CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Trento con sentenza in data 25 gennaio 2022, per quanto in questa sede rileva, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione concordata con il Pubblico Ministero in relazione alla violazione, agli stessi contestata, dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per concorso, tra loro e con altri, nel trasporto, nel commercio e, comunque, nella detenzione illecita di cocaina e di cannabis, fatti commessi il 5 febbraio 2021; il Giudice ha anche disposto la confisca, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, del denaro sequestrato a Mejri ed a [OSCURATO:PERSONA] (somme, rispettivamente, di 6.350,00 e di 31.050,00 euro). 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia, affidandosi ciascuno a due motivi con i quali si denunzia violazione di legge (entrambi i motivi nell'interesse di Mejri ed il primo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) e difetto di motivazione (il secondo motivo svolo dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA]). 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ragione della erronea qualificazione giuridica del fatto, con conseguente illegalità della pena applicata, ed inoltre difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Ricostruite le tipologie e le quantità di droga sequestrate, si ritiene illegittima ed erronea la contestazione di violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di hashish e di marijuana, che sarebbe stata da riqualificare in violazione del comma 4 ovvero del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: ebbene, ad avviso del ricorrente, «tale errore di qualificazione giuridica si riflette inevitabilmente sia sulla legalità della pena applicata al ricorrente, sia sulla corretta interpretazione della sua volontà, siccome espressa nella sua istanza di patteggiamento del 24.01.2002 [allegata al ricorso...; quanto alle droghe leggere,] la pena complessivamente applicata non può che essere illegale per eccesso» (così alla p. 3 dell'atto di impugnazione). Inoltre, rammentato che nell'istanza di applicazione di pena l'imputato «ha chiesto espressamente l'applicazione della pena, art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90, con ciò intendendo chiedere di patteggiare la pena per il reato di detenzione di droga pesante (la cocaina) e non i reati di droghe leggere, rispetto ai quali ultimi egli si ritiene flnocente: quanto alla detenzione di gr. 1,875 di hashish (pari ad una dose), perché finalizzata all'uso esclusivamente personale; quanto ai gr. 8,400 di marijuana, siccome appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] e rinvenuti nella sua esclusiva disponibilità, occultati all'interno della di lui autovettura. Pertanto, a fronte di tale richiesta il GUP avrebbe dovuto prosciogliere il Mejri, ex art. 129 c.p.p., dal reato di detenzione dell'hashish e della marijuana di cui sopra e non invece applicargli una pena, ex art. 73 comma 1 d.P.R. 309/99, riferibile anche a tali due episodi, sicuramente non qualificabili ex art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90» (così alla p. 4 del ricorso). 3.2. Con il secondo motivo lamenta la ritenuta violazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo della sentenza relativo alla confisca del denaro in sequestro. Premesso che Mejri è imputato della sola detenzione di droga, si ritiene che i 6.350,00 euro rinvenuti nella sua casa non costituiscano né il prodotto né il profitto del reato, sicchè tale somma di denaro non sembra confiscabile ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, come si legge, invece, alla p. 7 della sentenza impugnata. Infatti, il richiamato comma 7-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la confisca delle cose che sono il profitto o il prodotto del reato di spaccio o non della mera detenzione di droga, fatto che - si sottolinea - non può ontologicamente generare né profitto né prodotto. Né tale somma sarebbe confiscabile ai sensi dell'art. 240 cod. pen. come "prezzo", come si legge alla p. 6 della sentenza che si impugna con motivazione incongrua rispetto al dispositivo di cui alla p. 7. Si richiamano al riguardo precedenti di legittimità stimati pertinenti (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768, secondo cui «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere»; e Sez. 6, n. 548 del 31/03/2015, ric. Sbaa). Quanto, poi, alla condotta di acquisto, contestata peraltro alternativamente alla mera detenzione, segno che non vi sarebbero in atti elementi sufficienti per propendere per l'una ovvero per l'altra ipotesi, non vi sarebbero in atti elementi idonei a determinare chi avesse acquistato la droga rinvenuta. In definitiva, fermo il fatto oggettivo della co-detenzione da parte degli imputati delle sostanze rinvenute, il perfezionamento delle trattative volte all'acquisto, l'oggetto esatto della compravendita e l'eventuale corrispettivo pattuito sono tutte questioni rimaste irrisolte sia dal punto di vista fattuale che argonnentativo-motivazionale. Si chiede, in definitiva, di voler prosciogliere ex art. 129 cod. proc. pen. l'imputato dalla condotta di detenzione di cannabis, perché il fatto non costituisce reato (si tratterebbe di uso personale), e dalla condotta di detenzione di marijuana, per non avere commesso il fatto (che sarebbe addebitabile ad altri), fermo restando il patteggiamento per la detenzione di cocaina, correttamente qualificata come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; inoltre, si chiede annullarsi la sentenza, limitatamente alla confisca della somma di 6.350,00 euro, da restituire al ricorrente. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo si duole della violazione del comma 7-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illegittimamente disposto la confisca del denaro. Rammentata la indistinta contestazione a tutti gli imputati del trasporto, del commercio e, comunque, della detenzione, si sottolinea che nell'editto si qualifica [OSCURATO:PERSONA] come compratore e che nel verbale di arresto e di sequestro del denaro rinvenuto nella disponibilità dello stesso si legge che le somme erano destinate, appunto, alla compravendita: con la conseguenza che si tratta di denaro destinato, in prospettiva, alla compravendita della droga, ma ancora non impiegato a tale scopo. Ebbene, richiamata la stringata motivazione che sorregge la confisca, ove si richiama il comma 7-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, si sottopone la stessa a critica, in quanto il denaro sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe, in realtà, né profitto né prodotto del reato, di cui si richiama la corretta nozione. Né potrebbe trattarsi - si specifica - di prezzo del reato, peraltro non ancora commesso. 4.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione alla definizione, attribuita in sentenza a [OSCURATO:PERSONA], di "compratore" (pp. 6-7), mentre si tratta di persona che, secondo la generica contestazione, si era occupata, alla pari di altri, del trasporto, del commercio e della detenzione illecita, ma che, invece, secondo la motivazione, si era presentata presso l'appartamento del coirnputato Mejri non già per vendere ma perché intendeva intraprendere una transazione illecita, poi non realizzata, in materia di droga, finalizzata all'acquisto della sostanza. I ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Il P.G. ha concluso come in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.2.Quanto al primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione è priva di interesse, poiché il ricorrente non ha avuto nessuna sanzione per le condotte con oggetto droga leggera: infatti, esaminando sia motivazione che dispositivo, l'imputato ha avuto una pena solo per la violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, però senza aumenti in continuazione o in concorso formale con altri fatti. Inoltre, il ricorso, nella parte in cui contesta la qualificazione giuridica del fatto, trascura che, secondo costante affermazione di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. in proc. Paolino, Rv. 281116). 3. Quanto, poi, al secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ad entrambi i motivi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata alle pp. 6-7, dopo un richiamo alla nota pronunzia della Sez. Unite n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707 (secondo cui «In tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per ndurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato»), spiega in maniera sufficiente, non illogica e non incongrua il perché della confisca del denaro, in quanto, mentre l'editto nella sua prima parte definisce tutti gli imputati indistintamente come dediti al trasporto, al commercio e alla detenzione, poi la seconda parte del capo di accusa e, soprattutto, le pp. 6-7 della motivazione indicano i due odierni ricorrenti come compratori, che avrebbero impiegato il denaro sequestrato per l'acquisto. 4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata dispositivo.5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento