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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 03086/2023

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6597/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma , press o l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende , con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente- -contro- REGIONE CAMPANIA, in persona del sindaco p.t.; -[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 996/2021 della CORTE DI CASSAZIONE , depositatail 20 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 7/12/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con istanza ex artt. 287 e 391bis, cpc, depositata l’11.3.21, non notificata, [OSCURATO:PERSONA] chiese la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, depositata il 20.1.21, nella parte in cui erano state liquidate le spese di soccombenza a favore della Zekovic, e non a favore del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], stante la dichiarazione di quest’ultimo di esserne antistatario.

Conuna prima ordinanza interlocutoria depositata l’11 .

8. 2 1 , la Corte di Cassazione, rilevato che l’istanza in questione, unitamente alla proposta di accoglimento e al decreto di fissazione dell’udienza camerale, era stata notificata al solo difensore dell’istante e non anche alla Regione Campania, dispose il rinv io della causa all’udienza del 21.9.21, previa comunicazione della suddetta proposta e dell’ordinanza all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Regione Campania, contropartedell’istante nel giudizio nel quale era stata pronunciata l’ordinanza di cui si chiede la correzione.

Con successiva ordinanza interlocutoria pronunciata all’udienza camerale del 21.9.21, e depositata il 2.2.2022, questa Corte ha rilevato l’opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza, non sussistendo le condizioni per una decisione camerale ex art. 380bis.

Successivamente, in data 26.5.2022, la Zekovic ha depositato altra istanza di sollecita fissazione dell’udienza innanzi alla prima sezione civile.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione di errore materiale è fondata .

Anzitutto, va premesso che tale istanza è stata comunicata anche alla Regione Campania, parte ricorrente nel giudizio deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata il 21.1.21, oggetto della richiesta di correzione.

Al riguardo, va osservato che la presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso(Cass., n. 30651/19).

Inoltre, il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un tertium genus di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio(Cass., n. 17565/22).

Nel caso concreto, all’istanza originaria è seguita la comunicazione di cancelleria della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, per cui il contraddittorio è stato integrato.

Detto ciò, va rilevato che con l’ordinanza impugnata furono liquidate le spese di lite a favore dell’istante e non invece a favore del suo difensore, che ne aveva chiesto l’attribuzione quale procuratore antistatario per dichiarazione contenuta nel controricorso; tale omissione concretizza certo un errore materiale frutto di una semplice svista(Sez.

U , n. 31033 del 27/11/2019).

Pertanto, il dispositivo della suddetta ordinanza va corretto nel senso richiesto.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n.996/2021, depositata il 20 gennaio 2021, nella parte in cui ove leggesi “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di euro 5200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%”, deve leggersi ed intendersi “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di euro 5200,00, di cui 200 per esborsi, a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%”.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6597/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma , press o l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende , con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente- -contro- REGIONE CAMPANIA, in persona del sindaco p.t.; -[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 996/2021 della CORTE DI CASSAZIONE , depositatail 20 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 7/12/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con istanza ex artt. 287 e 391bis, cpc, depositata l’11.3.21, non notificata, [OSCURATO:PERSONA] chiese la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, depositata il 20.1.21, nella parte in cui erano state liquidate le spese di soccombenza a favore della Zekovic, e non a favore del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], stante la dichiarazione di quest’ultimo di esserne antistatario. Conuna prima ordinanza interlocutoria depositata l’11 . 8. 2 1 , la Corte di Cassazione, rilevato che l’istanza in questione, unitamente alla proposta di accoglimento e al decreto di fissazione dell’udienza camerale, era stata notificata al solo difensore dell’istante e non anche alla Regione Campania, dispose il rinv io della causa all’udienza del 21.9.21, previa comunicazione della suddetta proposta e dell’ordinanza all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Regione Campania, contropartedell’istante nel giudizio nel quale era stata pronunciata l’ordinanza di cui si chiede la correzione. Con successiva ordinanza interlocutoria pronunciata all’udienza camerale del 21.9.21, e depositata il 2.2.2022, questa Corte ha rilevato l’opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza, non sussistendo le condizioni per una decisione camerale ex art. 380bis. Successivamente, in data 26.5.2022, la Zekovic ha depositato altra istanza di sollecita fissazione dell’udienza innanzi alla prima sezione civile. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione di errore materiale è fondata . Anzitutto, va premesso che tale istanza è stata comunicata anche alla Regione Campania, parte ricorrente nel giudizio deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata il 21.1.21, oggetto della richiesta di correzione. Al riguardo, va osservato che la presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso(Cass., n. 30651/19). Inoltre, il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un tertium genus di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio(Cass., n. 17565/22). Nel caso concreto, all’istanza originaria è seguita la comunicazione di cancelleria della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, per cui il contraddittorio è stato integrato. Detto ciò, va rilevato che con l’ordinanza impugnata furono liquidate le spese di lite a favore dell’istante e non invece a favore del suo difensore, che ne aveva chiesto l’attribuzione quale procuratore antistatario per dichiarazione contenuta nel controricorso; tale omissione concretizza certo un errore materiale frutto di una semplice svista(Sez. U , n. 31033 del 27/11/2019). Pertanto, il dispositivo della suddetta ordinanza va corretto nel senso richiesto. P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n.996/2021, depositata il 20 gennaio 2021, nella parte in cui ove leggesi “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di euro 5200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%”, deve leggersi ed intendersi “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di euro 5200,00, di cui 200 per esborsi, a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%”. Così deciso
Decreto Cassazione n. 03086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris