CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1845-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE1)1 CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato) CARNIELINA A URILLO; - ricorrente - Contro :V/1[ND A $ [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore ( ìenerale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della (0lZ1'1'. [OSCURATO:PERSONA] V, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 1)( ) Il ,1TN IC \ CO131)01 , \ - controricorrente - avverso la sentenza n. 3408/2019 della CORTE D'APPELLO di N \POI i. depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto di lavoro autonomo continuativo) con la Asl di Avellino, quale infermiera professionale presso il carcere, ha agito per il riconoscimento del compenso in misura di curo 20,63 orarie, quale misura prevista da un Decreto regionale di attuazione del piano di rientro del settore sanitario, superiore rispetto) agli curo 17,24 ad essa da ultimo attribuiti; 2. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la domanda, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino, sul presupposto che l'importo fissato nel Decreto, lungi dal costituire un minimo tariffario, individuasse un tetto massimo) insuperabile, stabilito per ragioni di contenimento della spesa sanitaria espressamente indicate nell'epigrafe dello stesso provvedimento; 3. [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi e la \sl ha depositato controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al (lecreto) di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. la ricorrente ha infinee depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un punto decisivo della controversia ed è sviluppato criticando la parte della Ric. 2020 n. 01845 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- sentenza in cui si censura il tentativo della ricorrente — così almeno ritenuto dalla Corte di merito - di virare la causa petendi verso il lavoro subordinato, con apprezzamento che la Fabrizio censura affetmando che l'azione era da riportare alla fattispecie dell'art. 409 n. 3 c.p.c. e che non vi era stata alcuna ~alio libelli; 2. il motivo è inammissibile, in civanto la ricorrente, alla fine, sul punto non ha di che dolersi, avendo comunque la Corte territoriale deciso sul presupposto che cluello oggetto di causa fosse un rapporto autonomo coordinato e continuativo e non un rapporto di lavoro subordinato; 3. il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Decreto 33/2010 della Regione Campania e con esso si sostiene che l'importo indicato in quell'atto sarebbe inderogabile in peius e non costituirebbe, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, il tetto massimo di quei compensi; 4. anche questo motivo è inammissibile; 5. è infatti indubbio che quel Decreto non abbia caratura normativa, trattandosi di atto emesso al fine di dare attuazione ad un piano di rientro delle spese sanitarie imposto alla Regione Campania e quindi nell'ambito di un tipico agre provvedimentale, dal che deriva l'insindacabilità diretta, per violazione ed errata applicazione di legge (Cass. 16 gennaio 2006, n. 696), dovendosi semmai (Cass. 15 dicembre 2070, n. 28625; Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181) procedere a critica sulla base della violazione dei canoni ermeneutici propri dei negozi ed atti unilaterali (art. 1362 ss. c.c.), profilo di cui non vi è traccia alcuna nell'ambito del motivo; 6. oltre a ciò, il predetto decreto è trascritto solo in parte, sicché ne resta impedito, in violazione dei criteri di specificità di cui all'art. 366 c.p.e., un completo apprezzamento in sede di legittimità e già sulla base del ricorso (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469) P.c. 2020 n. 01845 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- ed inoltre esso non è prodotto autonomamente davanti alla Corte di Cassazione, né è indicato nel corpo del ricorso il luogo della sua produzione nei gradi di merito, così restando violato anche il disposto di rito di cui all'art. 369 n. 4 c.p.c.; 7. il terzo motivo afferma la violazione dell'art. 9, co. 1-bis, d.p.r. 115/2002 e con esso si censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la ricorrente tenuta al versamento del raddoppio del contributo unificato, nonostante essa fosse munita dell'esenzione per redditi rispetto) al versamento del contributo stesso; 8. anche tale motivo è inammissibile in quanto questa S.C. ha già ritenuto e va qui confermato, che «la declaratoria della sussisterqa dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ev art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione detintegrale rigetto, inammLs-sibilita o improcedibilità dell'impugnaione, non ha natura di condanna - 11011 riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la ,finv,zione di dgevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestafzione nelle competenti sedi da parte dell'amministraione ovvero del prii'ato, ma non può jo- rmare oggetto di impugnazione» (C. 11116/2020; C. 27131/2020; (. 29424/2019), derivando da ciò altresì b possibilità che l'attestazione sia formulata condizionatamente all'effettiva debenza del contributo stesso (C., SU, 4315/2020); 9. il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile; 10. è invece fondato il rilievo, sollecitato con la memoria finale, in ordine alla tardività del controricorso della \sl, in quanto il ricorso per cassazione fu notificato il 10.1.2020 ed il controricorso è stato posto in notifica e notificato telematicamente il 10.3.2020 e dunque oltre il termine complessivo di quaranta giorni di cui all'art. 370, co. 1, c.p.c., il che comporta l'inammissibilità del controricorso e in definitiva, in Ric. 2020 n. 01845 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- assenza di valida attività difensiva, impone di nulla disporre rispetto al rimborso delle spese di lite a favore della parte vittoriosa; P.Q.M. ,a Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. li Presidente dott. ILi` ia I'„sposito , ( (,) [OSCURATO:PERSONA] 2 0 GEN 2022 02.7d, i L [OSCURATO:PERSONA]