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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18478/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte di appello di Milano.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA])

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l'imputato incolpava [OSCURATO:PERSONA], pur sapendolo innocente, di avere contraffatto - compilandoli arbitrariamente mediante l'inserimento dei propri dati personali, delle date di emissione e di scadenza e degli importi pari ad euro 15.000 e 15.500 e portandole all'incasso - due cambiali, che sarebbero state al [OSCURATO:PERSONA] consegnate in bianco e a mero titolo di garanzia.

Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa e del padre della stessa, nonché sulla consulenza tecnica redatta dal perito grafico nell'ambito del procedimento civile, la quale concludeva per l'autenticità delle sottoscrizioni del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Prima di sporgere denuncia contro il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito incarico alla dottoressa Monti affinché valutasse la eventuale difformità tra la sua firma e quella apposta sulle cambiali incriminate.

Solo all'esito della relazione della propria consulente, egli si era convinto a sporgere denuncia contro [OSCURATO:PERSONA] per la falsificazione delle cambiali.

Tale dato non può non essere tenuto in considerazione.

2.2. Violazione di legge in ordine al momento della consumazione del reato di calunnia.

I giudici di merito non hanno correttamente individuato il momento consumativo del reato.

Nel capo di imputazione viene indicata la data del 1 aprile 2016, quando, in realtà, la denuncia è stata sporta il 29 marzo 2014.

Tale errore ha portato al mancato vaglio da parte della Corte distrettuale della prescrizione del reato.

2.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante in primo grado sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, e alla mancata riduzione della pena a seguito della revoca della costituzione di parte civile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Il primo motivo è generico.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che non ha ignorato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza del conferimento dell'incarico da parte dell'imputato al consulente, prima di sporgere denuncia, ma, coerentemente, l'ha ritenuta ininfluente in quanto la consapevolezza dell'innocenza della persona offesa derivava, in ogni caso, dall'avere sottoscritto le cambiali. 3.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, se è vero che il tempus commissi delicti deve individuarsi alla data del 29 marzo 2014, la prescrizione del reato è, comunque, maturata, tenendo conto della sospensione COVID, a dicembre 2021, dunque in data successiva alla pronuncia della sentenza da parte della Corte d'appello in data 30 aprile 2021.

4. Non devoluto in appello, e, comunque, generico, il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sul punto.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, da quantificare in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'imputato incolpava [OSCURATO:PERSONA], pur sapendolo innocente, di avere contraffatto - compilandoli arbitrariamente mediante l'inserimento dei propri dati personali, delle date di emissione e di scadenza e degli importi pari ad euro 15.000 e 15.500 e portandole all'incasso - due cambiali, che sarebbero state al [OSCURATO:PERSONA] consegnate in bianco e a mero titolo di garanzia. Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa e del padre della stessa, nonché sulla consulenza tecnica redatta dal perito grafico nell'ambito del procedimento civile, la quale concludeva per l'autenticità delle sottoscrizioni del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Prima di sporgere denuncia contro il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito incarico alla dottoressa Monti affinché valutasse la eventuale difformità tra la sua firma e quella apposta sulle cambiali incriminate. Solo all'esito della relazione della propria consulente, egli si era convinto a sporgere denuncia contro [OSCURATO:PERSONA] per la falsificazione delle cambiali. Tale dato non può non essere tenuto in considerazione. 2.2. Violazione di legge in ordine al momento della consumazione del reato di calunnia. I giudici di merito non hanno correttamente individuato il momento consumativo del reato. Nel capo di imputazione viene indicata la data del 1 aprile 2016, quando, in realtà, la denuncia è stata sporta il 29 marzo 2014. Tale errore ha portato al mancato vaglio da parte della Corte distrettuale della prescrizione del reato. 2.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante in primo grado sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, e alla mancata riduzione della pena a seguito della revoca della costituzione di parte civile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo è generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che non ha ignorato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza del conferimento dell'incarico da parte dell'imputato al consulente, prima di sporgere denuncia, ma, coerentemente, l'ha ritenuta ininfluente in quanto la consapevolezza dell'innocenza della persona offesa derivava, in ogni caso, dall'avere sottoscritto le cambiali. 3.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, se è vero che il tempus commissi delicti deve individuarsi alla data del 29 marzo 2014, la prescrizione del reato è, comunque, maturata, tenendo conto della sospensione COVID, a dicembre 2021, dunque in data successiva alla pronuncia della sentenza da parte della Corte d'appello in data 30 aprile 2021. 4. Non devoluto in appello, e, comunque, generico, il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sul punto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, da quantificare in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della
Sentenza Cassazione n. 18478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris