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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1983

Cassazione n. 10231/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1983 avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo che lo stesso prosegua l'esecuzione della pena residua presso un istituto detentivo.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

C. Balbo (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla revoca dell'affidamento in prova) devolve doglianze manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura dell'ordinanza impugnata (cfr. p. 2) e, comunque, versate in fatto, quanto ai rapporti pregressi del condannato come emergerebbero dal dossier consegnato dalla fidanzata di Grieco, (ri) esame documentale non consentito nella presente sede. è Ritenuto, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha già valutato, con ragionamento ineccepibile e immune da vizi di ogni tipo, il comportamento del condannato (minacce denunciate da [OSCURATO:PERSONA], ritenute poste in essere in più occasioni, anche facendo riferimento ad un'arma) riscontrando, con ragionamento immune da illogicità manifesta, una spiccata gravità dei fatti denunciati e, comunque, valutando anche il clima di astio della denunciante descritto dal condannato nei suoi confronti, ma reputandolo aspetto recessivo rispetto al contenuto della circostanziata denuncia sporta a suo carico.

Rilevato, inoltre, che il Tribunale ha preso in considerazione il periodo di pena ancora da scontarez il comportamento del condannato tenuto durante l'affidamento segnalando, quanto all'incidenza sul percorso rieducativo in corso, la ripetuta condotta denunciata< la gravità di questa, tanto da dare luogo all'instaurazione di procedimento penale, concludendo nel senso di reputare recessivo, ai fini di ogni valutazione comparativa, il percorso seguito sino a quel momento, rispetto all'entità della devianza.

Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1983 avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo che lo stesso prosegua l'esecuzione della pena residua presso un istituto detentivo. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. C. Balbo (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla revoca dell'affidamento in prova) devolve doglianze manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura dell'ordinanza impugnata (cfr. p. 2) e, comunque, versate in fatto, quanto ai rapporti pregressi del condannato come emergerebbero dal dossier consegnato dalla fidanzata di Grieco, (ri) esame documentale non consentito nella presente sede. è Ritenuto, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha già valutato, con ragionamento ineccepibile e immune da vizi di ogni tipo, il comportamento del condannato (minacce denunciate da [OSCURATO:PERSONA], ritenute poste in essere in più occasioni, anche facendo riferimento ad un'arma) riscontrando, con ragionamento immune da illogicità manifesta, una spiccata gravità dei fatti denunciati e, comunque, valutando anche il clima di astio della denunciante descritto dal condannato nei suoi confronti, ma reputandolo aspetto recessivo rispetto al contenuto della circostanziata denuncia sporta a suo carico. Rilevato, inoltre, che il Tribunale ha preso in considerazione il periodo di pena ancora da scontarez il comportamento del condannato tenuto durante l'affidamento segnalando, quanto all'incidenza sul percorso rieducativo in corso, la ripetuta condotta denunciata< la gravità di questa, tanto da dare luogo all'instaurazione di procedimento penale, concludendo nel senso di reputare recessivo, ai fini di ogni valutazione comparativa, il percorso seguito sino a quel momento, rispetto all'entità della devianza. Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 10231/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris