CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42191/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di lesioni pluriaggravate in concorso - ha rideterminato la pena, rispettivamente inflitta, in anni 4 di reclusione per il primo, e anni 4 e mesi sei di reclusione per il secondo. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo per Rossi, comune al [OSCURATO:PERSONA] ( II motivo) per il quale articola complessivamente quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. travisamento della prova e mancanza di motivazione in ordine al valore del riconoscimento personale effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA] a carico del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto si evince dalla deposizione del brigadiere Taurino. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato raggiunto da elementi certi di identificazione con uno dei due aggressori. 2.2. ( motivo comune all'unico formulato nell'interesse del Rossi): vizio della motivazione in ordine alla affermata gravità del fatto e travisamento della prova in relazione al referto medico del [OSCURATO:PERSONA] e alle modalità del fatto. Ci si duole che il fatto sia stato definito come connotato da ferocia, in contrasto con quanto si desume dalla denuncia, dalla natura delle lesioni procurate alla vittima, e dalla circostanza che l'azione aggressiva sia cessata immediatamente con l'intervento di un passante di mezza età, non connotata da particolare vigore. 2.3. travisamento della prova con riguardo agli elementi posti a sostegno della domanda di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che la Corte di appello non abbia valutato la situazione di salute del [OSCURATO:PERSONA], la attività lavorativa regolarmente intrapresa, il tempestivo versamento della cospicua provvisionale disposta dal tribunale, elementi posti in risalto con l'appello. 2.4. violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere omesso, la Corte di appello, di rinnovare l'esame dell'imputato e della madre del medesimo, richiesti dalla Difesa appellante, senza formulare una congrua motivazione. 4. La parte civile costituita ha depositato memoria scritta con la quale conclude per la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili, vuoi perché finalizzati a una, non consentita, diversa ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi ai giudici di merito, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 1.1. Come è noto, da tempo, la Corte di cassazione ha chiarito che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. I ricorrenti, invece, propongono censure che attingono il merito della decisione, senza denunciare evidenti illogicità, risolvendosi le critiche all'uso del materiale probatorio in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 1.2. Va aggiunto che le censure sviluppate nel ricorso non hanno nulla a che vedere con il denunciato "travisamento della prova", trattandosi di considerazioni con le quali il ricorrente esprime valutazioni di merito sulla rilevanza delle dichiarazioni del teste Taurino e della persona offesa, discordanti da quelle, giuridicamente corrette e prive di vizi logici, svolte dal giudice di appello ( I motivo) ; oppure contesta la valutazione della gravità del fatto (Il motivo), o le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con la codificazione del vizio in questione, accanto all'illogicità intrinseca della motivazione (a cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio, vizio che impone, cioè, di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco poiché il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito. (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133 ). Va, ancora, ricordato che il vizio in questione concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. 1.3. Nulla di tutto questo ricorre nel caso di specie, dove la Corte di appello ha spiegato approfonditamente perché la condotta sia stata ritenuta connotata da ferocia, e ha valutato gli elementi - ritenuti non significativi - indicati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'identificazione a suo carico. 1.4. Né può trovare spazio la tesi del valore meramente indiziario del riconoscimento fotografico, che non tiene conto della consolidato canone ermeneutico di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 Rv. 271041 ) secondo cui l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce una prova atipica, la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910), e ciò vale anche quando la conclusione della certezza si raggiunga attraverso il richiamo di un giudizio espresso in precedenza. Il riconoscimento costituisce, cioè, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (cfr. giudice (Sez. 5 , n. 23090 del 10/07/2020 , Rv. 279437 ; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985). Questo vuol dire che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui all'art. 213 e ss. cod. proc. pen., siccome riferibili esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell'art. 498 e ss. cod. proc. pen., sì che da esse, come da ogni elemento indiziario o di prova, il giudice può trarre il proprio libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260593). Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, ove il testimone abbia proceduto a un riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia poi confermato di avere compiuto detta ricognizione informale e, quindi, reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. ( Conf. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 Ud. (dep. 24/03/2015 ) Rv. 262908; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012 Ud. (dep. 20/12/2012) Rv. 253910 ). 2. Analoghe osservazioni possono spendersi con riguardo agli ultimi due motivi con i quali si invoca una rivalutazione della decisione di merito. 2.1. Ebbene, la questione del riconoscimento ( o meno), in favore del [OSCURATO:PERSONA], delle circostanze attenuanti generiche, è valutazione strettamente di merito, in ordine alla quale giova ricordare che, poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ). L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 2.2. Del pari versata in fatto la l'ultima censura che non si confronta con la motivazione che si legge nella sentenza impugnata la quale ha ritenuto del tutto astratta la richiesta di rinnovazione dibattimentale, in quanto sganciata dai dati probatori. Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata ( ex plurimis, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996 , Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 , Rv. 246859; Sez. 4 , n. 1184 del 03/10/2018 , Rv. 275114; Sez. 6 - , n. 48093 del 10/10/2018 , Rv. 274230) . Si afferma, infatti, che il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità ( Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000 Rv. 217209 - 01 ). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Amme