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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31221/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputato per il rea1:o di contraffazione del permesso internazionale di guida.

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata sussunzione della condotta ascritta all'imputato nell'ambito del reato impossibile, affermata in conseguenza dell'asserito carattere grossolano della contraffazione, è manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ed inoltre denunzia violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta, volti a proporre al Collegio una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Considerato che il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente rappresenta che la condotta si sia concretizzata in una mera detenzione del documento contraffatto e sarebbe quindi da ritenersi del tutto inoffensiva, è manifestannerre infondato, in quanto è pacifico in giurisprudenza che integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso, indipendentemente dall'uso (Sez. 5, n. 17792 del 2019, Rv. 276345; Sez. 5, n. 40272 del 2016, Rv. 267791; Sez. 5, n. 39408 del 2012, Rv. 253579).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputato per il rea1:o di contraffazione del permesso internazionale di guida. 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata sussunzione della condotta ascritta all'imputato nell'ambito del reato impossibile, affermata in conseguenza dell'asserito carattere grossolano della contraffazione, è manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ed inoltre denunzia violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta, volti a proporre al Collegio una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità. 3. Considerato che il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente rappresenta che la condotta si sia concretizzata in una mera detenzione del documento contraffatto e sarebbe quindi da ritenersi del tutto inoffensiva, è manifestannerre infondato, in quanto è pacifico in giurisprudenza che integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso, indipendentemente dall'uso (Sez. 5, n. 17792 del 2019, Rv. 276345; Sez. 5, n. 40272 del 2016, Rv. 267791; Sez. 5, n. 39408 del 2012, Rv. 253579). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
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