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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 14580/2026

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relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, per un errore materiale nel processamento deidati, interno all'applicativo denominato "desk penale", utilizzato per il depositotelematico delle sentenze, non è stata pubblicata la sentenza numero di raccoltagenerale 36659/2025 emessa su ricorso n.r.g. 15102/2025 di [OSCURATO:PERSONA], purse debitamente compilata dal relatore e controllata dal presidente.2.

L’errore ha generato la mancata corrispondenza della sentenzadocumento inserita nell’applicativo al numero di procedimento cui era riferita, nelsenso che al posto della sentenza numero di raccolta generale 36659/2025 suricorso n.r.g. 15102/2025 di [OSCURATO:PERSONA] è stata inserita la sentenza numeroraccolta generale 37470/2025 su ricorso n.r.g. 13549/2025 di [OSCURATO:PERSONA].L’errore non è stato rilevato nella procedura di deposito telematico, né è statosegnalato dal sistema.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l’erroremateriale rappresenta il frutto di una svista da cui deriva il divario tra la volontàdel giudice e la mera rappresentazione grafica della stessa, ovvero la difformitàtra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione meramente formale dello stesso(SU, n.16102 del 27/3/2002, Rv. 221279).Non vi è dubbio che nel caso in esame non ricorre alcun vizio nella formazionedella volontà decisionale del [OSCURATO:PERSONA] quanto piuttosto una mera svista correlataall’inserimento meccanico, nell’applicativo Desk, di una sentenza – documento noncorrispondente al procedimento cui era riferita.3.

La sentenza su indicata, resa alla pubblica udienza del 17 settembre 2025della Corte di Cassazione, Quarta Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è,pertanto, affetta da errore materiale per cui occorre procedere alla sua correzionecome indicato in dispositivo.

P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza numerodi raccolta generale 36659/2025 data di pubblicazione 11.11.2025, su ricorson.r.g. 15102/2025 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che detta sentenza deve intendersisostituita come da foglio allegato alla presente ordinanza.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] DovereREPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daSALVATORE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 825/2025UGO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15102/2025ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] D'ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] SerraoD’Acquino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’Appello di Bari ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 9 gennaio 2020 al 27 luglio 2021)in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il reato di cuiagli artt. 81, 110 e 513 bis cod. pen. e 7 legge n. 203/91 commesso in Bari eprovincia dal 2012 ad oggi.Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA] a capo dell’omonimo clanoperante nel quartiere Libertà di Bari, aveva compiuto, in concorso con associatidi detto sodalizio e dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] detto [OSCURATO:PERSONA], atti diconcorrenza sleale, imponendo una posizione dominante di D’[OSCURATO:PERSONA] nelmercato dei videopoker attraverso la minaccia e l’assoggettamento omertosopromanante dal clan, in cambio di somme di danaro destinate al mantenimento incarcere suo e di [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del Tribunale di Bari del 27 luglio 2021, divenuta irrevocabile il20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall’imputazione su indicata ai sensidell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen. e scarcerato.

Nelle sentenza assolutoria sidà atto che il clan [OSCURATO:PERSONA] era una “costola” del clan Strisciuglio, di cui Queriniera stato partecipe dal 2000 al 2007, come comprovato dalla condanna in viadefinitiva riportata in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. con sentenzadella Corte di Appello di Bari; in espiazione della pena irrogatagli con tale sentenza,egli era stato detenuto ininterrottamente in carcere dal 2010 al 2019.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condottadi [OSCURATO:PERSONA] la condizione ostativa della colpa grave.2.La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore,formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa.Il difensore, premesso che la fattispecie di reato oggetto di contestazionesarebbe stata commessa dal 2012 in avanti e che [OSCURATO:PERSONA] era stato detenutoininterrottamente dal 2010 al 2019, rileva come tale periodo di detenzioneintramuraria già di per sé sia incompatibile con la commissione del delitto.La Corte avrebbe sostanzialmente ravvisato la colpa grave nella pregressaappartenenza al contesto mafioso, documentata dalla sentenza definitiva acquisitain atti, senza tenere conto dell’avvenuta dissociazione ben precedente rispetto alfatto addebitato: sullo stigma dell’appartenenza all’associazione mafiosa, peraltrocollegata anche a vincoli di parentela, si erano innestati gli elementi valorizzati dalgiudice della cautela, rappresentati dalle dichiarazioni inattendibili di uncollaboratore di giustizia e da alcuni passaggi di conversazioni intercettate, cheperaltro riguardavano altri soggetti, ovvero tale [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA],come chiarito dalla perizia disposta dal Tribunale.La Corte avrebbe, inoltre, menzionato anche le dichiarazioni del collaboratoreLorusso, che peraltro erano intervenute dopo l’adozione della misura cautelare e,pertanto, non potevano aver avuto efficacia sinergica rispetto all’adozione dellamisura.In sostanza – argomenta il difensore - la Corte, nel dare rilievo alla pregressaappartenenza al sodalizio e nel rivalutare il materiale a disposizione del giudicedella cautela, si sarebbe fondata su “errori” definitivamente acclarati come talinella irrevocabile sentenza assolutoria.[OSCURATO:PERSONA] invero, lungi dall’adottare una condotta colposa, in più occasioni conspontanee dichiarazioni, aveva dichiarato la sua totale estraneità ai fatticontestati, spiegando che, trovandosi detenuto, non poteva aver posto in esserealcuna condotta criminosa e che non era lui la persona della quale si parlava nelleconversazioni ambientali intercettate.

Proprio sulla base di tali considerazioni, ilgiudice del merito lo aveva assolto dall’imputazione a lui ascritta per la quale erastato sottoposto a misura cautelare.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino,ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocaturadello Stato, in data 10 luglio 2025 ha depositato una memoria con cui ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato.2.

La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, ha operato il raffronto frale circostanze e gli elementi indiziari valorizzati dal giudice della cautela e i datidi fatto ritenuti accertati dal giudice del merito nella sentenza assolutoria e ha,indi, ravvisato la condizione ostativa alla riparazione in alcune condotte delricorrente, ritenute provate nel loro accadimento fattuale.In particolare la Corte ha preso le mosse dall’esame dei gravi indizi dicolpevolezza posti a fondamento della misura indicati:- nella conversazione del 19 novembre 2015 fra [OSCURATO:PERSONA] Quarta e GianlucaRomita, dipendenti di D’[OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due fanno riferimentoal fatto che i proventi della installazione degli apparecchi da gioco sarebbero servitiper il mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- nella conversazione del 25 gennaio 2016 fra [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiduciadi D’[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] Quarta in cui viene menzionato [OSCURATO:PERSONA] comedestinatario di una somma mensile, quale corrispettivo dell’auto fornito aD’[OSCURATO:PERSONA] per la installazione degli apparecchi nei locali;- nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondocui [OSCURATO:PERSONA] con lo zio [OSCURATO:PERSONA] si erano presentati a [OSCURATO:PERSONA], ilquale gestiva il monopolio delle macchinette da gioco per conto del clan Mercante-D’[OSCURATO:PERSONA];- nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva riferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA], suo compagno di cella dal mese digennaio al mese di settembre del 2020, che costui percepiva da D’Ambrogiouna somma di denaro quale corrispettivo “per gli apparecchi slot installati aBitonto”.La Corte, indi, ha dato atto che dalla sentenza assolutoria erano emerse leseguenti circostanze di fatto:- il clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un accordo, nelsenso che il primo avrebbe imposto, con l'intimidazione promanantedall'associazione, l'installazione degli apparecchi da gioco del D'[OSCURATO:PERSONA] negliesercizi commerciali del quartiere Libertà di Bari, in cambio della corresponsioneagli emissari del clan di una determinata somma per ogni apparecchio installato;- [OSCURATO:PERSONA], pur essendo detenuto a Lecce, era riuscito a dirigere eindirizzare l’operato dei suoi collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioCatacchio) nel settore degli apparecchi da gioco e aveva dato disposizioni affinchéle somme versate da D’[OSCURATO:PERSONA] fossero destinate al mantenimento in carceredei detenuti appartenenti al clan;- [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva per essersi associato dal 2000 al2007 al clan Strisciuglio, era stato un esponente del clan capeggiato dal cuginoVito [OSCURATO:PERSONA] per lo meno fino a quando, in un momento imprecisato durante ladetenzione (dal 2010 al 2019), aveva deciso di allontanarsi e, nel 2019, avevainiziato a spacciare in proprio con il cognato;- non vi era certezza sul nome pronunciato nelle conversazioni soprarichiamate, giacché il perito trascrittore nominato dal Tribunale aveva affermatoche nel corso della prima conversazione i due avevano nominato [OSCURATO:PERSONA] enon [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Tribunale aveva dato atto, a seguito dell’ascolto,che nella seconda conversazione non compariva il nome di [OSCURATO:PERSONA];- l’episodio narrato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] doveva risalirenecessariamente ad epoca antecedente al 2010 (anno in cui [OSCURATO:PERSONA] era statoristretto), ovvero in epoca antecedente all’accordo sotteso alla condottacontestata.Ciò premesso, la Corte, ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistitanell’associarsi al clan mafioso al vertice del quale vi era il cugino [OSCURATO:PERSONA](da cui si sarebbe dissociato durante la detenzione, tra il 2010 e il 2019) enell’intervenire in epoca antecedente al 2010 con lo zio presso gli esponenti delclan rivale per fare cessare il monopolio di [OSCURATO:PERSONA] nel settore deividepoker, fosse connotata quanto meno da colpa grave e avesse ingenerato nelGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] la convinzione che il ricorrente fosse fra idestinatari delle somme versate al clan D’[OSCURATO:PERSONA] ai fini del loro sostentamento.3.

Il percorso argomentativo così adottato, valutato nel complesso non sipresta a censure, pur dovendosi rettificare alcuni passaggi.3.1.

Coglie nel segno il ricorrente nel rilevare che la Corte impropriamenteha dedotto la colpa grave da alcune circostanze che non erano state provate,quali in particolare il fatto che nelle conversazioni intercettate fosse statomenzionato [OSCURATO:PERSONA], ovvero ha valorizzato dati di fatti che, in quanto emersi soloin epoca successiva, non potevano aver avuto efficacia sinergica rispettoall’adozione della misura.3.1.1.

Sotto il primo profilo, non può che ribadirsi che il giudice dellariparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato oabbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti glielementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - esecondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

In sede diverifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento deldiritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorioai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di uncomportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadroindiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguitaal momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: inprimo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautelapotesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamentesmentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbiacontribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente(Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663).

A tal fine, peraltro, il giudice dellariparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stataesclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogniragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerateostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute nonsufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).La Corte, dunque, non avrebbe potuto sostituire la propria valutazione aquella del giudice della cognizione in ordine all’essere stato accertato un fatto, lacui verificazione era stata esclusa da detto giudice.

Avendo la sentenza assolutoriaritenuto non provato che fosse [OSCURATO:PERSONA] il soggetto indicato nelle conversazioniintercettate come destinatario delle somme provento degli introiti collegati allemacchine da gioco, la Corte illegittimamente invoca tale circostanza, in quantodedotta da dette conversazioni, come sintomatica di una condotta gravementecolposa.3.1.2.Sotto il secondo profilo, la stessa Corte di appello ha dato atto che ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute in epoca successivaall’adozione della cautela, sicché i comportamenti riferiti da tale collaboratore, inquanto ignoti al giudice della cautela, non potevano aver esercitato alcunaefficacia causale o anche solo concausale rispetto al provvedimento restrittivoadottato.4.

Epurata da tali riferimenti, tuttavia, la motivazione della Corte nonpresenta profili di manifesta illogicità nella parte in cui ravvisa, sulla base delledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ritenute attendibili, la condotta colposadel [OSCURATO:PERSONA], pacificamente affiliato ad un clan costola della cosca [OSCURATO:PERSONA],consistita nell’agire al fine di far cessare il monopolio di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delgioco d’azzardo.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], infatti, erano state indicate dalGip a sostegno della gravità indiziaria nel provvedimento applicativo della misuracautelare e delle stesse si è dato atto anche nella sentenza assolutoria, pur avendoil giudice del merito precisato che i comportamenti descritti risalivano ad epocaantecedente al reato per cui si procedeva e, dunque, di per sé soli non potevanoavere significativo valore indiziante.La Corte territoriale, dunque, ha ravvisato la condizione ostativa non solo nellacontinuità di rapporti con il sodalizio criminale per l’appartenenza al quale è statocondannato ad un lunga pena detentiva, ma anche nella specifica condotta attivadi intervento presso il clan rivale per far cessare la condizione di monopolio diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle apparecchiature da gioco, specificando che,pur essendo tale condotta cronologicamente anteriore alla data dellacontestazione, essa, comunque, aveva avuto efficacia causale rispettoall’emissione dell’ordinanza cautelare in quanto era stata presa in considerazionedal giudice della cautela.Sotto tale profilo, le censure di difetto motivazionale e illogicità, per averel’ordinanza dato rilievo a condotte anteriori rispetto a quella contestata e di meraaffinità ad ambienti criminali, risultano infondate.Non può che qualificarsi come gravemente colposo il comportamento che,valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, sia tale da creare unasituazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria atutela della sicurezza collettiva e renda prevedibile, anche se non voluto,l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Alla stregua di tale impostazione va ribadital'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestanooggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando nonsiano giustificate da rapporti di parentela e siano poste in essere con laconsapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dareluogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere lariparazione stessa (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Rv. 258486 - 01; Sez.4,14/01/2014 n.1235, Rv.256610; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Rv. 262436;Sez.3, 24/09/2014 n.39199, Rv.260397).

Più specificamente, con riferimento aicontesti associativi, questa Corte ha precisato che integra la condizione ostativadella colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gliappartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare ildiretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, Rv.287302 – 01 in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che avevarespinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento dellastretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione adassociazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione diCosa nostra e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).La Corte, dunque, in piena coerenza con tali principi e in maniera non illogica,ha valorizzato, ai fini della colpa grave, l'accertato inserimento del ricorrente inuna diramazione della cosca all'interno della quale era maturato il progettodelittuoso poi realizzatosi e la condotta attiva sopra descritta e ha indicato talielementi come concausali rispetto al provvedimento restrittivo del giudice dellacautela.5.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004,Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del24/03/2021, Rv. 281713).P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese al Ministero resistente[OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, per un errore materiale nel processamento deidati, interno all'applicativo denominato "desk penale", utilizzato per il depositotelematico delle sentenze, non è stata pubblicata la sentenza numero di raccoltagenerale 36659/2025 emessa su ricorso n.r.g. 15102/2025 di [OSCURATO:PERSONA], purse debitamente compilata dal relatore e controllata dal presidente.2. L’errore ha generato la mancata corrispondenza della sentenzadocumento inserita nell’applicativo al numero di procedimento cui era riferita, nelsenso che al posto della sentenza numero di raccolta generale 36659/2025 suricorso n.r.g. 15102/2025 di [OSCURATO:PERSONA] è stata inserita la sentenza numeroraccolta generale 37470/2025 su ricorso n.r.g. 13549/2025 di [OSCURATO:PERSONA].L’errore non è stato rilevato nella procedura di deposito telematico, né è statosegnalato dal sistema.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l’erroremateriale rappresenta il frutto di una svista da cui deriva il divario tra la volontàdel giudice e la mera rappresentazione grafica della stessa, ovvero la difformitàtra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione meramente formale dello stesso(SU, n.16102 del 27/3/2002, Rv. 221279).Non vi è dubbio che nel caso in esame non ricorre alcun vizio nella formazionedella volontà decisionale del [OSCURATO:PERSONA] quanto piuttosto una mera svista correlataall’inserimento meccanico, nell’applicativo Desk, di una sentenza – documento noncorrispondente al procedimento cui era riferita.3. La sentenza su indicata, resa alla pubblica udienza del 17 settembre 2025della Corte di Cassazione, Quarta Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è,pertanto, affetta da errore materiale per cui occorre procedere alla sua correzionecome indicato in dispositivo. P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza numerodi raccolta generale 36659/2025 data di pubblicazione 11.11.2025, su ricorson.r.g. 15102/2025 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che detta sentenza deve intendersisostituita come da foglio allegato alla presente ordinanza.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] DovereREPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daSALVATORE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 825/2025UGO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15102/2025ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] D'ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] SerraoD’Acquino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’Appello di Bari ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 9 gennaio 2020 al 27 luglio 2021)in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il reato di cuiagli artt. 81, 110 e 513 bis cod. pen. e 7 legge n. 203/91 commesso in Bari eprovincia dal 2012 ad oggi.Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA] a capo dell’omonimo clanoperante nel quartiere Libertà di Bari, aveva compiuto, in concorso con associatidi detto sodalizio e dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] detto [OSCURATO:PERSONA], atti diconcorrenza sleale, imponendo una posizione dominante di D’[OSCURATO:PERSONA] nelmercato dei videopoker attraverso la minaccia e l’assoggettamento omertosopromanante dal clan, in cambio di somme di danaro destinate al mantenimento incarcere suo e di [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del Tribunale di Bari del 27 luglio 2021, divenuta irrevocabile il20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall’imputazione su indicata ai sensidell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen. e scarcerato. Nelle sentenza assolutoria sidà atto che il clan [OSCURATO:PERSONA] era una “costola” del clan Strisciuglio, di cui Queriniera stato partecipe dal 2000 al 2007, come comprovato dalla condanna in viadefinitiva riportata in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. con sentenzadella Corte di Appello di Bari; in espiazione della pena irrogatagli con tale sentenza,egli era stato detenuto ininterrottamente in carcere dal 2010 al 2019.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condottadi [OSCURATO:PERSONA] la condizione ostativa della colpa grave.2.La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore,formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa.Il difensore, premesso che la fattispecie di reato oggetto di contestazionesarebbe stata commessa dal 2012 in avanti e che [OSCURATO:PERSONA] era stato detenutoininterrottamente dal 2010 al 2019, rileva come tale periodo di detenzioneintramuraria già di per sé sia incompatibile con la commissione del delitto.La Corte avrebbe sostanzialmente ravvisato la colpa grave nella pregressaappartenenza al contesto mafioso, documentata dalla sentenza definitiva acquisitain atti, senza tenere conto dell’avvenuta dissociazione ben precedente rispetto alfatto addebitato: sullo stigma dell’appartenenza all’associazione mafiosa, peraltrocollegata anche a vincoli di parentela, si erano innestati gli elementi valorizzati dalgiudice della cautela, rappresentati dalle dichiarazioni inattendibili di uncollaboratore di giustizia e da alcuni passaggi di conversazioni intercettate, cheperaltro riguardavano altri soggetti, ovvero tale [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA],come chiarito dalla perizia disposta dal Tribunale.La Corte avrebbe, inoltre, menzionato anche le dichiarazioni del collaboratoreLorusso, che peraltro erano intervenute dopo l’adozione della misura cautelare e,pertanto, non potevano aver avuto efficacia sinergica rispetto all’adozione dellamisura.In sostanza – argomenta il difensore - la Corte, nel dare rilievo alla pregressaappartenenza al sodalizio e nel rivalutare il materiale a disposizione del giudicedella cautela, si sarebbe fondata su “errori” definitivamente acclarati come talinella irrevocabile sentenza assolutoria.[OSCURATO:PERSONA] invero, lungi dall’adottare una condotta colposa, in più occasioni conspontanee dichiarazioni, aveva dichiarato la sua totale estraneità ai fatticontestati, spiegando che, trovandosi detenuto, non poteva aver posto in esserealcuna condotta criminosa e che non era lui la persona della quale si parlava nelleconversazioni ambientali intercettate. Proprio sulla base di tali considerazioni, ilgiudice del merito lo aveva assolto dall’imputazione a lui ascritta per la quale erastato sottoposto a misura cautelare.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino,ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocaturadello Stato, in data 10 luglio 2025 ha depositato una memoria con cui ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato.2. La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, ha operato il raffronto frale circostanze e gli elementi indiziari valorizzati dal giudice della cautela e i datidi fatto ritenuti accertati dal giudice del merito nella sentenza assolutoria e ha,indi, ravvisato la condizione ostativa alla riparazione in alcune condotte delricorrente, ritenute provate nel loro accadimento fattuale.In particolare la Corte ha preso le mosse dall’esame dei gravi indizi dicolpevolezza posti a fondamento della misura indicati:- nella conversazione del 19 novembre 2015 fra [OSCURATO:PERSONA] Quarta e GianlucaRomita, dipendenti di D’[OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due fanno riferimentoal fatto che i proventi della installazione degli apparecchi da gioco sarebbero servitiper il mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- nella conversazione del 25 gennaio 2016 fra [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiduciadi D’[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] Quarta in cui viene menzionato [OSCURATO:PERSONA] comedestinatario di una somma mensile, quale corrispettivo dell’auto fornito aD’[OSCURATO:PERSONA] per la installazione degli apparecchi nei locali;- nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondocui [OSCURATO:PERSONA] con lo zio [OSCURATO:PERSONA] si erano presentati a [OSCURATO:PERSONA], ilquale gestiva il monopolio delle macchinette da gioco per conto del clan Mercante-D’[OSCURATO:PERSONA];- nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva riferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA], suo compagno di cella dal mese digennaio al mese di settembre del 2020, che costui percepiva da D’Ambrogiouna somma di denaro quale corrispettivo “per gli apparecchi slot installati aBitonto”.La Corte, indi, ha dato atto che dalla sentenza assolutoria erano emerse leseguenti circostanze di fatto:- il clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un accordo, nelsenso che il primo avrebbe imposto, con l'intimidazione promanantedall'associazione, l'installazione degli apparecchi da gioco del D'[OSCURATO:PERSONA] negliesercizi commerciali del quartiere Libertà di Bari, in cambio della corresponsioneagli emissari del clan di una determinata somma per ogni apparecchio installato;- [OSCURATO:PERSONA], pur essendo detenuto a Lecce, era riuscito a dirigere eindirizzare l’operato dei suoi collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioCatacchio) nel settore degli apparecchi da gioco e aveva dato disposizioni affinchéle somme versate da D’[OSCURATO:PERSONA] fossero destinate al mantenimento in carceredei detenuti appartenenti al clan;- [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva per essersi associato dal 2000 al2007 al clan Strisciuglio, era stato un esponente del clan capeggiato dal cuginoVito [OSCURATO:PERSONA] per lo meno fino a quando, in un momento imprecisato durante ladetenzione (dal 2010 al 2019), aveva deciso di allontanarsi e, nel 2019, avevainiziato a spacciare in proprio con il cognato;- non vi era certezza sul nome pronunciato nelle conversazioni soprarichiamate, giacché il perito trascrittore nominato dal Tribunale aveva affermatoche nel corso della prima conversazione i due avevano nominato [OSCURATO:PERSONA] enon [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Tribunale aveva dato atto, a seguito dell’ascolto,che nella seconda conversazione non compariva il nome di [OSCURATO:PERSONA];- l’episodio narrato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] doveva risalirenecessariamente ad epoca antecedente al 2010 (anno in cui [OSCURATO:PERSONA] era statoristretto), ovvero in epoca antecedente all’accordo sotteso alla condottacontestata.Ciò premesso, la Corte, ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistitanell’associarsi al clan mafioso al vertice del quale vi era il cugino [OSCURATO:PERSONA](da cui si sarebbe dissociato durante la detenzione, tra il 2010 e il 2019) enell’intervenire in epoca antecedente al 2010 con lo zio presso gli esponenti delclan rivale per fare cessare il monopolio di [OSCURATO:PERSONA] nel settore deividepoker, fosse connotata quanto meno da colpa grave e avesse ingenerato nelGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] la convinzione che il ricorrente fosse fra idestinatari delle somme versate al clan D’[OSCURATO:PERSONA] ai fini del loro sostentamento.3. Il percorso argomentativo così adottato, valutato nel complesso non sipresta a censure, pur dovendosi rettificare alcuni passaggi.3.1. Coglie nel segno il ricorrente nel rilevare che la Corte impropriamenteha dedotto la colpa grave da alcune circostanze che non erano state provate,quali in particolare il fatto che nelle conversazioni intercettate fosse statomenzionato [OSCURATO:PERSONA], ovvero ha valorizzato dati di fatti che, in quanto emersi soloin epoca successiva, non potevano aver avuto efficacia sinergica rispettoall’adozione della misura.3.1.1. Sotto il primo profilo, non può che ribadirsi che il giudice dellariparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato oabbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti glielementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - esecondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). In sede diverifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento deldiritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorioai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di uncomportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadroindiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguitaal momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: inprimo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautelapotesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamentesmentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbiacontribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente(Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice dellariparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stataesclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogniragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerateostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute nonsufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).La Corte, dunque, non avrebbe potuto sostituire la propria valutazione aquella del giudice della cognizione in ordine all’essere stato accertato un fatto, lacui verificazione era stata esclusa da detto giudice. Avendo la sentenza assolutoriaritenuto non provato che fosse [OSCURATO:PERSONA] il soggetto indicato nelle conversazioniintercettate come destinatario delle somme provento degli introiti collegati allemacchine da gioco, la Corte illegittimamente invoca tale circostanza, in quantodedotta da dette conversazioni, come sintomatica di una condotta gravementecolposa.3.1.2.Sotto il secondo profilo, la stessa Corte di appello ha dato atto che ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute in epoca successivaall’adozione della cautela, sicché i comportamenti riferiti da tale collaboratore, inquanto ignoti al giudice della cautela, non potevano aver esercitato alcunaefficacia causale o anche solo concausale rispetto al provvedimento restrittivoadottato.4. Epurata da tali riferimenti, tuttavia, la motivazione della Corte nonpresenta profili di manifesta illogicità nella parte in cui ravvisa, sulla base delledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ritenute attendibili, la condotta colposadel [OSCURATO:PERSONA], pacificamente affiliato ad un clan costola della cosca [OSCURATO:PERSONA],consistita nell’agire al fine di far cessare il monopolio di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delgioco d’azzardo. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], infatti, erano state indicate dalGip a sostegno della gravità indiziaria nel provvedimento applicativo della misuracautelare e delle stesse si è dato atto anche nella sentenza assolutoria, pur avendoil giudice del merito precisato che i comportamenti descritti risalivano ad epocaantecedente al reato per cui si procedeva e, dunque, di per sé soli non potevanoavere significativo valore indiziante.La Corte territoriale, dunque, ha ravvisato la condizione ostativa non solo nellacontinuità di rapporti con il sodalizio criminale per l’appartenenza al quale è statocondannato ad un lunga pena detentiva, ma anche nella specifica condotta attivadi intervento presso il clan rivale per far cessare la condizione di monopolio diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle apparecchiature da gioco, specificando che,pur essendo tale condotta cronologicamente anteriore alla data dellacontestazione, essa, comunque, aveva avuto efficacia causale rispettoall’emissione dell’ordinanza cautelare in quanto era stata presa in considerazionedal giudice della cautela.Sotto tale profilo, le censure di difetto motivazionale e illogicità, per averel’ordinanza dato rilievo a condotte anteriori rispetto a quella contestata e di meraaffinità ad ambienti criminali, risultano infondate.Non può che qualificarsi come gravemente colposo il comportamento che,valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, sia tale da creare unasituazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria atutela della sicurezza collettiva e renda prevedibile, anche se non voluto,l'intervento dell'autorità giudiziaria. Alla stregua di tale impostazione va ribadital'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestanooggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando nonsiano giustificate da rapporti di parentela e siano poste in essere con laconsapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dareluogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere lariparazione stessa (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Rv. 258486 - 01; Sez.4,14/01/2014 n.1235, Rv.256610; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Rv. 262436;Sez.3, 24/09/2014 n.39199, Rv.260397). Più specificamente, con riferimento aicontesti associativi, questa Corte ha precisato che integra la condizione ostativadella colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gliappartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare ildiretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, Rv.287302 – 01 in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che avevarespinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento dellastretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione adassociazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione diCosa nostra e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).La Corte, dunque, in piena coerenza con tali principi e in maniera non illogica,ha valorizzato, ai fini della colpa grave, l'accertato inserimento del ricorrente inuna diramazione della cosca all'interno della quale era maturato il progettodelittuoso poi realizzatosi e la condotta attiva sopra descritta e ha indicato talielementi come concausali rispetto al provvedimento restrittivo del giudice dellacautela.5. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004,Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del24/03/2021, Rv. 281713).P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente[OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14580/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris