CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 1976
Cassazione n. 25217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1976 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con l'ordinanza in data 01/10/2021 dichiarava inammissibile de plano l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste e divenuta irrevocabile in data 9 Febbraio 2021, in forza della quale l'istante era dichiarato responsabile di tutti i reati ascrittigli di tentata estorsione ed altro e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La corte territoriale rilevava che non erano ravvisabili gli invocati presupposti di cui all'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. per. ritenendo l'inattendibilità dei testi dedotti dalla difesa e, quindi, l'inidoneità della "nuova prova" a scalfire la rappresentazione dei fatti di cui alla sentenza passata in cosa giudicata nonchè l'inammissibile introduzione di una consulenza tecnica di parte, tesa a porre in crisi la ricostruzione dei fatti in merito alla localizzazione dell'interessato al momento del delitto, mediante verifica dell'aggancio del cellulare del condannato alle celle relative ai luoghi in cui si è consumato il reato, ritenendo che la stessa non costituisse "prova nuova" in quanto riproposizione di prova già in atti ma espletata secondo differenti metodiche, e comunque, per i relativi esiti, inidonea a disarticolare l'apparato motivazionale della sentenza definitiva. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo, con due motivi articolati in più censure - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti idonei a legittimare la richiesta di revisione. Lamenta che la Corte di appello di Bologna del tutto apoditticamente, avevano affermato la irrilevanza del nuovo apporto probatorio e, sostanzialmente, aveva operato una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, precludendo del tutto alla difesa la possibilità di dimostrare la fondatezza delle richieste. Evidenzia che i giudici di merito, anche incorrendo in palesi travisamenti della prova per omissione, avevano valutato i nuovi elementi di prova testimoniale senza porli in debita correlazione con il materiale probatorio già in atti, non considerando la valenza della nuova prova certamente idonea a fare emergere le incongruenze nella ricostruzione dei fatti sulle quali si era basata la pronunzia di condanna. Osserva che quanto alla consulenza tecnica il tribunale, nell' affermare che nessun nuovo metodo scientifico era posto a sostegno della stessa e che la stessa aveva finito per valutare fatti già presenti ed esaminati in sede istruttoria, non aveva considerato che la giurisprudenza di legittimità più recente ammette la possibilità di revisione sulla base di una consulenza che valuti fatti già presi inconsiderazione purchè in forza di metodologie nuove e che la consulenza in esame presentava caratteri di novità in quanto: consentiva di accertare l' area di localizzazione dell' utenza telefonica sulla base delle modalità di funzionamento del ripetitore e, quindi, la direzione delle antenne settoriali e l' intensità della portata radio del dispositivo; non era stata utilizzata nel processo di cognizione ove la localizzazione era stata effettuata solamente mediante il posizionamento geografico del ripetitore; garantiva la possibilità di raggiungere risultati più adeguati ed affidabili rispetto all' individuazione eseguita mediante il posizionamento del ripetitore. Osserva, ancora, che era del tutto erronea l'affermazione secondo cui la nuova consulenza aveva vagliato dati già presenti e già presi in considerazione dai giudici e che la corte di appello, nell' evidenziare che gli elementi emergenti dalla consulenza non smentivano le risultanze del processo aveva effettuato una anticipazione del giudizio sulla concreta idoneità della prova nuova a sovvertire il giudicato.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta in data 01/03/2022 con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso rilevando che la corte di appello aveva ritenuto inammissibile l'istanza di revisione facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia in tema di "nova". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva la Corte che caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di 7 revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Da tali premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477). La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso). Al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza risulta necessario provvedere ad una kei comparazione tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione. Secondo quanto è dato desumere dagli atti, i giudici di merito sono pervenuti all' affermazione della penale responsabilità del Bitonti, per il reato di concorso in estorsione consumata e tentata nonché incendio doloso, sulla scorta di un compendio probatorio costituito da: 1) l' aggancio dell' utenza cellulare del Bitonti ove si trovava la villetta incendiata la sera dei fatti fra il 28/29 dicembre 2021; 2) le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; 3) il contenuto di alcune conversazioni telefoniche captate. Questi dati probatori sono contrastati dalla difesa del ricorrente, che mirava ad inficiare del tutto la portata dimostrativa del compendio attraverso le prove nuove dedotte nella istanza di revisione basate su prove scientifiche totalmente nuove, ovvero frutto di metodologie più evolute rispetto a quelle impiegate nel corso del giudizio nonché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] assunte in sede di indagini difensive nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Orbene ad avviso di questa Corte la motivazione del provvedimento impugnato non ha fatto buon governo della disposizione dell'art. 634 cod. proc. pen., procedendo alla valutazione delle nuove prove senza arrestarsi al richiesto giudizio di astratta idoneità di quelle prove nel determinare l'esito assolutorio dell'imputato ma, al contrario, diffondendosi sul tema della attendibilità ed affidabilità dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con verifica sulla concreta portata probatoria di ciascun dato indicato dalla difesa del condannato - ha operato una valutazione nel merito circa l'incidenza di quelle prove, in evidente contrasto con le caratteristiche che devono essere riscontrate per procedere, in assenza di contraddittorio, alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza. Per altro verso, l'ordinanza ha finito per escludere il carattere della novità della prova tecnica indicata, ritenendo che le differenti tecnologie e metodiche utilizzate nell'analisi del materiale raccolto (le risultanze del posizionamento dei cellulari) non costituissero altro che "rivisitazioni critiche" di dati già valutati. Un giudizio così espresso appare, tuttavia, viziato sia da errori quanto alla valutazione del carattere della novità delle prove dedotte sia per l'oggetto degli apprezzamenti condotti, sfociati nell'analisi di profili di merito. Come contestato dalla difesa la corte di appello ha finito per trascurare il fatto che la consulenza prodotta possedeva certamente il carattere della novità, in quanto pur trattandosi di mezzo di prova avente contenuto tecnico, lo stesso si caratterizzava per il ricorso a strumentazioni e metodi di analisi (la verifica dell' area di localizzazione dell' utenza telefonica sulla base delle modalità di funzionamento del ripetitore in relazione alla direzione delle antenne settoriali ed all' intensità della portata radio del dispositivo) differenti da quelle adottati all'epoca in cui erano state effettuate le verifiche del posizionamento del cellulare del Bitonti. E' stato affermato al riguardo che «ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili» (Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592); alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento alla diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali, quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460) o quando siano suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256599; Sez. 6, Sentenza n. 34531 del 04/07/2013, Mazzagatti, Rv. 256136). Per altro verso, come dedotto in ricorso alle pagg. 20/22, la corte di appello quanto a detto dato tecnico "nuovo" anzicché effettuare una verifica di irrilevanza rilevabile "ictu ocull" e senza necessità di approfonditi esami, ha finito per operare una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, pervenendo, peraltro, a delle conclusioni che non appaiono univocamente aderenti alla ricostruzione in fatto di cui alla sentenza di condanna. 3. La necessità di rinnovare, pertanto, l'intero giudizio di ammissibilità della proposta istanza di revisione implica l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio relativo alla fase rescindente (vedi, in proposito, Sez. 3, n. 43121 del 17/07/2019, Franco, Rv. 277176). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologn