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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 05614/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3707-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3569/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo di D'[OSCURATO:PERSONA], amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 9.7.2019 del Tribunale di Rimini dichiarativa del fallimento della Edera su iniziativa del P.M. su iniziativa del pubblico ministero.

Avverso questa sentenza il D'Amico, in proprio e quale amministratore della società, propone ricorso per cassazione, notificato al curatore del [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge fall., per non avere i giudici di merito rilevato che il fallimento non poteva essere dichiarato per il decorso del termine perentorio di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, in data 22 dicembre 2016, non essendovi prova della continuazione dell'attività e dell'iscrizione della società in Albania.

Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione introdotta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo stata trattata dalla Corte d'appello e non precisandosi nel motivo se e in quale momento sia stata introdotta nel giudizio di merito.

Inoltre, essa postula accertamenti di fatto inesigibili dalla Corte di legittimità, in ordine alla verifica di circostanze — che renderebbero inapplicabile l'art.10 legge fall. — inerenti al contestato trasferimento all'estero della sede sociale e alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'impresa Cass. n. 10793 del 2018 e n. 43 del 2017, con riferimento ai casi in cui la cancellazione della società venga effettuata Ric. 2020 n. 03707 sez.

M1 - ud. 14-01-2022 -2- in conseguenza del trasferimento all'estero della sede e, quindi, sull'assunto che la società continui l'esercizio dell'impresa sia pure in un altro Stato).

Il secondo motivo, che denuncia violazione del principio del contraddittorio per non avere ricevuto la notifica del ricorso per fallimento, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

La Corte bolognese, rilevando la regolarità della notifica dell'istanza di fallimento all'indirizzo di posta elettronica della società risultante dal registro delle imprese, ha fatto lineare applicazione del principio — dal quale non vi è ragione di discostarsi — secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, 1.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa e in precedenza comunicato al registro delle imprese (cfr. Cass. n. 602 e 23728 del 2017, n. 3443 del 2020).

Il ricorrente non ha dedotto (né provato in sede di merito) l'erroneità del predetto indirizzo, né che questo fosse inattivo, avendo al contrario ammesso che era attivo, seppur «casualmente».

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 03707 sez.

M1 - ud. 14-01-2022 -3- contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3707-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3569/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo di D'[OSCURATO:PERSONA], amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 9.7.2019 del Tribunale di Rimini dichiarativa del fallimento della Edera su iniziativa del P.M. su iniziativa del pubblico ministero. Avverso questa sentenza il D'Amico, in proprio e quale amministratore della società, propone ricorso per cassazione, notificato al curatore del [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge fall., per non avere i giudici di merito rilevato che il fallimento non poteva essere dichiarato per il decorso del termine perentorio di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, in data 22 dicembre 2016, non essendovi prova della continuazione dell'attività e dell'iscrizione della società in Albania. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione introdotta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo stata trattata dalla Corte d'appello e non precisandosi nel motivo se e in quale momento sia stata introdotta nel giudizio di merito. Inoltre, essa postula accertamenti di fatto inesigibili dalla Corte di legittimità, in ordine alla verifica di circostanze — che renderebbero inapplicabile l'art.10 legge fall. — inerenti al contestato trasferimento all'estero della sede sociale e alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'impresa Cass. n. 10793 del 2018 e n. 43 del 2017, con riferimento ai casi in cui la cancellazione della società venga effettuata Ric. 2020 n. 03707 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -2- in conseguenza del trasferimento all'estero della sede e, quindi, sull'assunto che la società continui l'esercizio dell'impresa sia pure in un altro Stato). Il secondo motivo, che denuncia violazione del principio del contraddittorio per non avere ricevuto la notifica del ricorso per fallimento, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte bolognese, rilevando la regolarità della notifica dell'istanza di fallimento all'indirizzo di posta elettronica della società risultante dal registro delle imprese, ha fatto lineare applicazione del principio — dal quale non vi è ragione di discostarsi — secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, 1.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa e in precedenza comunicato al registro delle imprese (cfr. Cass. n. 602 e 23728 del 2017, n. 3443 del 2020). Il ricorrente non ha dedotto (né provato in sede di merito) l'erroneità del predetto indirizzo, né che questo fosse inattivo, avendo al contrario ammesso che era attivo, seppur «casualmente». Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 03707 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -3- contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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