CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.57/2022 depositata il 18 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso peril rigetto del ricorso;uditi l‘avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avvocatoPAOLO COLOMBO per la controricorrente;1. Con citazione notificata il 30/11/2016 [OSCURATO:PERSONA] e MazzaMarcello convenivano avanti al Tribunale di Udine la rispettivafiglia e sorella, [OSCURATO:PERSONA], cui imputavano di aver commessoripetute lesioni dei loro diritti di coeredi e nei confronti della qualeproponevano varie domande legate alla successione ereditariadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre diSabrina e Marcello, deceduto a Udine il 4 febbraio 2008. Inparticolare, gli attori deducevano che la successione era regolatada un testamento olografo in forza del quale il de cuius avevainteso lasciare alla moglie [OSCURATO:PERSONA] quanto le sarebbespettato per legge, alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la casa di via Moggio aUdine ed al figlio Marcello l’appartamento sempre sito a Udine,mentre lo studio ed il relativo contenuto sarebbero stati divisi inparti uguali tra i figli.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano che il Tribunaleaccertasse che la successione era regolata dal testamentoolografo datato 4/11/2004; che la donazione alla figlia Sabrinadella casa di via Moggio, intervenuta con atto del 18 luglio delRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -2-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/20262005 (dopo il testamento ma prima dell’apertura dellasuccessione) ledeva la quota di legittima degli attori stessi edandava ridotta; che il Tribunale procedesse allo scioglimento dellacomunione, dividendo i beni secondo le quote, attribuendo aciascuno di loro un quarto del compendio ed attribuendo a MazzaMarcello la nuda proprietà dell’appartamento in via Ortigara,ponendo a carico della figlia [OSCURATO:PERSONA] tutti i necessari conguagli;che fosse ordinato alla figlia il rendiconto relativo alle operazionieffettuate sui conti correnti dei quali il de cuius era anche solocointestatario, con condanna alla restituzione delle sommeprelevate, in relazione alle quote successorie, ove detteoperazioni fossero state poste in essere in assenza di delega,accertando altresì che le somme ed i titoli formalmentecointestati erano in realtà del de cuius.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] e replicava, in merito ai prelievi, chenon si trattava di somme di proprietà del padre ma di due trustdel Liechtenstein, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deiquali asseriva di essere stata nominata beneficiaria dalla lorofondatrice, la cittadina austriaca [OSCURATO:PERSONA], mentre ilpadre sarebbe stato un mero procuratore dei predetti trust.Quanto alle vicende immobiliari, obiettava che il valore del benericevuto in donazione (per il quale si era accollata anche il mutuocontratto dal padre in occasione dell’acquisto) era statoaccresciuto dalle migliorie che essa stessa aveva apportato,sicché il valore della donazione era di soli euro 114.500, e cheera piuttosto lei ad aver subito una lesione di legittima per effettodi altre donazioni che il de cuius aveva disposto in favore dellaRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -3-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026moglie, di talché doveva essere la madre a reintegrare la lesionesubita dalla figlia.Il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree ed ha accoltol’azione di riduzione proposta dalla convenuta per la lesione dellapropria quota di legittima. In particolare, il giudice di primo gradoha rilevato, non solo che il contenuto del testamento andavaqualificato come divisione testamentaria in ragione delle singoleera aperta sui soli beni non compresi nel testamento, ma ancheche due dei conti dai quali [OSCURATO:PERSONA] aveva attinto lamaggior parte del denaro non erano mai entrati nell’asseereditario, essendo effettivamente riconducibili ai trust di cui lastessa sarebbe stata designata infine come beneficiaria.Con riferimento alla donazione, in base ai risultati della CTU, ilTribunale, dopo aver stabilito che il suo valore era pari a quelloindicato dalla convenuta, avendo la stessa diritto a portare indeduzione le migliorie eseguite a proprie spese o dal di lei marito,ha imputato la donazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] alla quota diriserva ed a quella disponibile e ha quantificato in euro110.103,62 la lesione di legittima da lei subita, disponendo chefosse compensata con l’assegnazione alla convenuta delle duequote di cui i coeredi erano titolari sulla metà del terreno agricolocaduto in successione e con il versamento di euro 50.103,62 daparte di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza interponevano appello [OSCURATO:PERSONA] eMazza Marcello; resisteva all’appello [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -4-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d’Appello di Trieste, nel respingere l’appello, haconfermato la sentenza impugnata e ha condannato gli appellantial pagamento delle spese di lite.In particolare, la Corte ha affermato che le somme giacenti sulconto Unicredit n. 40103471 non erano di proprietà del de cuius enon potevano quindi cadere in successione, essendo statoviceversa dimostrato documentalmente che tali sommeprovenissero dalla vendita di alcuni immobili dei trust Integra RegTrust e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice di merito MazzaMario sarebbe stato mero procuratore o comunque gestore, manon beneficiario. Al contrario, le prove assunte in primo gradodimostravano che la fondatrice dei trust avesse designato qualeloro beneficiaria [OSCURATO:PERSONA].In merito, poi, alla valutazione del patrimonio immobiliare, ilgiudice del gravame ha ritenuto che le stime operate dalconsulente tecnico d’ufficio fossero congrue, facendo sul puntopropria la motivazione resa dal giudice di primo grado.Con riferimento, invece, alle risultanze del CTU, i giudici d’appellohanno reputato di dover condividere le valutazioni operate dalTribunale, rilevando che gli stessi attori avevano riconosciuto, condichiarazioni di natura confessoria, l’entità delle migliorie che ladonataria aveva portato in deduzione al valore dell’immobile,deduzione per la quale era sufficiente che quei miglioramenti nonfossero stati pagati dal de cuius.Infine, la Corte ha rilevato come la volontà di [OSCURATO:PERSONA],espressa nell’atto di donazione, fosse quella di dispensare la figliasia dall’obbligo della collazione sia da quello dell’imputazione, ditalché l’atto di liberalità non aveva comportato alcuna lesione diRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -5-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026legittima mentre erano state piuttosto le disposizionitestamentarie e le donazioni di denaro avvenute in favore diAiello Letizia a ledere la quota di riserva della convenuta, cheaveva perciò diritto di veder riparata tale lesione nella misura giàliquidata dal Tribunale.3. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso AielloLetizia e [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a dodici motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2,3, 6, 7, 8, 11 della Convenzione dell’Aja dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 1823 e2967 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché lanullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver laCorte affermato, con motivazione assente o contraddittoria,l’esistenza e la riconoscibilità nell’ordinamento giuridico italiano diIntegra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’appartenenza ad essidelle somme versate sul conto Unicredit n. 40103471 intestato aMazza Mario. Secondo i ricorrenti, la Corte, innanzitutto, avrebbeerrato nel ritenere che le somme giacenti sul detto conto esuccessivamente transitate sui conti della resistente nonappartenevano al de cuius data la natura del deposito di “conto digestione” dei trust.In particolare, il giudice del gravame avrebbe disatteso lanormativa convenzionale in quanto non avrebbe accertato qualefosse la legge applicabile ai due trust e, di conseguenza, omessoRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -6-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026ogni ricognizione circa la validità dei medesimi nell’ordinamentoitaliano, nonché circa le loro modalità operative e il ruolo che viavrebbero svolto i soggetti che normalmente compongono i truste cioè disponente (settlor), l’amministratore (trustee) e ilbeneficiario. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe,invece, dovuto accertare la capacità giuridica e il ruolo dei trust.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8Convenzione dell’Aja dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 2697 c.c. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza conriferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360,co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di secondo grado affermato,con motivazione assente o contraddittoria, che [OSCURATO:PERSONA] la beneficiaria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso, secondo iricorrenti, la corretta ricognizione della legge applicabile e la suainterpretazione, essendosi la stessa limitata a richiamare lavolontà del disponente, senza fornire alcuna spiegazione in ordinea come e quando tale volontà si sarebbe espressa in formalegittima nell’indicare nell’odierna controricorrente la beneficiariadei trust.Sotto il profilo della motivazione, secondo i ricorrenti, la decisionesarebbe censurabile in quanto il giudice di merito, con riferimentoalle modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata designatacome beneficiaria dei trust, si sarebbe limitato a fornire unamotivazione per relationem che, come tale, renderebbe nulla lasentenza.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8, dellaConvenzione dell’Aja dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 1823, 1834 e 2729 c.c. e 112Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -7-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullitàdella sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corted’Appello affermato, con motivazione assente o contraddittoria,che il denaro versato sul conto Unicredit n. 40103471 non fossedi [OSCURATO:PERSONA] ma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dicui egli sarebbe stato amministratore. In particolare, secondo iricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di identificare einterpretare le norme convenzionali che disciplinano l’esistenza eil funzionamento del trust, in quanto da una corretta letturaavrebbe dedotto che soltanto l’amministratore, cioè il trustee,avrebbe potuto aprire un “conto di gestione” dei trust ovvero unconto sul quale transitassero le operazioni dei trust, cosicché lasua apertura da parte di un soggetto diverso dall’amministratoreavrebbe per ciò stesso escluso la riferibilità di quel deposito aitrust.Altro errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello sarebbequello di aver affermato che l’intestazione a nome di [OSCURATO:PERSONA] conto corrente non fosse sufficiente per attribuirgli laproprietà di quelle somme.Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullitàdella sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver affermato ilgiudice del gravame, in assenza di motivazione, che gli appellantiavrebbero chiesto la restituzione delle somme prelevate dal contoUnicredit essendo il de cuius beneficiario dei trust.Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -8-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, innanzitutto,violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato peraver affermato che gli appellanti avessero fondato le proprieragioni sull’assunto che il de cuius fosse beneficiario dei trust,anziché sul fatto che egli fosse semplicemente l’intestatario delconto Unicredit n. 40103471 e dunque il proprietario delle sommeivi depositate.La motivazione del giudice di secondo grado, inoltre, sarebbevittima di un’insanabile contraddizione in quanto l’affermazioneche [OSCURATO:PERSONA] fosse “gestore” dei trust era incompatibile conquella secondo resa da [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiaratodi essere stato lui “amministratore dei trust”.Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullitàdella sentenza con riferimento all’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice dimerito omesso di esaminare il motivo d’appello con cui sichiedeva di accertare che tutte le somme depositate sui contiintestati o cointestati all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erano di suaproprietà (in particolare, il conto Mediolanum n. 679305). LaCorte territoriale, nel ritenere il terzo motivo assorbito dal rigettodel secondo motivo di appello, avrebbe erroneamente omesso diesaminare una specifica domanda degli appellanti.,.2. I motivi di ricorso da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono infondati.Con gli stessi, i ricorrenti intendono nel complesso attingere lasoluzione cui sono pervenuti i giudici di merito che, in relazione adue conti correnti dei quali il de cuius era intestatario, hannoRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -9-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026escluso che le somme ivi transitate e delle quali aveva poidisposto la convenuta, avessero ad oggetto giacenze riferibili alde cuius, e quindi suscettibili di essere prese in esame ai fini dellaricostruzione dell’asse relitto.In particolare, i motivi investono l’affermazione dei giudici dimerito che hanno ritenuto che tutte le somme transitate su alcuniconti che invece i ricorrenti vorrebbero far rientrare insuccessione, erano in realtà riferibili sul piano sostanziale a duesoggetti, e precisamente, ad [OSCURATO:PERSONA] e Proventus RegTrust, dei quali il [OSCURATO:PERSONA] era semplice procuratore oamministratore, così che legittimamente la controricorrente neaveva disposto, una volta subentrata al padre nel ruolo diprocuratore.Il giudice di appello, che ha inteso chiaramente rinviare, quantoall’accertamento dei fatti a quanto esposto nella più ampiaargomentazione a supporto della sentenza di primo grado, haconfermato che i due conti correnti intestati al de cuius, edoggetto di movimentazioni da parte della convenuta in prossimitàdel decesso, avevano visto la movimentazione di somme riferibilialla gestione di due “trust” stranieri, [OSCURATO:PERSONA] eProventus [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali [OSCURATO:PERSONA] era statoincaricato di operare per conto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], allaquale appartenevano i beni conferiti in trust.A tale conclusione si è ritenuto di pervenire sulla base delle provedocumentali acquisite e delle prove orali assunte, alle quali anchela Corte d’Appello fa succinto riferimento, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] laqualità di procuratore dei su indicati “trust”.Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -10-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026La sentenza impugnata inoltre ha richiamato anche la deposizionedel teste [OSCURATO:PERSONA], amministratore dei due trustin questione, che aveva in questi erano stati conferiti beniimmobili siti in Italia e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che, iconti interessati dalla domanda attorea erano utilizzati per lagestione delle rendite prodotti dagli immobili ovvero per fartransitare le somme ricavate dalle vendite di alcuni di questi.È stata poi richiamata la deposizione del teste Panico, che avevaconfermato come la titolarità degli immobili fosse in capo allacittadina straniera [OSCURATO:PERSONA], il cui intento, poi nonrealizzatosi compiutamente, era quello di far pervenire il ricavatodella vendita dei beni ed i benefici prodotti dai trust proprio allacontroricorrente.Già il giudice di primo grado era perciò pervenuto alla conclusioneche sia prima che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], il denarodepositato sui conti, così come i relativi frutti o proventi divendita, erano riconducibili ai due trust della [OSCURATO:PERSONA] ed ilgiudice di appello, con motivazione che, come detto, rinvia aquella del Tribunale, ha confermato l’esito del giudizio di primecure, concordando sul fatto che le somme versate trovassero laloro fonte nella gestione degli immobili inseriti nel trust, gestioneaffidata al [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore, e non già come beneficiario,Alla luce del contenuto della motivazione della sentenzaimpugnata, che non si è limitata ad un acritico rinvio a quella delTribunale, ma ha autonomamente sottoposto a vaglio critico ledoglianze degli appellanti, deve escludersi che ricorraun’anomalia tale da trasmodare in nullità della sentenza,risultando invece ampiamente soddisfatto il requisito del cd.Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -11-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014).Ciò che però emerge nettamente dalla ricostruzione in fattooperata dai giudici di merito è che in ogni caso le somme, aprescindere altresì dalla effettiva designazione della convenutacome beneficiaria dei trust esteri, non potevano in alcun modoessere annesse al patrimonio successorio, e trattasi diricostruzione saldamente ancorata ai dati istruttori, e che nonrisulta adeguatamente attinta dai motivi in esame.2.1 Né risulta idoneo a scalfire la soluzione della Cortedistrettuale il riferimento compiuto in tutti i motivi di ricorso allamancata verifica circa la effettiva natura giuridica dei trust cui,secondo la decisione gravata, sarebbero da riferire anche ledisponibilità in denaro transitate sui detti conti.La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che, comeemergeva dalla copiosa documentazione in atti, i trust nei qualierano confluiti i beni della cittadina austriaca, con la quale iMazza avevano stretto un legame professionale e di amicizia,erano sottoposti alla legge del Liechtenstein (affermazione questache gli stessi ricorrenti avevano compiuto in appello, cfr. pag. 10della sentenza impugnata), così che effettivamente non ècorretto il richiamo alla disciplina di diritto anglosassone, ma unavolta individuata la legge di riferimento straniera, ciò non può inalcun modo condurre alle conclusioni auspicate con i motivi inesame.2.2 Rileva il Collegio che effettivamente il trust rappresenta unodegli istituti importati dal Principato del Liechtenstein che haadottato e contaminato lo schema anglo-americano. InRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -12-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026particolare, come specificato anche dalla più attenta dottrinainternazionalprivatistica occupatasi della disciplina,nell’ordinamento di tale Stato è possibile individuare due diversefattispecie, e precisamente il Treuhaenderschaft, disciplinato agliartt. 897-932 PGR (Personen - und Gesellschaftsrecht), cheriproduce quasi fedelmente l'equivalente istituto presente neisistemi di [OSCURATO:PERSONA], e la Treuunternehmen, societàfiduciaria, che invece ricalca il modello del cosiddetto«[OSCURATO:PERSONA]» e che è stata istituita con legge 10-4-1928 (Gesetz über das Treuunternehmen, Landesgesetzblatt,1928, n. 6).Contrariamente ai sistemi di [OSCURATO:PERSONA], il trust delLiechtenstein può essere oggetto di accrescimento di rendite, hauna durata illimitata ed i beneficiari vengono indicati dal soggettoil quale costituisce il trust, il quale può risultare tra i beneficiari(se non vengono indicati beneficiari si presume che il beneficiariosia colui il quale abbia istituito il trust).[OSCURATO:PERSONA] del Liechtenstein, primo nell’Europa continentale, hainserito una disciplina dei trusts nel proprio ordinamento, comedetto, già nel 1926, e la giurisprudenza è stata decisiva, per ilgrande successo del trust del Principato, nella sua diffusione nelmondo come strumento impiegato anche da cittadini stranieri.È, quindi, possibile affermare che il legislatore del Liechtensteinha voluto accogliere il modello inglese nel proprio ordinamentoper rendere possibile una forma avanzata per l’amministrazionedi beni patrimoniali e per il loro trasferimento controllabile nelcorso delle generazioni, creando un’alternativa agli strumentidiffusi nella tradizione giuridica continentale europea, i quali siRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -13-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026basano in gran parte sulla sussistenza di personalità giuridica e,quindi, di autonomia patrimoniale.Tuttavia, tramite il riferimento normativo contenuto nell’art. 910,comma 5 del Codice delle persone e delle società (PGR) èprevista l’applicazione della legge sull’impresa fiduciaria(Treuunternehmensgesetz, TruG) al trust, sempre che gli artt.897-932 del Codice delle persone e delle società (PGR) noncontengano una regola specifica. La dottrina ha poi segnalatocome le regole della legge sull’impresa fiduciaria (TruG) sianostate regolarmente utilizzate come punto di riferimento per lagiurisprudenza, anche nei casi in cui non si trattava di un’impresafiduciaria, bensì di un semplice trust.La società fiduciaria (Treuunternehmen) può essere di due tipi, eprecisamente con autonomia patrimoniale, ma non giuridica, cheviene esercitata da un gerente trustee in nome proprio o sottouna particolare denominazione, ovvero con autonomiapatrimoniale e personalità giuridica.Nella fattispecie, sebbene negli scritti difensivi si faccia genericoriferimento alla figura del trust, la denominazione dei soggetti,cui sono state riferite le giacenze di denaro invece pretese dairicorrenti, con la specificazione “reg”, impone di ritenere che sisia al cospetto di vere e proprie imprese fiduciarie, peraltromunite di personalità giuridica, come si ricava in maniera univocaproprio dalla lettura degli atti sui quali si fonda la valutazione delTribunale poi sposata dalla Corte d’Appello.Gli atti di conferimento delle procure al de cuius indicano comeconferenti delle società e lo stesso è a dirsi quanto ai soggetti cheRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -14-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026negli atti di compravendita risultano formalmente venditori degliimmobili, sebbene rappresentati in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA].Rileva a tal fine che l’impresa fiduciaria (trust reg.) delLiechtenstein è un’entità giuridica che corrisponde alla formasocietaria anglosassone e per le cui obbligazioni è responsabilesoltanto il patrimonio fiduciario (fondo fiduciario). Mentre ilfiduciante di un’impresa fiduciaria del Liechtenstein (trust reg.) èla persona che apporta o garantisce una prestazione patrimonialeal fondo fiduciario (e nella fattispecie la sig. [OSCURATO:PERSONA]), il dettoteste fungeva da rappresentante della stessa, e quindi dadomiciliatario ufficiale e da organo di collegamento con le autoritàdel Liechtenstein (avendo il teste riferito di essere cittadino delPrincipato), mentre la stessa [OSCURATO:PERSONA] era beneficiaria di unaprocura da parte delle società di contenuto amplissimo, proprio inragione della sua qualità di originaria proprietaria dei beniconferiti, così come del pari hanno rivestito la qualità di sempliciprocuratori o mandatari, prima il de cuius e poi lacontroricorrente, ma senza che possa in alcun modo dubitarsi delfatto che questi ultimi non abbiano mai rivestito la qualità ditrustee, che invece, come detto compete al cittadino stranierosentito come teste, che è appunto qualificato amministratoredelle società di diritto del Liechtenstein.La natura giuridica societaria dei soggetti per conto dei quali haoperato il de cuius esclude, quindi, che possa assumere rilievonella fattispecie la pretesa violazione delle norme dellaConvenzione dell’Aja più volte richiamate nella rubrica dei motivi,poiché nella fattispecie siamo in presenza di società, sebbeneaventi una finalità analoga a quella che assolve l’istituto del trust.Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -15-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026Inoltre, la qualificazione di società costituite secondo le normegiuridiche del Liechtenstein rassicura anche in ordine alla pienaloro riconoscibilità nel nostro ordinamento, alla luce dellacostante giurisprudenza di questa Corte che, in relazione ad altritipi societari previsti nella legislazione di detto Stato, ne hapacificamente ammesso il riconoscimento(v. in argomento Cass. n. 14870/2000, secondo cui le "Anstalts"o "Anstalten" del Liechtenstein, in quanto persone giuridiche perl'ordinamento di detto Principato, che le disciplina negli artt. 534- 551 del DPGR, sono tali anche per l'ordinamento italiano, aisensi del previgente art. 16 delle disposizioni sulla legge ingenerale, (in senso conforme sempre per le “anstalts”, si vedanoCass. Sez. 3, 15/02/1993, n. 1853; Cass. Sez. 1, 20/05/1985, n.3089; Cass. Sez. 2, 28/07/1977, n. 3352).2.3 Alla luce della natura giuridica dei soggetti per i quali il Mazzaha ricoperto la qualità di procuratore, resta confermatal’esclusione dal novero dell’attivo ereditario delle sommetransitate sui detti conti e frutto di attività di gestione dei beni deisoggetti di diritto straniero, il che trova conferma anche nel fattoche i conti in esame recavano dei chiari riferimenti a questi, oltreche al nominativo del de cuius.Né rileva la circostanza che l’insieme delle attività giuridiche chedovevano permettere di designare la [OSCURATO:PERSONA] quale beneficiaria deltrust, assecondando le volontà della [OSCURATO:PERSONA], non sia statoportato a termine per il decesso sopravvenuto di quest’ultima, inquanto, ove anche si reputi che la convenuta si sia impossessatadi somme per le quali non ricopriva legalmente la qualità dibeneficiaria, ciò attiene unicamente ai rapporti tra la stessa e leRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -16-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026società delle quali era procuratrice, ma non potrebbe mai incideresulla vicenda successoria per cui è causa.Resta altresì confermata la correttezza dell’esito del giudizio diappello che ha ritenuto infondati anche il primo ed il terzo motivodi appello per effetto del rigetto del secondo motivo, chee ciò proprio perché tutte le domande relative ai detti contipartivano dall’erroneo presupposto che gli stessi avesseroospitato somme di pertinenza, non solo formale, ma anchesostanziale, del de cuius.3. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere lasentenza omesso di provvedere sulla richiesta di condanna diMazza [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di somme da lei prelevate eprovenienti da depositi diversi dal conto Unicredit n. 40103471.3.1 Il motivo è inammissibile.In primo luogo, deve reputarsi che la censura investaspecificamente le giacenze del conto Mediolanum n. 470344, cheera cointestato tra il de cuius e la coniuge, in quanto nellosviluppo del motivo si evidenzia che, atteso il regime dicointestazione, la convenuta avrebbe dovuto quanto menorestituire alla madre la metà delle somme di cui aveva disposto,ed un terzo ad ognuno dei ricorrenti per la parte invece dipertinenza del de cuius.Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta attorea relativa al contocorrente de quo, ha così statuito: “L’ultimo conto correnteconsiderato ([OSCURATO:PERSONA] n. 470344) era, secondol’allegazione della convenuta, il conto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] –Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -17-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026Aiello, sul quale i coniugi avevano delegato ad operare la figlia(circostanza in parte confermata anche dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in sededi interrogatorio formale). Sul punto si evidenzia che la domandadi rendiconto presupposta è, quanto a [OSCURATO:PERSONA],inammissibile, essendo lei cointestataria del conto, e comunque,per entrambi gli attori, esplorativa, non essendo state evidenziateoperazioni non già sufficientemente chiarite dalla convenuta o diimporto significativo.”.A fronte di tale motivazione, non risulta che nell’appello sia statasviluppata una critica che possa soddisfare il requisito dispecificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., in quanto iricorrenti si sono limitati a richiamare solo il contenuto delleconclusioni, senza però evidenziare quali specifiche censureavessero mosso al ragionamento del giudice di primo grado.La totale aspecificità del gravame, quale emerge dalla stessaallegazione dei ricorrenti, esclude quindi che posa addebitarsi allaCorte d’Appello di essere incorsa in una omessa pronuncia.4. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.748, co. 1, e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.per aver la sentenza riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto didedurre le migliorie apportate all’immobile donato, pur nonavendo provato di averne sostenuto le spese.Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovutoaccertare che la donataria avesse effettivamente sostenuto lesuddette spese.L’ottavo motivo di ricorso, strettamente connesso al precedente,denuncia la violazione degli artt. 2721, 2731, 2735, 2697 c.c. e244 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché laRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -18-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4,c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver ilgiudice di merito attribuito, con omessa o contraddittoriamotivazione, valenza confessoria alle dichiarazioni rilasciate dairicorrenti e relative alle migliorie apportate sull’immobile,dispensando la donataria dall’onere della prova.In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale nonavrebbe verificato la presenza dell’animus confitendi in AielloLetizia e [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe omesso di spiegarei motivi per i quali si sarebbero dovute interpretare comeconfessione di fatti a sé sfavorevoli due dichiarazioni tantocontraddittorie e che si smentivano l’un l’altra, la seconda dellequali nemmeno qualificabile come confessione stragiudiziale fattaalla parte, trattandosi di una mera dichiarazione e futuramemoria che non aveva l’odierna controricorrente quale suadestinataria, sicché soggetta al libero apprezzamento del giudice.4.1 I motivi settimo e ottavo, da esaminare congiuntamente perla loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parteinfondati.Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta della convenuta didetrarre dal valore del bene donato le migliorie eseguite in epocasuccessiva alla donazione, ha rilevato che per la ristrutturazionedel bene era stato acceso un mutuo per complessivi euro335.000,00, erogabile secondo lo stato di avanzamento deilavori, ma ha reputato che, sebbene il mutuo fosse cointestato aMario e [OSCURATO:PERSONA], tuttavia con l’atto di donazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], donataria della nuda proprietàdell’immobile in questione, fosse stata anche onerata della quotaRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -19-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026di mutuo a carico del donante, pari ad €. 167.500,00, con laconseguenza che l’intera obbligazione scaturente dal mutuorisultava a suo carico. E l’istruttoria svolta aveva confermato talericostruzione.La sentenza, oltre a richiamare due dichiarazioni, sottoscritteentrambe dagli odierni attori, dalle quali si desumeva che lacointestazione a [OSCURATO:PERSONA] del mutuo Unicredit per laristrutturazione dell’immobile era avvenuta a fine di garanzia perl’ente erogatore, e che l’intero onere del mutuo gravava sulla solaSabrina [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni alle quali è stata annessa ancheefficacia confessoria), ha sottolineato che la non coincidenza trale due dichiarazioni, quanto all’individuazione del soggetto che siera fatto carico, in definitiva, dei costi di ristrutturazione,appariva non rilevante, essendo piuttosto decisivo il fatto che inogni caso non si trattava di costi sostenuti dal de cuius.Siffatta ricostruzione delle emergenze probatorie risultaintegralmente recepita dalla Corte d’Appello, il che esclude, inpresenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, che possa esserededotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Le critichealla valutazione delle prove, che pur connotano i motivi in esame,appaiono perciò doppiamente inammissibili, sia per la dettalimitazione, sia perché sollecitano nella sostanza un diversoapprezzamento delle prove in sede di legittimità, esito questo cheè invece sistematicamente precluso.Il motivo è altresì infondato. Infatti questa Corte ha precisato chein tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione permigliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudoproprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "deRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -20-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredinon donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalleopere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo lacollazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto disacrifici patrimoniali da questi solo sopportati (cfr. Cass. Sez. 2,22/12/2020, n. 29247).D’altra parte, questa Corte ha precisato che nell'ipotesi didonazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod.civ., l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditariadei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delleaddizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro adetti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti eaddizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dalpatrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello delbeneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere eproprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo dellacollazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa(Cass. Sez. 2, 04/08/1982, n. 4381).Da tale principio è però dato ricavare che, oltre che ai fini dellacollazione, può costituire donazione solo l’apporto migliorativo delbene che sia frutto del personale apporto economico del donante,che si aggiunge in questo modo alla liberalità costituita dal benenelle sue originarie condizioni.La regola vale, quindi, anche ai fini della riunione fittizia qui inesame, con la conseguenza che non rileva se le migliorie sianostate apportate con denaro proprio della donataria ovvero delconiuge, in quanto sarebbe stato necessario, per tener conto aiRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -21-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026fini successori anche delle migliorie, che le stesse fossero fruttodi un’ulteriore liberalità non donativa da parte del donante.La ratio della norma, richiamata nel settimo motivo, non è soloquella di evitare che sul donatario sia fatto gravare anche l’oneredelle migliorie supportate con il proprio patrimonio, ma piuttostoquella di impedire, e ciò anche nell’ottica della riunione fittizia,che non si tenga conto dell’ulteriore liberalità costituita dal fattoche il donante abbia poi avvantaggiato ulteriormente il donatario,facendosi carico delle spese per le migliorie del bene donato.Ove le migliorie siano apportate da un terzo, potrà se del casoindividuarsi una diversa liberalità indiretta, ma nei rapporti tradonatario e colui che ne abbia sostenuto i costi (nella specie trala controricorrente ed il marito), ma senza che possa peròaddursi la mancata prova del fatto che i costi sono stati sostenutidalla [OSCURATO:PERSONA] quale ragione per includere nella riunione fittiziaanche il valore delle migliorie.Tale essendo la ratio della norma risulta poi del tutto irrilevantela pretesa discrasia esistente tra le due diverse dichiarazioni deiricorrenti in merito all’esecuzione delle migliorie, in quanto lestesse in ogni caso concordano nell’escludere che a finanziare leopere sia stato il de cuius (e ciò anche a voler tacere circa il fattoche la sentenza ha comunque ritenuto che tutte le prove raccolteconfermavano l’estraneità del de cuius rispetto ai lavori eseguitiper la ristrutturazione del bene donato).5. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112,115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art.132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.,Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -22-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026per aver la Corte territoriale omesso di esaminare i motivi diappello riguardanti la valutazione della casa di via Moggio a Udinee per omessa motivazione.In particolare, secondo i ricorrenti, il Collegio non avrebbe presoin esame le doglianze degli appellanti circa l’errore di metodo cheaveva inficiato le valutazioni del CTU, valutazioni poi recepite dalTribunale, riguardanti la citata casa in via Moggio ed inparticolare che il dato dei reali valori di mercato non sarebbestato preso in considerazione.Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112,115, co. 1, 116, co. 1, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2,n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver ilgiudice di merito omesso di esaminare i motivi di appelloriguardanti la valutazione del terreno di Portopalo di CapoPassero e per omessa motivazione.In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte, nel non considerarele critiche mosse dagli appellanti circa la valutazione del terrenoagricolo, avrebbe erroneamente ritenuto tardivo quanto dedottoin primo grado dagli attori. Secondo i ricorrenti, le osservazioni acui il CTU non aveva risposto non erano invece tardive, essendole stesse contenute nelle note che il CTP gli aveva fornito e cheerano state unite alla perizia.L’undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.112, 115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimentoall’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n.4, c.p.c. per aver il giudice di secondo grado omesso diRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -23-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione della nudaproprietà e dell’usufrutto sull’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA], oltre che per omessa motivazione.Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe in alcunmodo motivato il rigetto delle critiche mosse alla sentenza delTribunale, non essendosi confrontata con le osservazioni del CTP5.