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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12100/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha definitivamente accolto la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. Pen. e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa in ordine alla condotta tenuta del condannato successivamente alla commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla recente ricaduta nell'illecito in epoca recente ha adeguatamente evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato la prognosi sfavorevole formulata e per le quali ha escluso la sussistenza dei requisiti richiesti e ha respinto l'istanza; Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa (la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25/9/2023 e il certificato del 27/9/2023) non era utilizzabile in quanto questa -tardivamente prodotta dalla difesa il 28/9/2023 allorché l'udienza era stata già celebrata in data 22/9/2023- non era stata acquisita nel contraddittorio delle parti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è Consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha definitivamente accolto la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. Pen. e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa in ordine alla condotta tenuta del condannato successivamente alla commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla recente ricaduta nell'illecito in epoca recente ha adeguatamente evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato la prognosi sfavorevole formulata e per le quali ha escluso la sussistenza dei requisiti richiesti e ha respinto l'istanza; Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa (la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25/9/2023 e il certificato del 27/9/2023) non era utilizzabile in quanto questa -tardivamente prodotta dalla difesa il 28/9/2023 allorché l'udienza era stata già celebrata in data 22/9/2023- non era stata acquisita nel contraddittorio delle parti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è Consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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