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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 19674/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento dei fatti con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente generiche e reiterative di prospettazioni alternative; ritenuto che il reato ascritto al Martinese non era prescritto alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, con conseguente irrilevanza della prescrizione maturata successivamente, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento dei fatti con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente generiche e reiterative di prospettazioni alternative; ritenuto che il reato ascritto al Martinese non era prescritto alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, con conseguente irrilevanza della prescrizione maturata successivamente, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I