CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 23753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1960 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di tre sentenze, segnatamente: a) sentenza n. 23/98 della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16 dicembre 1998, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Catanzaro del 14 maggio 1992, irrevocabile in data 17 novembre 1999 per i reati di omicidio volontario aggravato in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], nonché per reati in violazione della legge armi, commessi in [OSCURATO:PERSONA] in data 30 luglio 1990; b) sentenza n. 736/2024 della Corte di appello di Catanzaro del 5 marzo 2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 11 maggio 2020, irrevocabile in data 11 novembre 2024 (processo Tisifone) per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso commesso in IsolaCapo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (KR) e territorio nazionale del 1 gennaio 2017 con condotta tuttora perdurante; c) sentenza n. 27/2023 della Corte di assise di appello di Catanzaro (di conferma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 13 luglio 2022), emessa in data 18 dicembre 2023 ed irrevocabile in data 19 febbraio 2025 (processo Eleo) per i reati di estorsione aggravata e continuata in concorso (capo 6), tentata estorsione aggravata e continuata in concorso (capo 7), furto aggravato in concorso (capo 8), reati aggravati dalla circostanza ex art. 416 bis.l. cod. pen., nella sua duplice accezione di finalità agevolatrice mafiosa e del metodo mafioso, commessi in Cotronei (KR), rispettivamente in data antecedente e prossima al 23 marzo 2018, il 17 settembre 2018 e il 23 ottobre 2017. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., il vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione al diniego di continuazione tra la sentenza "Tisifone" (sub b) e la sentenza "Eleo" (sub c). Lamenta il ricorrente che l'ordinanza ha fissato arbitrariamente come "l'unico dato certo ed inconfutabile" l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione "dal maggio/giugno 2014", ritenendo che i reati-fine (estorsione, tentata estorsione e furto) commessi nel 2017 e 2018, non potessero essere programmati. Evidenzia il ricorrente che nella sentenza "Tisifone" la condanna associativa del [OSCURATO:PERSONA] concerne una condotta accertata in un arco temporale preciso: "in Isola di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (KR) e territorio nazionale dal 01.01.2017 con condotta tuttora perdurante"; nella sentenza "Eleo" (sub c) i reati-fine accertati risultano commessi rispettivamente il 23 ottobre 2017, il 23 marzo 2018 ed il 17 settembre 2018. Deduce il ricorrente che i reati sub c) e sub b) sono stati commessi nel corso del programma associativo per cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con ruolo verticistico, avendo la Corte d'assise d'appello nel processo "Eleo" statuito che: "...è intervenuta, infine, la già citata sentenza di condanna, non ancora definitiva, nel procedimento convenzionalmente denominato "TISIFONE", rispetto al quale i fatti oggetto del presente giudizio costituiscono sviluppo e continuazione (pag. 22)"..."Va premesso che il [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento c.d. "TISIFONE", è già stato condannato...per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ... essendo stato ritenuto il reggente della Locale petilina... Tale assunto ha trovato ampia conferma nel materiale acquisito nel corso del presente procedimento... Ora, in linea di principio, l'accertato ruolo verticistico del [OSCURATO:PERSONA] assume indubbia valenza dimostrativa 2anche in ordine alle contestazioni dei reati-fine.., rispetto ai quali il [OSCURATO:PERSONA] si assume essere il mandante (pag. 43"). Evidenzia il ricorrente l'erronea scissione da parte del Giudice dell'esecuzione del reato permanente (art. 416 bis) dai reati-fine, richiamando anche quanto esplicitato dalla Corte nella sentenza "Eleo" che ha unificato i reati contestati nel relativo procedimento penale ai capi 6), 7) e 8) ed ha riconosciuto ai meri partecipi e subordinati al [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra il delitto associativo ed i medesimi reati fine. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., il vizio di motivazione per travisamento del fatto, contraddittorietà manifesta e omessa valutazione di atti decisivi, in relazione al diniego di continuazione tra la sentenza "Tisifone" (sub b) e quella relativa all'omicidio sub a). Lamenta il ricorrente la omessa valutazione dell'ordinanza n. 88/2022 del 23 maggio 2022 (R.G. Es. 123/2021), emessa dalla medesima Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia il ricorrente che tale ordinanza, pronunciando sullo stesso identico fatto storico (l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 1990, giudicato dalla medesima sentenza n. 23/98), ha riconosciuto la continuazione tra l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 1990 (sentenza sub a) e le successive condanne per mafia ("Filottete" e "[OSCURATO:PERSONA]") riportate dal [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente che la Corte ha omesso di valutare la ricostruzione della figura del [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza "Eleo" che richiama esplicitamente le risultanze di altri procedimenti che ne attestano l'affiliazione storica, ben anteriore ai fatti del 1990: "La figura del [OSCURATO:PERSONA] è emersa in tutti i principali procedimenti che hanno interessato la cosca, a partire dall'operazione "FILOTTETE", ove erano acquisite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe VRENNA che lo additava quale intraneo alla locale petilina, all'epoca ancora capeggiata dai COMBIERATI ("conosco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].., e faceva parte dei COMBERATI, di [OSCURATO:PERSONA]")"... "per poi passare all'operazione "[OSCURATO:PERSONA]", ove dichiarazioni di analogo contenuto a carico del [OSCURATO:PERSONA] venivano rese dal collaboratore di giustizia Domenico PACE, che indicava l'odierno imputato tra i vertici della società maggiore" (v. pag. 22 della sentenza richiamata). Evidenzia il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione non ha valutato anche il contenuto della sentenza "Tisifone" che ribadisce il ruolo storico del [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 215 della sentenza richiamata); la prova dell'affectio societatis, non interrotta dalla detenzione, sarebbe fornita dalla sentenza di appello "Eleo", la n. 27/2023 3(v. pag. 22 e pag. 54) e dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del processo "Tisifone", sentenze che hanno accertato il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con separato atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, l'interessato ha dedotto due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 125 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen., laddove l'ordinanza esclude la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione al sodalizio mafioso (sentenza 2) e i reati-fine di estorsione, tentata estorsione e furto (sentenza 3). La Corte di assise di appello non ha distinto la "unicità del disegno criminoso" dalla "tendenza a delinquere", attribuendo ai reati successivi un carattere di mera genericità senza indicare puntualmente ed analiticamente le ragioni per cui, in presenza di reati-fine omogenei e funzionali al sodalizio, si debba escludere che essi fossero frutto di una programmazione generale, bensì solo di determinazioni "estemporanee". La motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata sulla distanza temporale e sull'assunto che i reati di cui si chiede la continuazione non fossero programmabili o prefigurabili già nel maggio/giugno 2014, neppure per linee generali, sarebbe viziata da manifesta illogicità e apparenza. Il ricorrente, quanto all'estemporaneità, lamenta che l'ordinanza omette di motivare in che modo tali atti, commessi nel medesimo contesto territoriale, risultino avulsi dal programma di rafforzamento del sodalizio ed omette di motivare analiticamente sulla ragione per cui i reati del 2017/2018 non potessero essere considerati una prosecuzione del disegno criminoso insito nell'adesione al sodalizio del 2014. La Corte di assise di appello non ha tenuto conto della omogeneità della tipologia dei reati (reati predatori e contro il patrimonio, tipico del programma associativo) e della esistenza di una complementarità funzionale dei resti per la realizzazione degli obiettivi criminali del sodalizio. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 125 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen., laddove l'ordinanza esclude la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione al sodalizio mafioso (sentenza 2) e in relazione ai fatti del 1990. La motivazione della ordinanza impugnata è illogica in quanto dapprima afferma "i gravissimi fatti di sangue commessi nel 1990...non possono essere considerati come episodi di criminalità avulsi dal contesto mafioso petilino" per poi affermare l'assoluta estemporaneità dei medesimi fatti. 44. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono infondati. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro distanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso — serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni — è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. L'ordinanza impugnata non si discosta da tali principi, motivatamente escludendo la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione. A tali argomentazioni il ricorrente contrappone, con entrambi gli atti di impugnazione, generiche deduzioni confutative, che si risolvono in un'alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita davanti a questa Corte, senza riuscire ad evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale. 53.1. Il primo motivo del primo ricorso ed il primo motivo del secondo ricorso, trattati congiuntamente in quanto sovrapponibili, sono infondati in quanto non argomentano sul fondamento del legame tra i reati di cui alla sentenza Eleo ed il reato associativo. Nel corpo della motivazione della sentenza Eleo, viceversa, è dettagliatamente motivato che "le acquisizioni operate nel procedimento "Tisifone" testimoniano che la cosca di [OSCURATO:PERSONA] si è riorganizzata, negli ultimi anni, attorno alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto già interessato da una lunga condanna per omicidio, terminata di espiare nell'anno 2014" (v. pag. 22 della motivazione); prosegue la Corte d'assise d'appello di Catanzaro accertando che il vuoto di potere venutosi a creare, per circostanze fattuali evidenziate in motivazione, è stato colmato da [OSCURATO:PERSONA], rimasto assente dal territorio petilino sino al 20 maggio 2014, data in cui veniva scarcerato dopo aver scontato una condanna per omicidio, tentato omicidio e violazione della normativa sulle armi, e data in cui il [OSCURATO:PERSONA] saliva ai vertici della locale di [OSCURATO:PERSONA], divenendone il reggente quantomeno sino al suo arresto avvenuto il 20 dicembre 2018 nell'ambito dell'operazione "Tisifone". La rilevanza della distanza temporale tra l'adesione al sodalizio ed i tre reati di cui alla sentenza Eleo ha condotto, dunque, logicamente, la Corte di assiste di appello di Catanzaro ad escludere la continuazione invocata. Si tratta di una ricostruzione che illumina il profilo soggettivo il cui accertamento costituisce l'oggetto del presente procedimento, indipendentemente dalla data di accertamento del reato associativo di cui alla sentenza sub b), dovendosi escludere ogni automatismo, quanto all'individuazione della identità del disegno criminoso, tra partecipazione associativa e programmazione dei reati — fine. 3.2. Il secondo motivo del primo ricorso ed il secondo motivo del secondo ricorso, trattati congiuntamente in quanto relativi agli stessi reati sui quali si è chiesta la continuazione e proponenti le medesime doglianze, sono infondati. La Corte di assise di appello nell'ordinanza impugnata ha puntualmente motivato (v. pagg. 3-5 dell'ordinanza impugnata), evidenziando un argomento decisivo. In particolare, la motivazione fa riferimento alla assenza di alcuna connotazione di carattere mafioso nella sentenza relativa all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] ed al tentato omicidio della [OSCURATO:PERSONA]; nella sentenza, invero, non risulta contestata o ritenuta, né in diritto e neppure in fatto, alcuna circostanza aggravante attinente all'agevolazione di un sodalizio mafioso o all'utilizzo di un metodo mafioso, essendo i due delitti espressione di una faida tra due opposte famiglie. L'ordinanza impugnata è coerente con la giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione 6mafiosa e altri delitti, a condizione che il Giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 27430 -01). Nessun argomento hanno dedotto sul punto entrambi i motivi di ricorso, risultando generici, posto che l'eventuale appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso anche all'epoca dei delitti di cui alla sentenza sub A), oltre ad essere assertivamente sostenuta alla luce di una isolata menzione di un passaggio argomentativo della sentenza "Eleo", non consente, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di merito, di ricondurre logicamente, per quanto riguarda la sua posizione, ad una volizione unitaria la partecipazione all'associazione e la determinazione avente ad oggetto tali delitti Va escluso, infine, che quanto deciso in relazione ad altro soggetto condannato per il medesimo omicidio (tale [OSCURATO:PERSONA]) assuma valore vincolante per la decisione di cui all'ordinanza impugnata, posto che la continuazione involge profili squisitamente soggettivi non suscettibili di comunicazione tra diversi protagonisti dei vari reati. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M