CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39020/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; eccessività della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivi ribaditi con la memoria successivamente inoltrati a questa Corte. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese a tutti e ciascun motivo di ricorso a fronte della ampia e logica motivazione con la quale la Corte ne ha motivato il giudizio di colpevolezza in ragione delle evidenze obiettive (l'imputato veniva trovato in possesso di 96 ovuli contenti cocaina del peso di oltre novecento grammi); della gravità del fatto che ha giustificato l'applicazione di una pena appena superiore al minimo edittale; dell'assenza di elementi significativi per inferire un giudizio positivo sulla personalità dell'imputato per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 settemb