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.Sono infondati nella parte in cui assumono violati gli artt. 112,115 e 116 c.p.c.Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20867/2020).Le censure mosse con i vari motivi alla stima dei beni immobilicaduti in successione o oggetto di donazione, lungidall’evidenziare la violazione delle dette norme, nei termini oraindicati, si risolvono in una inammissibile critica alla valutazioneoperata in maniera conforme nei due gradi di merito, il che rendeRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -24-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026evidente come sia anche preclusa, ex art. 348 ter ultimo commac.p.c., la ipotetica ammissibilità di denuncia del vizio di cui al n. 5dell’art. 360, co. 1, c.p.c.Né è possibile invocare la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quantola sentenza ha in ogni caso deciso sulla domanda di riduzione, e,senza che possa invocarsi la violazione di detta norma quantoalla statuizione sulle richieste istruttorie, ha comunque esaminatole critiche alle stime dei beni reputandole, anche con il richiamoalle valutazioni espresse dal Tribunale (ed a loro volta recettivedelle conclusioni del perito d’ufficio), prive di fondamento.Quanto alla casa di via Moggio, già il Tribunale aveva affermatoche la stima operata dal CTU era preferibile in quanto piùrispondente ai valori reali (come chiarito nelle repliche del CTUai rilievi critici del CTP attoreo). Ha altresì ribadito che le stime diCTU e CTP attoreo divergevano quanto al valore aggiuntoall’immobile dai miglioramenti e dalle ristrutturazioni, restando ildivario invece in ordine alla stima del valore dell’immobile primadi tali lavori.Tuttavia, al fine di accreditare la correttezza di quella compiutadall’ausiliario d’ufficio, la sentenza di prime cure ha ricordato chenei sei anni intercorsi tra l’acquisto ed i lavori di ristrutturazione,l’immobile non era stato oggetto di alcun intervento, il cheinduceva a reputare che il valore iniziale alla data della donazionefosse ulteriormente diminuito, potendosi quindi prendere perl’erogazione del mutuo contratto al momento dell’acquisto daparte del de cuius, che aveva sottolineato il mediocre stato diconservazione e manutenzione.Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -25-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il motivo di ricorso che attinge tale valutazione si risolve inun’inammissibile reiterazione delle critiche mosse dal CTP, ed allequali il CTU ha inteso replicare con argomentazioni connotate dalogicità e coerenza e recepite in entrambi i gradi, così che restanoinidonee ad incidere sul sindacato riservato a questa Corte.Analoghe considerazioni valgono per il terreno di Portopalo, la cuistima operata dal Tribunale è stata condivisa dalla Corted’Appello.Infine, anche in relazione all’immobile di via Ortigara l’undicesimomotivo si richiama alle osservazioni del CTP, ed in particolareall’omessa presa in esame del prezzo ricavato per la vendita didue appartamenti nello stesso condominio, argomento al quale ilTribunale (e per relationem la Corte d’Appello), ha replicatoosservando che gli atti di compravendita invocati dal perito diparte non offrivano elementi per verificare l’effettivacomparabilità dei beni interessati con quello oggetto di causa, eciò anche perché uno degli atti di vendita risaliva ad un’epocaanteriore all’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, cheaveva imposto alle parti di una compravendita immobiliare diindicare esplicitamente i mezzi di pagamento, così che anche ilprezzo ivi indicato non appariva del tutto veritiero.Anche per tale immobile la censura si risolve in un’inammissibilecritica di merito.6. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degliartt. 112, 191, 196, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimentoall’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4,c.p.c., per non aver la decisione, senza darne motivazione,Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -26-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026disposto la rimessione della causa in istruttoria per larinnovazione della CTU o, quantomeno, per la riconvocazione delperito per chiarimenti.6.1 Il motivo è inammissibile.Il richiamo della sentenza impugnata alle valutazioni delTribunale, quanto alla stima dei beni caduti in successione,denota come le critiche siano state ritenute prive di fondamento,il che equivale, quanto meno implicitamente, a fornire unamotivazione che giustifica il diniego della richiesta di rinnovazionedella CTU (v. in argomento Cass., n. 26709 del 2020)7. il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue lacondanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spesedel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che haaggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo diversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in soldo tra loro,al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida incomplessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, sedovuti;Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritoRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -27-Numero registro generale 11278/2022Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 15783/2026Data pubblicazione 22/05/2026dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidel contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23aprile 2026.L’Estensore Il PresidenteRic. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -28-