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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25064/2026

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ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]De [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liberatori-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 850/2024 depositata il23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 850/2024 ha confermato ladecisione di primo grado n. 61/2021 del Giudice di pace di Ferentino, laquale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favoreNumero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’attrice, della somma di € 4.769,16, di cui € 4.169,16 per differenza direndimento netto dell’ultimo decennio di cinque buoni fruttiferi postali,appartenenti alla serie “Q” ed emessi nell’anno 1989, dovutaall’applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati chel’emittente ha operato, ed € 600,00 a titolo di rifusione delle spese di litedella fase stragiudiziale.Il Tribunale ha affermato che, a fronte dell’allegazione, da partedell’attrice, di «una tabella analitica dei conteggi per il calcolo di quantodovuto in sede di rimborso del buono, specificando tutte le singoletrattenute fiscali», la controparte non avrebbe svolto contestazioni sotto ilprofilo delle detrazioni fiscali operate, né allegato un proprio conteggio: neha concluso che, mancando la contestazione del calcolo delle ritenutefiscali come effettuato unilateralmente dall’attrice, recepito in sentenza,«la somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è pari a quella calcolatadall’appellata, e quindi ad una differenza di rendimento dei BFP di €4.169,16».Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la soccombente, sullabase di un motivo, cui l’intimata resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché dell’art. 7, comma 3, d.m. 13giugno 1997, in quanto, come risulta dall’atto di appello (riprodotto nelricorso per le parti rilevanti), essa aveva appunto evidenziato l’illegittimitàdella sentenza impugnata, con riguardo all’applicazione della ritenutafiscale, ripercorrendo la normativa in materia e depositando i prospetti deicalcoli corretti, tali non essendo quelli avversi.Nell’atto di appello essa aveva, inoltre, precisato che il d.l. n.556/1986 (conv. dalla l. n. 759/1986) ha istituito la ritenuta fiscaleapplicabile agli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi, dovendo laNumero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026ritenuta d’acconto operare sui titoli in esame all’atto della capitalizzazioneannuale degli interessi, ossia sui redditi «maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti» secondo il c.d. principio di competenza, conriscossione dell’Erario mediante versamento diretto da partedell’amministrazione postale.

Successivamente, con la modifica dellaritenuta d’acconto in imposta sostitutiva, l’art. 2, comma 3, d.lgs. n.239/1996 ha previsto che, per i buoni postali di risparmio, l’impostasostitutiva è applicata da Poste italiane; coerentemente con tale disciplina,l’art. 7 d.m. 23 giugno 1997 ha stabilito che «per i buoni delle serieordinarie contraddistinte con le lettere ‘Q’, ‘R’ ed ‘S’ emessi fino al 31dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno,per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmenteal netto della ritenuta fiscale».

Ne deriva che, ai sensi di tali norme, ibuoni postali fruttiferi sono assoggettati alla ritenuta d’acconto oall’imposta sostitutiva, da applicarsi all’atto della capitalizzazione annualedegli interessi.

Pertanto, nessuna somma ulteriore, rispetto a quanto giàliquidato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di riscossione dei buoni postalifruttiferi, è dovuta alla controparte.1.1. – Il motivo è fondato, nel primo profilo che propone.Ed invero, rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in primo grado, lastessa propose l’impugnazione in appello, proprio e specificamente percontestare i criteri e le modalità del calcolo della somma pretesa dacontroparte come ancora dovuta, in quanto frutto dell’unilateraleconteggio dell’attrice e come recepito, nella contumacia della convenuta,dal giudice di pace.Risulta, allora, piuttosto sorprendente la decisione resa dal Tribunale,che ha ritenuto “non contestato” il calcolo del dovuto, comeunilateralmente operato dall’attrice: non altro essendo, appunto, lospecifico contenuto dell’atto di impugnazione innanzi al Tribunaleproposto.Numero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026L’unica prova dell’assunto a fondamento della pretesa attorea, di cui ilTribunale fa parola, è la predetta non contestazione, in applicazione erratadell’art. 115, primo comma, seconda parte, c.p.c.È vero, infatti, che, ai sensi di tale disposizione, la mancatacontestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto dellarelevatio ad onere probandi, spettando al giudice del merito apprezzare,nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed ilvalore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte (principio consolidato: Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680, Cass.11 giugno 2014, n. 13217; sino es. a Cass. 26 febbraio 2026, n. 4379).Tuttavia, il principio di non contestazione si fonda sul sistema dipreclusioni del processo civile e di avanzamento nell’accertamentogiudiziale dei fatti, mediante il contraddittorio delle parti, donde l’onere dicollaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materiacontroversa evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione(Cass. 15 ottobre 2014, n. 21847).

Ciò perché il principio di noncontestazione ha per oggetto solo i fatti storici, sottesi a domande edeccezioni, non i documenti o le conclusioni ricostruttive concernenti lavalutazione degli stessi, rispetto ai quali vi è semmai l’onere di eventualedisconoscimento o di proporre ove occorra querela di falso, restando inogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto didiscussione tra le parti (cfr. Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21dicembre 2017, n. 30744; Cass. 28 settembre 2016, n. 19181; Cass., 21giugno 2016, n. 12748; Cass. 6 aprile 2016, n. 6606).Nella specie, invece, da un lato non si trattava di circostanze in fatto,ma di un mero conteggio unilaterale di parte, onde l’art. 115 c.p.c. nonera in discorso; dall’altro lato, il giudice, a fronte di un atto di appellospecificamente volto proprio e solo – in quanto afferente la unica suafunzione processuale – a negare l’an e il quantum della pretesa dicontroparte in relazione ad un credito liquidato in contumacia in primoNumero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026grado, sulla base del calcolo unilaterale della parte attrice, ha in tal modofinito non per applicare il principio di non contestazione, ma perdisconoscere radicalmente l’appello proposto, per continuare a fondarsiunicamente sul conteggio unilaterale di una parte.Dunque, quando la posizione del soggetto, contro cui si avanzi unapretesa creditoria, non consiste nella singola confutazione di fatti dallacontroparte allegati, ma addirittura nella prospettazione delle propriedifese e calcoli, a confutazione di un mero conteggio altrui, mediante l’attodi impugnazione proposto proprio e solo al fine di ottenere il ribaltamentodella prima decisione in quanto fondata sul mero presupposto dell’altruiconteggio errato nei contenuti, si è fuori dall’ambito di applicazionedell’art. 115, comma 1, seconda parte, c.p.c.1.2. – Il motivo è fondato anche nel secondo profilo che propone.Questa Corte ha, di recente, espresso l’orientamento favorevole aritenere che la questione di diritto consistente nello stabilire sel’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni postali fruttiferi sia fondatasul criterio di cassa – per cui il reddito di capitale diviene rilevante ai finidell’imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato,quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita– o sul criterio di competenza – il quale dà rilievo al momento in cuimatura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per iredditi di impresa, in ragione del quale la ritenuta fiscale viene applicataanno per anno in ragione del maturare degli interessi – debba essererisolta in favore del criterio di competenza (Cass. 21 aprile 2026, n.10462).Dopo attento esame della normativa ed interpretazione corretta dellastessa, si è osservato invero che l’art. 7 d.m.

Tesoro 23 giugno 1997 ècoerente con le disposizioni di legge (d.l. 19 settembre 1986, n. 556,conv. dalla l. 17 novembre 1986, n. 759; art. 26 d.P.R. 29.09.1973, n.600; art. 3, comma 2, lett. d) ed f), ed 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n.Numero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026602; art. 2, comma 3, e 3, comma 9, d.lgs. 1° aprile 1996 n. 239; ed èstato poi emanato anche il d.m. 23.12.1998, n. 511, «Regolamentorecante modalità applicative dell’imposta sostitutiva di cui al decretolegislativo 1° aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali dirisparmio») e con i principi generali vigenti in materia: onde la ritenutafiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che va pertantoeffettuata al netto della ritenuta d’imposta.Deve, dunque, essere ribadito il principio di diritto come segue:«In tema di buoni fruttiferi postali, sulla base della normativa diriferimento, l’imposizione fiscale sui rendimenti dei medesimi avvienesecondo il criterio di competenza, rilevando il momento in cui matura ildiritto di credito».3. – La sentenza impugnata è cassata, e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2,c.p.c., con il rigetto della pretesa attorea.

Sicompensano per intero le spese del giudizio, in ragione dell’affermazionedei detti principi in corso di causa.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta la domanda della parte attrice.

Compensa tra le parti lespese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]De [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liberatori-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 850/2024 depositata il23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 850/2024 ha confermato ladecisione di primo grado n. 61/2021 del Giudice di pace di Ferentino, laquale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favoreNumero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’attrice, della somma di € 4.769,16, di cui € 4.169,16 per differenza direndimento netto dell’ultimo decennio di cinque buoni fruttiferi postali,appartenenti alla serie “Q” ed emessi nell’anno 1989, dovutaall’applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati chel’emittente ha operato, ed € 600,00 a titolo di rifusione delle spese di litedella fase stragiudiziale.Il Tribunale ha affermato che, a fronte dell’allegazione, da partedell’attrice, di «una tabella analitica dei conteggi per il calcolo di quantodovuto in sede di rimborso del buono, specificando tutte le singoletrattenute fiscali», la controparte non avrebbe svolto contestazioni sotto ilprofilo delle detrazioni fiscali operate, né allegato un proprio conteggio: neha concluso che, mancando la contestazione del calcolo delle ritenutefiscali come effettuato unilateralmente dall’attrice, recepito in sentenza,«la somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è pari a quella calcolatadall’appellata, e quindi ad una differenza di rendimento dei BFP di €4.169,16».Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la soccombente, sullabase di un motivo, cui l’intimata resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché dell’art. 7, comma 3, d.m. 13giugno 1997, in quanto, come risulta dall’atto di appello (riprodotto nelricorso per le parti rilevanti), essa aveva appunto evidenziato l’illegittimitàdella sentenza impugnata, con riguardo all’applicazione della ritenutafiscale, ripercorrendo la normativa in materia e depositando i prospetti deicalcoli corretti, tali non essendo quelli avversi.Nell’atto di appello essa aveva, inoltre, precisato che il d.l. n.556/1986 (conv. dalla l. n. 759/1986) ha istituito la ritenuta fiscaleapplicabile agli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi, dovendo laNumero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026ritenuta d’acconto operare sui titoli in esame all’atto della capitalizzazioneannuale degli interessi, ossia sui redditi «maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti» secondo il c.d. principio di competenza, conriscossione dell’Erario mediante versamento diretto da partedell’amministrazione postale. Successivamente, con la modifica dellaritenuta d’acconto in imposta sostitutiva, l’art. 2, comma 3, d.lgs. n.239/1996 ha previsto che, per i buoni postali di risparmio, l’impostasostitutiva è applicata da Poste italiane; coerentemente con tale disciplina,l’art. 7 d.m. 23 giugno 1997 ha stabilito che «per i buoni delle serieordinarie contraddistinte con le lettere ‘Q’, ‘R’ ed ‘S’ emessi fino al 31dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno,per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmenteal netto della ritenuta fiscale». Ne deriva che, ai sensi di tali norme, ibuoni postali fruttiferi sono assoggettati alla ritenuta d’acconto oall’imposta sostitutiva, da applicarsi all’atto della capitalizzazione annualedegli interessi. Pertanto, nessuna somma ulteriore, rispetto a quanto giàliquidato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di riscossione dei buoni postalifruttiferi, è dovuta alla controparte.1.1. – Il motivo è fondato, nel primo profilo che propone.Ed invero, rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in primo grado, lastessa propose l’impugnazione in appello, proprio e specificamente percontestare i criteri e le modalità del calcolo della somma pretesa dacontroparte come ancora dovuta, in quanto frutto dell’unilateraleconteggio dell’attrice e come recepito, nella contumacia della convenuta,dal giudice di pace.Risulta, allora, piuttosto sorprendente la decisione resa dal Tribunale,che ha ritenuto “non contestato” il calcolo del dovuto, comeunilateralmente operato dall’attrice: non altro essendo, appunto, lospecifico contenuto dell’atto di impugnazione innanzi al Tribunaleproposto.Numero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026L’unica prova dell’assunto a fondamento della pretesa attorea, di cui ilTribunale fa parola, è la predetta non contestazione, in applicazione erratadell’art. 115, primo comma, seconda parte, c.p.c.È vero, infatti, che, ai sensi di tale disposizione, la mancatacontestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto dellarelevatio ad onere probandi, spettando al giudice del merito apprezzare,nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed ilvalore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte (principio consolidato: Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680, Cass.11 giugno 2014, n. 13217; sino es. a Cass. 26 febbraio 2026, n. 4379).Tuttavia, il principio di non contestazione si fonda sul sistema dipreclusioni del processo civile e di avanzamento nell’accertamentogiudiziale dei fatti, mediante il contraddittorio delle parti, donde l’onere dicollaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materiacontroversa evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione(Cass. 15 ottobre 2014, n. 21847). Ciò perché il principio di noncontestazione ha per oggetto solo i fatti storici, sottesi a domande edeccezioni, non i documenti o le conclusioni ricostruttive concernenti lavalutazione degli stessi, rispetto ai quali vi è semmai l’onere di eventualedisconoscimento o di proporre ove occorra querela di falso, restando inogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto didiscussione tra le parti (cfr. Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21dicembre 2017, n. 30744; Cass. 28 settembre 2016, n. 19181; Cass., 21giugno 2016, n. 12748; Cass. 6 aprile 2016, n. 6606).Nella specie, invece, da un lato non si trattava di circostanze in fatto,ma di un mero conteggio unilaterale di parte, onde l’art. 115 c.p.c. nonera in discorso; dall’altro lato, il giudice, a fronte di un atto di appellospecificamente volto proprio e solo – in quanto afferente la unica suafunzione processuale – a negare l’an e il quantum della pretesa dicontroparte in relazione ad un credito liquidato in contumacia in primoNumero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026grado, sulla base del calcolo unilaterale della parte attrice, ha in tal modofinito non per applicare il principio di non contestazione, ma perdisconoscere radicalmente l’appello proposto, per continuare a fondarsiunicamente sul conteggio unilaterale di una parte.Dunque, quando la posizione del soggetto, contro cui si avanzi unapretesa creditoria, non consiste nella singola confutazione di fatti dallacontroparte allegati, ma addirittura nella prospettazione delle propriedifese e calcoli, a confutazione di un mero conteggio altrui, mediante l’attodi impugnazione proposto proprio e solo al fine di ottenere il ribaltamentodella prima decisione in quanto fondata sul mero presupposto dell’altruiconteggio errato nei contenuti, si è fuori dall’ambito di applicazionedell’art. 115, comma 1, seconda parte, c.p.c.1.2. – Il motivo è fondato anche nel secondo profilo che propone.Questa Corte ha, di recente, espresso l’orientamento favorevole aritenere che la questione di diritto consistente nello stabilire sel’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni postali fruttiferi sia fondatasul criterio di cassa – per cui il reddito di capitale diviene rilevante ai finidell’imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato,quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita– o sul criterio di competenza – il quale dà rilievo al momento in cuimatura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per iredditi di impresa, in ragione del quale la ritenuta fiscale viene applicataanno per anno in ragione del maturare degli interessi – debba essererisolta in favore del criterio di competenza (Cass. 21 aprile 2026, n.10462).Dopo attento esame della normativa ed interpretazione corretta dellastessa, si è osservato invero che l’art. 7 d.m. Tesoro 23 giugno 1997 ècoerente con le disposizioni di legge (d.l. 19 settembre 1986, n. 556,conv. dalla l. 17 novembre 1986, n. 759; art. 26 d.P.R. 29.09.1973, n.600; art. 3, comma 2, lett. d) ed f), ed 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n.Numero registro generale 5622/2025Numero sezionale 3001/2026Numero di raccolta generale 25064/2026Data pubblicazione 06/09/2026602; art. 2, comma 3, e 3, comma 9, d.lgs. 1° aprile 1996 n. 239; ed èstato poi emanato anche il d.m. 23.12.1998, n. 511, «Regolamentorecante modalità applicative dell’imposta sostitutiva di cui al decretolegislativo 1° aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali dirisparmio») e con i principi generali vigenti in materia: onde la ritenutafiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che va pertantoeffettuata al netto della ritenuta d’imposta.Deve, dunque, essere ribadito il principio di diritto come segue:«In tema di buoni fruttiferi postali, sulla base della normativa diriferimento, l’imposizione fiscale sui rendimenti dei medesimi avvienesecondo il criterio di competenza, rilevando il momento in cui matura ildiritto di credito».3. – La sentenza impugnata è cassata, e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2,c.p.c., con il rigetto della pretesa attorea. Sicompensano per intero le spese del giudizio, in ragione dell’affermazionedei detti principi in corso di causa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta la domanda della parte attrice. Compensa tra le parti lespese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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