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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 34465/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Varese, avverso la ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Varese il 12/09/2023 perché il difensore non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2.

Nel ricorso presentato dal suo difensore, Lacroce chiede l'annullamento della ordinanza, deducendo violazione della legge per avere la C rte d'appello trascurato che in realtà la elezione di domicilio risulta espressamente inserita nell'atto di appello con la formula «elettivamente domiciliato pressc lo studio dello scrivente difensore» (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia) e l'art.581 cod. proc. pen. non richiede che l'elezione di domicilio debba essere contenuta in un separato atto approntato specificamente a questo scopo.

Si osserva che questa interpretazione risulta ance aderente alla ratio della norma, che mira a un più rapido espletamento della notificazione del decreto di citazione a giudizio, assicurandone la recezione all'imputato presente nel primo grado di giudizio.

Si aggiunge che proprio questo è avvenuto nella fattispecie, perché l'ordinanza impugnata per cassazione è stato ritualmente notificata tramite p.e.c. all'imputato presso il suo difensore con la formula «elettivamente domiciliato» [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve rilevarsi che nel procedimento in corso l'atto di appello è stato sottoscritto soltanto dal difensore appellante con firma digitale e che — come rappresentato nello stesso ricorso per cassazione — contiene una elezione di domicilio nuova e non il rinvio a una precedente dichiarazione o elezione formulata nel corso del giudizio.

In altri termini, l'indicazione del domicilio (presso il difensore di fiducia) contenuta nell'atto di appello (sottoscritto soltanto dal difensore di fiducia) non mostra di provenire dall'imputato, mentre l'art. 162 cod. proc. pen. prescrive che la dichiarazione o elezione di domicilio sia «raccolta (...) con sottoscrizione autenticata da un notaio, da persona autorizzata o dal difensore» come condizione di validità della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961).

Infatti, la dichiarazione o elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio e non surrogabile da una dichiarazione del difensore, sicché non può essere considerata come valida elezione di domicilio ex art. 162 cod. proc. pen. la mera indicazione del luogo di residenza dell'imputato, da questi non sottoscritta, contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore (Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247), perché in questo caso manca — come nella fattispecie in esame — una manifestazione di volontà dell'imputato circa la scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la correlata consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180).3.

Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla sua inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Varese, avverso la ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Varese il 12/09/2023 perché il difensore non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore, Lacroce chiede l'annullamento della ordinanza, deducendo violazione della legge per avere la C rte d'appello trascurato che in realtà la elezione di domicilio risulta espressamente inserita nell'atto di appello con la formula «elettivamente domiciliato pressc lo studio dello scrivente difensore» (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia) e l'art.581 cod. proc. pen. non richiede che l'elezione di domicilio debba essere contenuta in un separato atto approntato specificamente a questo scopo. Si osserva che questa interpretazione risulta ance aderente alla ratio della norma, che mira a un più rapido espletamento della notificazione del decreto di citazione a giudizio, assicurandone la recezione all'imputato presente nel primo grado di giudizio. Si aggiunge che proprio questo è avvenuto nella fattispecie, perché l'ordinanza impugnata per cassazione è stato ritualmente notificata tramite p.e.c. all'imputato presso il suo difensore con la formula «elettivamente domiciliato» [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi che nel procedimento in corso l'atto di appello è stato sottoscritto soltanto dal difensore appellante con firma digitale e che — come rappresentato nello stesso ricorso per cassazione — contiene una elezione di domicilio nuova e non il rinvio a una precedente dichiarazione o elezione formulata nel corso del giudizio. In altri termini, l'indicazione del domicilio (presso il difensore di fiducia) contenuta nell'atto di appello (sottoscritto soltanto dal difensore di fiducia) non mostra di provenire dall'imputato, mentre l'art. 162 cod. proc. pen. prescrive che la dichiarazione o elezione di domicilio sia «raccolta (...) con sottoscrizione autenticata da un notaio, da persona autorizzata o dal difensore» come condizione di validità della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961). Infatti, la dichiarazione o elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio e non surrogabile da una dichiarazione del difensore, sicché non può essere considerata come valida elezione di domicilio ex art. 162 cod. proc. pen. la mera indicazione del luogo di residenza dell'imputato, da questi non sottoscritta, contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore (Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247), perché in questo caso manca — come nella fattispecie in esame — una manifestazione di volontà dell'imputato circa la scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la correlata consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180).3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla sua inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle