex art. 391 bis c.p.c., di chiarire al ricorrente, quali siano le forme da adottare per l'appello che non siano discorsive' (pag. 19 ricorso). Il motivo è inammissibile in quanto è privo di specificità. Non è, infatti, indicata la ratio decidendi della sentenza impugnata che si intende censurare. 4.2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. Denuncia che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del caso fortuito e conseguentemente ha ritenuto che il danno si sia verificato per colpa del ricorrente. Denuncia anche che 'la responsabilità per colpa ex art. 2043 e la colpa del custode ex art. 2051 possono coesistere e non è raro infatti che gli atti introduttivi del giudizio, in questo tipo di contenzioso, pongono a fondamento della domanda entrambe le ipotesi di responsabilità. Il motivo è infondato. Va anzitutto precisato che la Corte d'Appello ha rigettato il gravame sia con riferimento alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., come si desume • Ajtae,~1§1h1 sentenza cott st4v0a.A.r d'appello pag. « dallaYdecisione di primo grado che ha qualificato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. (v. sentenza di primo grado pag. 3), sia da richiamo all'insidia e alla proposizione della domanda da parte dell'attore ex art. 2043 c.c. Il giudice dell'appello ha respinto il ricorso fondando la propria motivazione sull'applicazione nella specie dell'art. 1227 c.c., norma cui ben può farsi ricorso sia in caso di responsabilità per cose in custodia ex art. 4 2051 c.c. sia in caso di responsabilità ex art. 204 c.c. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di tutte le prove escusse, e, quindi, in base ad un accertamento in fatto insidacabile in questa sede, che l'incauta condotta del ricorrente ha rappresentato causa di per sé sufficiente a determinare l'evento dannoso dedotto in giudizio, interrompendo così nesso di causalità tra la res e il danno subito. Le ulteriori censure richiedono una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. Alla luce di quanto esposto, il giudice dell'appello ha adeguatamente motivato la propria decisione. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c., per aver il Tribunale condannato il Rega al pagamento delle spese relative alla CTU. Il motivo è inammissibile. Nello specifico, il ricorrente formula una censura relativa ad una statuizione della sentenza di primo grado, il che comporta l'inammissibilità della censura in questione.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez