CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 1949
Cassazione n. 08768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1949 avverso l'ordinanza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2021 la Corte di appello di Catania ha riconosciuto, in executivis, la continuazione tra i reati accertati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sette diverse sentenze di condanna ed ha rideterminato la pena complessiva a lui applicata nell'ergastolo, con isolamento diurno per diciotto mesi e novemila euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione calcolato la pena, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., muovendo dall'individuazione, quale reato più grave, di quello accertato con sentenza della Corte di assise di appello il 27 aprile 1992, divenuta irrevocabile il 14 maggio 1994, con la quale gli è stata inflitta la pena dell'ergastolo che, tuttavia, risulta eseguibile nella misura di anni venti di reclusione, secondo quanto stabilito nel provvedimento di estradizione emesso dall'autorità giurisdizionale tedesca e dalla Corte di assise di appello di Torino con ordinanza del 4 dicembre 1998. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Risulta dagli atti (cfr., in specie, l'ordinanza della Corte di assise di appello di Torino del 4 dicembre 1998, nonché il provvedimento di cumulo del 2 gennaio 2020 e la posizione giuridica) che la pena dell'ergastolo, inflitta a Garozzo perché responsabile dell'omicidio in danno di tale Maggioncalda, non è eseguibile, non essendo stata chiesta né concessa l'estradizione suppletiva dopo che, in sede di rinvio, la pena di venti anni, per la quale era stato emesso apposito titolo estradizionale, è stata tramutata in quella perpetua. Pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, al quale il Collegio intende attenersi, secondo cui «Il principio di specialità vieta l'inclusione nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti della porzione di sanzione per la quale non è stata concessa l'estradizione» (Sez. 1, n. 13042 del 09/01/2015, Farina, Rv. 263093), che va, peraltro, coniugato con quello che condiziona l'intervento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., all'eseguibilità delle pene delle quali si invoca la considerazione unitaria (Sez. 1, n. 5846 del 20/10/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208721; Sez. 1, n. 4707 del 29/09/1995, Nencioni, Rv. 202612). 3. Tangibile appare, alla luce dei superiori rilievi, l'illegittimità dell'operazione compiuta dalla Corte di assise di appello, che ha posto a base del computo delle pene irrogate a Garozzo, per i reati in relazione ai quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione, una sanzione che, per le ragioni esposte, non è eseguibile. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di assise di appello di Catania per un nuovo giudizio, emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso ile/02/202^. (22b2/2022) [OSCURATO:PERSONA]