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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00097/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27569/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 786/2016depositata il 02/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Desenzano effettuava un controllo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., società sanmarinese, esercente il commercio all’ingrosso di cartoleria.

Sulla scorta di un pvc del 28 settembre 2012 veniva emesso un avviso di accertamento nei confronti del subagente di commercio [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al recupero di Irpef, Iva e Irap, per l’anno d’imposta 2007.

Con separati atti di contestazione gli venivano irrogate sanzioni per le annualità 2007 e 2008, avuto riguardo a ritenute non versate.

I distinti ricorsi presentati dal contribuente venivano riuniti e accolti dalla CTP di Grosseto.

La CTR della Toscana accoglieva, invece, il gravame erariale.

Il ricorso per cassazione del Caselli è affidato a due motivi.

Resiste l’Agenzia con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il contribuente assume la violazione dell’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso che le prestazioni rese dal Caselli costituissero servizi di intermediazione resi dal subagente in favore dell’agente generale [OSCURATO:SOCIETA] s.a., soggetto estero, escluse dal campo di applicazione dell’IVA, in ragione della normativa vigente.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR trascurato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione e le prove fornite dall’odierno ricorrente.

Il primo motivonon coglie nel segno e va disatteso.

La CTR, nel reputare legittimo il recupero della maggiore Iva dovuta, ha accertato in fatto che la complessa organizzazione di [OSCURATO:SOCIETA] s.a. si articolava precipuamente in Italia e che il contribuente [OSCURATO:PERSONA], in quanto subagente, interagiva in via esclusiva con gli agenti dislocati in Italia di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., non già direttamente con quest’ultima.

In buona sostanza, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]’interponeva un diaframma operativo, dal momento che il primo Caselli non interloquiva con l’ente sanmarinese, ma nel proprio ruolo di subagente, si interfacciava con gli agenti facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – come accertato in fatto dalla CTR – costituiva “la monomandataria italiana della [OSCURATO:SOCIETA] s.a.”.

In altri termini, l’ente che gestiva gli agenti deputati a commerciare i prodotti di carta e cartone di Karnal s.a. e che rappresentava il supporto logistico di quest’ultima, era, secondo quanto acclarato in sentenza, un ente “italiano”.

Pertanto, l’attività del Caselli si è declinata in altrettanti rapporti intrattenuti con agenti che operavano, non in nome e/o per conto di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., ma sotto l’egida di K-Consulting, identificata in sentenza dalla CTR come “monomandataria italiana”, chiamata a gestire “direttamente” l’intero “complesso dei … rapporti economici” cui si correlavano le “provvigioni da corrispondere agli agenti”.

Consta, in definitiva, in sentenza un chiaro accertamento sull’italianità della monomandataria e sul fatto che la sua sede e la sua organizzazione fossero ubicate in Italia.

Questo profilo accertato in sentenza non è aggredito dal ricorso per cassazione.

La censura, pertanto, non è attinente al decisum, in quanto non intercetta la ragione del trattamento fiscale riservato dall’erario alla posizione del subagente [OSCURATO:PERSONA].

L’impugnazione di legittimità non coglie, in ultima analisi, la ratio della decisione di accoglimento del gravame dell’Agenzia, che attiene ad un profilo di “territorialità”, rappresentato dall’ubicazione in Italia della sede della monomandataria K-Consulting, chiamata a governare i rapporti con agenti di commercio a loro volta operanti nel territorio italiano.

La circostanza che la complessa organizzazione di ricerca della clientela dei beni prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] s.a. fosse gestita in Italia da un soggetto distinto da essa e avente la propria sede in territorio italiano pone, d’altronde, la sentenza al riparo da tutte le censure esposte in ricorso.

Il secondo motivoè inammissibile.

La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi.

Mette in conto evidenziare che “in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27569/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 786/2016depositata il 02/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Desenzano effettuava un controllo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., società sanmarinese, esercente il commercio all’ingrosso di cartoleria. Sulla scorta di un pvc del 28 settembre 2012 veniva emesso un avviso di accertamento nei confronti del subagente di commercio [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al recupero di Irpef, Iva e Irap, per l’anno d’imposta 2007. Con separati atti di contestazione gli venivano irrogate sanzioni per le annualità 2007 e 2008, avuto riguardo a ritenute non versate. I distinti ricorsi presentati dal contribuente venivano riuniti e accolti dalla CTP di Grosseto. La CTR della Toscana accoglieva, invece, il gravame erariale. Il ricorso per cassazione del Caselli è affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il contribuente assume la violazione dell’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso che le prestazioni rese dal Caselli costituissero servizi di intermediazione resi dal subagente in favore dell’agente generale [OSCURATO:SOCIETA] s.a., soggetto estero, escluse dal campo di applicazione dell’IVA, in ragione della normativa vigente. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR trascurato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione e le prove fornite dall’odierno ricorrente. Il primo motivonon coglie nel segno e va disatteso. La CTR, nel reputare legittimo il recupero della maggiore Iva dovuta, ha accertato in fatto che la complessa organizzazione di [OSCURATO:SOCIETA] s.a. si articolava precipuamente in Italia e che il contribuente [OSCURATO:PERSONA], in quanto subagente, interagiva in via esclusiva con gli agenti dislocati in Italia di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., non già direttamente con quest’ultima. In buona sostanza, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]’interponeva un diaframma operativo, dal momento che il primo Caselli non interloquiva con l’ente sanmarinese, ma nel proprio ruolo di subagente, si interfacciava con gli agenti facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – come accertato in fatto dalla CTR – costituiva “la monomandataria italiana della [OSCURATO:SOCIETA] s.a.”. In altri termini, l’ente che gestiva gli agenti deputati a commerciare i prodotti di carta e cartone di Karnal s.a. e che rappresentava il supporto logistico di quest’ultima, era, secondo quanto acclarato in sentenza, un ente “italiano”. Pertanto, l’attività del Caselli si è declinata in altrettanti rapporti intrattenuti con agenti che operavano, non in nome e/o per conto di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., ma sotto l’egida di K-Consulting, identificata in sentenza dalla CTR come “monomandataria italiana”, chiamata a gestire “direttamente” l’intero “complesso dei … rapporti economici” cui si correlavano le “provvigioni da corrispondere agli agenti”. Consta, in definitiva, in sentenza un chiaro accertamento sull’italianità della monomandataria e sul fatto che la sua sede e la sua organizzazione fossero ubicate in Italia. Questo profilo accertato in sentenza non è aggredito dal ricorso per cassazione. La censura, pertanto, non è attinente al decisum, in quanto non intercetta la ragione del trattamento fiscale riservato dall’erario alla posizione del subagente [OSCURATO:PERSONA]. L’impugnazione di legittimità non coglie, in ultima analisi, la ratio della decisione di accoglimento del gravame dell’Agenzia, che attiene ad un profilo di “territorialità”, rappresentato dall’ubicazione in Italia della sede della monomandataria K-Consulting, chiamata a governare i rapporti con agenti di commercio a loro volta operanti nel territorio italiano. La circostanza che la complessa organizzazione di ricerca della clientela dei beni prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] s.a. fosse gestita in Italia da un soggetto distinto da essa e avente la propria sede in territorio italiano pone, d’altronde, la sentenza al riparo da tutte le censure esposte in ricorso. Il secondo motivoè inammissibile. La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi. Mette in conto evidenziare che “in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura esposta in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 00097/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris