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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 35691/2023

Testo disponibile della fonte

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te SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MESSINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, investito della richiesta di sequestro preventivo della somma di 13.030,27 euro depositata sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] - indagato del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. per avere senza diritto fatto accesso nella corrispondenza mail della persona offesa ed utilizzato i dati ivi contenuti per procurarsi un ingiusto profitto attraverso l'esecuzione in suo favore di un'operazione di bonifico Home banking, in realtà destinata in favore di altro soggetto - ha applicato la misura 995) reale ed ha contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il giudice competente, individuato nel Tribunale di Modena, città in cui aveva sede l'agenzia in cui l'indagato aveva aperto il conto corre beneficiario del bonifico. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, investito della richiesta di rinnovazione della misura cautelare reale, ha sollevato conflitto negativo di competenza dinnanzi a questa Corte.

Al riguardo osserva che il reato contestato rientra, ai sensi dell'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., nella competenza funzionale del pubblico ministero del Tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice territorialmente competente.

3. Con memoria tempestivamente trasmessa la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen.

Sussiste, in particolare, una situazione di stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina contestualmente all'emissione della misura si è dichiarato incompetente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen. mentre il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, cui sono stati trasmessi gli atti per provvedere ai sensi dell'art. 312 cod. proc. pen., ha, a sua volta, declinato la cognizione del procedimento non pronunziandosi sulla rinnovazione della misura cautelare, ma sollevando la questione di competenza con la denunzia del conflitto negativo (Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, conflitto di competenza G.i.p.

Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 28580 de 10/09/2020, G., Rv. 2 279727; Sez. 1, n. 39874 del 3/10/2012, conflitto di competenza in proc.

Connmisso e altri, Rv. 253693).

2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

2.1. Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, -bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 - 01).

Come il delitto di truffa, quello di frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Vizcaimo, Rv. 268252 - Olpez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 - dep. 14/12/1999, P.m. e [OSCURATO:PERSONA] F, Rv. 214942; Sez.1,Sentenza n. 46101 del 2014) sicché qualora il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, anche il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284424 - 01)

2.2. Nel caso in esame, risultando dall'imputazione provvisoria che il primo conto corrente sul quale sonÌo confluite le somme a seguito del bonifico on line è stato acceso il 9 maggio 2022 presso l'Agenzia della Banca [OSCURATO:PERSONA] Paribas di Modena, l'autorità giudiziaria territorialmente competente, come correttamente osservato dal Giudice che ha sollevato il conflitto, deve essere individuata, a mente dell'art. 51, co4 3-quinquies, cod. proc. pen., nel Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, quindi nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, cui gli atti devono essere trasmessi.

A tale soluzione non osta la circostanza che il giudice individuato come competente sia un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 - 01). o P.Q.M.

P • :5;; Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di BQoga i.• dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 8 settembr 249-2-1-7-2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MESSINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, investito della richiesta di sequestro preventivo della somma di 13.030,27 euro depositata sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] - indagato del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. per avere senza diritto fatto accesso nella corrispondenza mail della persona offesa ed utilizzato i dati ivi contenuti per procurarsi un ingiusto profitto attraverso l'esecuzione in suo favore di un'operazione di bonifico Home banking, in realtà destinata in favore di altro soggetto - ha applicato la misura 995) reale ed ha contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il giudice competente, individuato nel Tribunale di Modena, città in cui aveva sede l'agenzia in cui l'indagato aveva aperto il conto corre beneficiario del bonifico. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, investito della richiesta di rinnovazione della misura cautelare reale, ha sollevato conflitto negativo di competenza dinnanzi a questa Corte. Al riguardo osserva che il reato contestato rientra, ai sensi dell'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., nella competenza funzionale del pubblico ministero del Tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice territorialmente competente. 3. Con memoria tempestivamente trasmessa la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen. Sussiste, in particolare, una situazione di stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina contestualmente all'emissione della misura si è dichiarato incompetente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen. mentre il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, cui sono stati trasmessi gli atti per provvedere ai sensi dell'art. 312 cod. proc. pen., ha, a sua volta, declinato la cognizione del procedimento non pronunziandosi sulla rinnovazione della misura cautelare, ma sollevando la questione di competenza con la denunzia del conflitto negativo (Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, conflitto di competenza G.i.p. Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 28580 de 10/09/2020, G., Rv. 2 279727; Sez. 1, n. 39874 del 3/10/2012, conflitto di competenza in proc. Connmisso e altri, Rv. 253693). 2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. 2.1. Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, -bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 - 01). Come il delitto di truffa, quello di frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Vizcaimo, Rv. 268252 - Olpez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 - dep. 14/12/1999, P.m. e [OSCURATO:PERSONA] F, Rv. 214942; Sez.1,Sentenza n. 46101 del 2014) sicché qualora il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, anche il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284424 - 01) 2.2. Nel caso in esame, risultando dall'imputazione provvisoria che il primo conto corrente sul quale sonÌo confluite le somme a seguito del bonifico on line è stato acceso il 9 maggio 2022 presso l'Agenzia della Banca [OSCURATO:PERSONA] Paribas di Modena, l'autorità giudiziaria territorialmente competente, come correttamente osservato dal Giudice che ha sollevato il conflitto, deve essere individuata, a mente dell'art. 51, co4 3-quinquies, cod. proc. pen., nel Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, quindi nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, cui gli atti devono essere trasmessi. A tale soluzione non osta la circostanza che il giudice individuato come competente sia un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 - 01). o P.Q.M. P • :5;; Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di BQoga i.• dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 8 settembr 249-2-1-7-2
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