Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 08591/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: - l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso richiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 15 aprile 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen.

In particolare, secondo la contestazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dalla decisione del Tribunale di Firenze del 26 giugno 2013 che intimava ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], di "consegnare immediatamente le chiavi attuali e future dell'immobile a Forte dei Marmi, via Matteotti n. 18 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]", contitolare della quota dei due noni del suddetto bene, compivano atti e fatti fraudolenti per non ottemperare all'ingiunzione e segnatamente: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concedevano il 17 agosto 2013 - dopo la sentenza e due atti di precetto debitamente notificati - l'immobile in locazione al [OSCURATO:PERSONA], coniuge di quest'ultima, a titolo gratuito e senza alcuna clausola che consentisse ai proprietari l'accesso all'immobile ed, in seguito, negavano l'accesso alla persona offesa; nell'aver consegnato il 17 novembre 2013 all'[OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA] che si qualificava rappresentante delle sorelle Maiorino, una copia delle chiavi dell'immobile che si rivelava inidonea ad aprire la catena apposta sul cancello dell'immobile, rifiutandosi successivamente, nelle rispettive qualità di proprietarie e di locatore, di rimuovere lo sbarramento che impediva a [OSCURATO:PERSONA] ogni possibilità di acceso allo stabile.

Fatti commessi in Impruneta il 17 novembre 2013 (data e luogo di consegna delle chiavi all'[OSCURATO:PERSONA]).

2. Ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di seguito indicati.2.1.1.

Con il primo motivo censura l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 8 cod. pen. e l'illogicità della motivazione con riferimento alla competenza per territorio.

La ricorrente censura l'individuata competenza territoriale in capo al Tribunale di Firenze, determinata per l'avvenuta sottoscrizione e conclusione del contratto in quella città, deducendo come la stessa avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Lucca, luogo di avvenuta registrazione del contratto (Agenzia di Pietrasanta).

Trattandosi di un contratto per il quale la legge richiede la registrazione a pena di nullità, l'iter di conclusione terminerebbe nel luogo e nel tempo in cui tale formale incombente viene realizzato.

Visto che l'art. 388 cod. pen. è un reato di mera condotta che si consuma nel tempo e nel luogo ove si compie il fatto o l'atto ritenuto simulato, la competenza doveva essere individuata presso il Tribunale di Lucca.

2.1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 124 cod. pen. ed illogicità della motivazione, quanto a tempestività della querela. [OSCURATO:PERSONA] d'appello avrebbe errato nel determinare il momento della conoscenza del fatto di reato da cui far decorrere il termine di tre mesi per la proposizione della querela, valorizzando condotte in realtà costituenti mero post factum penalmente irrilevante.

Il reato si sarebbe, invece, integrato al momento della conclusione del contratto coincidente con il momento in cui si sarebbe realizzata l'inottemperanza al provvedimento dell'autorità.

Il termine per la proposizione della querela decorreva dal 16 settembre 2013, data di registrazione del contratto, contesto in cui il negozio giuridico era conoscibile ai terzi, risultando errata la decorrenza del termine a partire dall'ottobre 2014, momento in cui avvenne il rifiuto esplicito delle due sorelle di consegnare le chiavi a [OSCURATO:PERSONA], individuata in sentenza.

La Corte di appello avrebbe omesso di fornire, inoltre, risposta in merito al motivo di gravame a mente del quale [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della conclusione del contratto già in precedenza (rispetto all'ottobre del 2014): la circostanza emergerebbe dall'atto di citazione del dicembre 2013 con cui la parte offesa aveva richiesto al giudice civile di dichiarare inefficace la delibera assembleare di autorizzazione alla stipula del contratto di locazione, momento in cui sarebbe stato palese il carattere fraudolento del contratto.

Ed invero, in detto atto [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato - testualmente - che «le sorelle Maiorino hanno pensato bene di concludere un contratto di locazione ... al solo fine di impedire all'odierna comparente di godere dell'immobile caduto nella successione».

In conclusione, il termine per la presentazione della querela avrebbe dovuto decorrere o dal momento della registrazione del contratto, o dalla consegna delle chiavi inidonee o, in ultima analisi, dal momento del menzionato atto di citazione.

2.1.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 388 cod. pen.

In primo luogo, si nega che il contratto di locazione possa aver integrato il delitto di cui all'art. 388 cod. pen., richiedendo la fattispecie, non solo che gli atti dispositivi compiuti sui propri beni siano finalizzati a consentire al soggetto di sottrarsi agli adempimenti derivanti dal provvedimento, ma che siano caratterizzati dalla natura simulata o fraudolenta di consistenza tale da comportare un artificio o un inganno idoneo a pregiudicare le legittime pretese del creditore.

Secondo la ricorrente, il contratto di locazione sarebbe valido ed efficace visto che la persona offesa era stata regolarmente convocata in occasione dell'assemblea - in cui era presente un'adeguata maggioranza di quote per poter assumere la decisione - che aveva attribuito il potere di stipula del contratto.

Risulterebbe errata l'affermazione secondo cui il contratto sarebbe privo di causa in ragione della sua gratuità, essendo nel negozio prevista la compensazione dei crediti che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della comunione ereditaria che, pertanto, veniva tutelata da azioni giudiziarie con conseguente vantaggio anche per la persona offesa; né la parte offesa, qualora fosse stata presente all'assemblea, avrebbe potuto legittimamente ostacolare la decisione tenuto conto della quota minoritaria posseduta.

In secondo luogo, viene censurata la sentenza nella parte in cui afferma, da un lato, che la convocazione dell'assemblea sarebbe stata comunicata - nei termini - alla persona offesa e, dall'altro, che la convocazione sarebbe stata tardiva e che, dunque, la Dani non avrebbe avuto il tempo per partecipare alla stessa.

Si evidenzia, ancora, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza ritiene che il conduttore [OSCURATO:PERSONA] avesse, già prima rispetto alla conclusione del contratto, la disponibilità dell'immobile, elemento che sarebbe stato contraddetto dall'estraneità del Dani alla comunione ereditaria.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono tre motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'art. 388 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. rispetto al principio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio».

Il contratto di locazione sarebbe stato pienamente legittimo e, dunque, assente il quid di fraudolenza richiesto ai fini della configurazione del reato contestato.

Si censura una totale assenza di motivazione rispetto alla ritenuta carenza di valida ragione per compensare il credito vantato dal Dani, né vi sarebbe alcuna motivazione in ordine all'esistenza o meno del credito da compensare.

Dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbe emersa la liquidità ed esigibilità del credito del Dani in conseguenza di documentati lavori da costui effettuati su incarico del padre deceduto delle sorelle Maiorino.

Si deduce il vizio del travisamento della prova documentale alla base del credito, idoneo ad disarticolare l'intero ragionamento del giudice di appello; l'urgenza di stipulare il contratto di locazione, conformemente a quanto deliberato, era determinata dalla prossimità del termine di prescrizione del credito vantato dal Dani, risalente agli anni 2003/2004.

Contraddittoria si rivelerebbe la parte della motivazione che ricostruisce le fasi della notifica della convocazione e della mancata partecipazione all'assemblea, oltre che l'apprezzato carattere simulato del contratto, secondo argomentazioni sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Detti elementi avrebbero dovuto far sorgere il ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza degli imputati, tanto da condurre all'assoluzione degli stessi ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.2.

Con il secondo motivo, si deducono vizi di motivazione, travisamento della prova e di violazione di legge con riferimento all'asserita tempestività della querela.

Anche rispetto a tale profilo, vengono dedotte argomentazioni sovrapponibili a quelle sviluppate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.2.3. Con il terzo motivo, che attiene propriamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.

La sentenza di appello avrebbe reiterato l'errore presente nella sentenza di primo grado che, pur avendo espresso in motivazione di voler concedere la sospensione condizionale della pena nei confronti di tutti gli imputati, ha poi omesso la relativa statuizione in favore del Dani.

3. Con motivi aggiunti presentati dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vannucchi, per conto della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 23 dicembre 2021, nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 3 gennaio 2022, si deducono ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento dell'art. 159 cod. pen.

Le difese dei ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha dato atto della sospensione della prescrizione dal 11 luglio 2018 al 1 aprile 2019, in quanto l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], comune difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva formulato, a causa di concomitante impegno professionale, un'istanza di mero differimento orario dell'udienza celebratasi in data 11 luglio 2018, richiesta che avrebbe al più consentito una sospensione dei termini per sessanta giorni e non, come avvenuto, per l'intero periodo del rinvio.

Quello concesso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva essere qualificato quale rinvio "di cortesia" ma determinato dal legittimo impedimento connesso a contestuale impegno professionale.

Anche in ipotesi di corretta valutazione in ordine alla concessione del rinvio qualificato "di cortesia", deve essere escluso che in tali casi si possa sospendere il termine di prescrizione.

Tenuto conto della data di commissione del reato si impone la declaratoria di prescrizione del reato visto che i fatti di cui al capo di imputazione vengono contestati come commessi il 17 agosto 2013 e il 13 novembre 2013.

In realtà la data rilevante risulta essere quella del 13 agosto 2013, data di stipula del contratto, mentre la successiva consegna delle chiavi costituisce un mero post factum non punibile; l'eccepita prescrizione del reato non muterebbe anvhe in ipotesi di decorrenza a partire dal 13 novembre 2013: nel primo caso, infatti, in considerazione dei sessanta giorni di sospensione, il reato sarebbe prescritto il 17 giugno 2021 sulla base del primo calcolo; nel secondo caso, il 13 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato e declinato in fatto

2. Il primo motivo di ricorso, afferente al rilievo tenuto fermo nelle varie fasi processuali, con cui [OSCURATO:PERSONA] rileva che il reato sarebbe di competenza del Tribunale di Lucca in ragione dell'intervenuta registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate di Pietrasanta, provincia di Lucca, risulta manifestamente infondato oltre che reiterativo di censura a cui i Giudici di merito hanno fornito ineccepibile risposta giuridica.

2.1. La Corte territoriale ha correttamente fatto presente che nessuna rilevanza assume la circostanza che il contratto di locazione dell'immobile stipulato in Firenze tra le sorelle [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di parte dell'immobile, ed il marito di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse stato registrato a Lucca: il contratto si era concluso nel luogo in cui si erano incontrate le volontà delle parti, non essendo i successivi adempimenti con valenza meramente fiscale, elementi determinanti ai fini dell'esistenza del negozio giuridico.2.2.

Deve, nondimeno, rilevarsi che la circostanza che il contratto fosse valido già al momento della sua stipula emerge dalla stessa decisione di questa Corte di cassazione civile a Sezioni Unite a cui il ricorrente ha fatto riferimento in maniera non pertinente.

Detta sentenza ha, infatti, rilevato che il contratto di locazione di immobili non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della

I. n. 311 del 2004, ma ha al contempo evidenziato che in caso di tardiva registrazione, consentita dalle norme tributarie, lo stesso produce i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione (Cass. Civ. Sez.

U, n. 23601 del 09/10/2017, Rv. 645468 - 01).

Ed infatti, la mancata registrazione del contratto determina una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 cod. civ. che, in ragione della sua atipicità desumibile dal complessivo impianto normativo in materia, ha l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti (in tal senso v. anche, Sez. 6 - 3, Civ.

Ordinanza n. 20858 del 06/09/2017, Rv. 645364 - 01).

La decisione delle Sezioni Unite Civili, in realtà (v. punto 8, nella parte in cui esplicitamente afferma « [...] che la soluzione del caso in esame non consent[e] un'interpretazione diversa da quella che ricostruisce la sanzione legislativa per omessa registrazione in termini di nullità sopravvenuta del contratto di locazione per mancanza di un requisito extra formale di validità [...], requisito che opera in guisa di co-elemento esterno di validità del negozio, [...] introdotto dal legislatore per contrastare tanto l'elusione quanto l'evasione fiscale») osserva che l'unica interpretazione possibile è quella di ricostruire la sanzione legislativa per omessa registrazione in termini di nullità sopravvenuta del contratto di locazione, il quale opera quale co-elemento esterno di validità del negozio.

Le conclusioni a cui giunge la Corte di cassazione civile smentiscono, pertanto, il non pregevole riferimento ad una necessaria "registrazione ad substantiam" del contratto di locazione, visto che il legislatore attribuisce natura sostanziale alle sola ipotesi di assenza di forma scritta per la tipologia il contratto in questione.

3. Generico, in quanto reiterativo di analoga censura adeguatamente vagliata dalla Corte di merito, nonché declinato in fatto si presenta il secondo motivo che è comune alle difese dei tre ricorrenti avente ad oggetto la dedotta improcedibilità per la decorrenza di un termine maggiore di tre mesi dalla conoscenza della consumazione del reato entro cui presentare la querela ex art.124 cod. pen.Ed invero, la decorrenza del termine ai fini della tempestiva proposizione della querela, in ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, decorre dal momento in cui avviene l'integrale conoscenza da parte della persona offesa del reato in tutte le sue componenti, evenienza non sempre coincidente con la sua consumazione, specie quando la condotta si realizza attraverso condotte plurime, senza assumere carattere univoco proprio perché complessivamente tendenti a simulare una situazione di parvente liceità.

3.1. In tal senso si è espressa questa Corte secondo cui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato, non essendo sufficiente che il soggetto interessato abbia avuto in precedenza il solo sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, 2016, Saba, Rv. 266954).

Sulla base di un giudizio di fatto insindacabile in questa sede, la Corte territoriale, in risposta ad identica censura, ha spiegato le ragioni che facevano ritenere, pur in presenza di sospetti in capo alla persona offesa, che la conoscenza dell'integrazione del reato fosse avvenuta proprio a seguito della nuova diffida del 13 ottobre tesa alla consegnare delle chiavi dell'abitazione ed a rimuovere la catena apposta al cancello, che inibiva la possibilità di accedervi, momento in cui (30 ottobre 2014) veniva esplicitata la volontà delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] di non consegnare le chiavi dell'immobile.

È stato spiegato che la parte offesa, pur avendo potuto nutrire sospetti sulla reale intenzione della madre e della zia di rispettare la decisione in ragione del contratto di locazione e della consegna delle chiavi non idonee all'accesso all'immobile, non aveva potuto escludere che la mancata consegna delle idonee chiavi di accesso fosse ricollegabile ad un disguido o ad un mero errore, visto che le stesse erano state comunque consegnate.

La Corte di merito, in proposito, ha puntualmente valorizzato il dato secondo cui, in precedenza, la zia, la madre e [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] (che si era rifiutato di consegnare le chiavi a seguito di diffida del 5 dicembre 2014, in quanto aveva sostituito nel frattempo la serratura), avessero sempre accampato delle scuse per non adempiere alla decisione del Tribunale, mentre solo in questa fase la condotta poteva essere pienamente apprezzata con certezza, rendendo palese il mezzo fraudolento utilizzato per inibire l'accesso all'immobile comune.

Motivazione ineccepibile in ordine alla precedente incerta consapevolezza in capo alla parte offesa, che i ricorrenti tendono a rappresentare diversamente attraverso il diretto riferimento agli atti del procedimento, che non risultano essere stati messi a disposizione della Corte di merito.

3.2. Ed invero, secondo indiscusso principio di diritto espresso da questa Corte, seppure il termine per proporre la querela in ordine al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice decorra dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, conoscenza - che come sopra evidenziato - deve interessare tutte le sue componenti oggettive e soggettive della fattispecie, resta a carico di chi deduce la tardività della querela la dimostrazione del difetto di tempestività della stessa (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01).

Sotto tale profilo, seppure il ricorrente sostenga di aver messo a disposizione dei Giudici di merito l'atto di citazione del dicembre del 2013, da cui sarebbe emersa la piena consapevolezza del reato, ciò non risulta essere avvenuto, visto che, pur affermandosi in sede di ricorso per cassazione che l'atto allegato sarebbe stato depositato all'udienza del 15 aprile 2019, tale adempimento, a quell'udienza, non risulta essere stato svolto, né la citazione risulta essere stata allegata in sede di gravame.

Ma soprattutto, il documento sottoposto al vaglio di questa Corte non muta il giudizio espresso dai Giudici di merito, a cui non si può certo contestare di non aver fornito risposta in ordine a deduzioni non sorrette da adeguata documentazione (nonostante si affermi alla sesta pagina dei motivi di appello degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vannucchi che «[OSCURATO:PERSONA] nel Dicembre del 2013 notificava atto di citazione [agli atti] nei confronti degli imputati»).

La Corte territoriale ha posto l'accento, non tanto sulla contrarietà dei ricorrenti a consentire alla parte offesa di poter godere dell'immobile, contrarietà storicamente risaputa e mai messa in discussione, visto che era alla base del procedimento civile inottemperato, quanto sull'espressa volontà di non consegnare le chiavi che consentivano l'accesso all'immobile, preciso obbligo che aveva formato oggetto di decisione dell'Autorità giudiziaria civile.

Ne consegue, pertanto, che coerente risulta la decisione dei Giudici di merito che hanno osservato, con motivazione in fatto in questa sede non sindacabile, che il volontario inadempimento alla decisione giudiziaria poteva ritenersi emerso e conosciuto solo a seguito dell'intervenuta diffida del 5 dicembre 2014, ritenendo invece insufficiente il precedente mero sospetto dell'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

4. Declinati in fatto e generici risultano il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso i quali si censura l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen., specie sotto il profilo del ritenuto carattere simulato del contratto di locazione posto in essere al fine di non adempiere alla diffida della parte offesa.

Deve al riguardo essere ribadita l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessìmone; Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello).

Quel che è sufficiente rilevare in questa sede è che la motivazione sul punto risulta immune da vizi logici in quanto ancorata alle risultanze processuali indicate nel ragionamento giustificativo.

Ed invero, la Corte di appello ha ribadito la ricostruzione storica effettuata dal Tribunale di Firenze pervenendo alla medesima conclusione secondo cui il contratto di locazione della villa di Forte di Marmi avesse un carattere strumentale e, pertanto, simulato in quanto finalizzato ad impedire la fruizione in quota parte dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA]; simulazione consistita nella precostituzione di una situazione di formale ottemperanza alla decisione del giudice civile, attraverso l'inutile spedizione in America (ove è residente [OSCURATO:PERSONA]), chiavi comunque inidonee ad accedere alla villa, avendo il conduttore, [OSCURATO:PERSONA], sostituito la serratura ed apposto un lucchetto sul cancello.

Il contratto è stato giudicato simulato in quanto aveva quale unica funzione quella di impedire il godimento pro-quota dell'immobile e, di fatto, "congelare" le disposizioni della sentenza civile, tenuto conto che - secondo quanto dichiarato dalla stessa parte offesa - le parti erano solite trascorrervi le vacanze.

Il ricorso si rivela, altresì, generico nella parte in cui reitera tutte le questioni tese a confutare l'integrazione del reato ed in particolare: il carattere simulato del contratto, l'illegittimità dell'assemblea che aveva autorizzato i comproprietari dell'immobile a concederlo in locazione a [OSCURATO:PERSONA] (atto annullato dal Tribunale in primo grado), l'irregolarità della notifica della convocazione e la gratuità del negozio che si insiste nel sostenere avesse una finalità compensativa di un credito professionale vantato da [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni che sarebbero avvenute molti anni prima che non risulta documentato.

Tutte censure, quelle prospettate anche in sede di legittimità, che tentano di accreditare una lettura alternativa alle risultanze probatorie, adeguatamente confutate dalla Corte di appello e dal Tribunale, che aveva apprezzato unitariamente la complessiva condotta delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad impedire che, nonostante la favorevole decisione del Tribunale che imponeva la consegna delle chiavi dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA] rientrasse in possesso delle stesse al fine di poter godere della quota parte dell'immobile ricevuto in eredità.

Il comune godimento dell'immobile di tutti i ricorrenti, confermato dalle dichiarazioni della persona offesa, rende palese la genericità del ricorso anche nella parte in cui si vorrebbe confutare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato quale concorrente, sulla base del non pertinente riferimento alla sua estraneità al compendio ereditario, elemento che non assume alcuna attinenza con una condotta contestata in concorso con le sorelle [OSCURATO:PERSONA] adeguatamente ricostruita nelle sue linee essenziali dalla Corte territoriale e complessivamente rivolta ad impedire l'adempimento della decisione dell'autorità giudiziaria.

5. Il terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'omessa sospensione condizionale della pena, riconosciuta dalla motivazione della sentenza di primo grado, è indeducibile in quanto non proposto in sede di gravame.

6. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di valutare i motivi aggiunti, oltre che computare il tempo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata ai fini della causa estintiva.

7. Segue ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila ciascuno; condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: - l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso richiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 15 aprile 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen. In particolare, secondo la contestazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dalla decisione del Tribunale di Firenze del 26 giugno 2013 che intimava ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], di "consegnare immediatamente le chiavi attuali e future dell'immobile a Forte dei Marmi, via Matteotti n. 18 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]", contitolare della quota dei due noni del suddetto bene, compivano atti e fatti fraudolenti per non ottemperare all'ingiunzione e segnatamente: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concedevano il 17 agosto 2013 - dopo la sentenza e due atti di precetto debitamente notificati - l'immobile in locazione al [OSCURATO:PERSONA], coniuge di quest'ultima, a titolo gratuito e senza alcuna clausola che consentisse ai proprietari l'accesso all'immobile ed, in seguito, negavano l'accesso alla persona offesa; nell'aver consegnato il 17 novembre 2013 all'[OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA] che si qualificava rappresentante delle sorelle Maiorino, una copia delle chiavi dell'immobile che si rivelava inidonea ad aprire la catena apposta sul cancello dell'immobile, rifiutandosi successivamente, nelle rispettive qualità di proprietarie e di locatore, di rimuovere lo sbarramento che impediva a [OSCURATO:PERSONA] ogni possibilità di acceso allo stabile. Fatti commessi in Impruneta il 17 novembre 2013 (data e luogo di consegna delle chiavi all'[OSCURATO:PERSONA]). 2. Ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di seguito indicati.2.1.1. Con il primo motivo censura l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 8 cod. pen. e l'illogicità della motivazione con riferimento alla competenza per territorio. La ricorrente censura l'individuata competenza territoriale in capo al Tribunale di Firenze, determinata per l'avvenuta sottoscrizione e conclusione del contratto in quella città, deducendo come la stessa avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Lucca, luogo di avvenuta registrazione del contratto (Agenzia di Pietrasanta). Trattandosi di un contratto per il quale la legge richiede la registrazione a pena di nullità, l'iter di conclusione terminerebbe nel luogo e nel tempo in cui tale formale incombente viene realizzato. Visto che l'art. 388 cod. pen. è un reato di mera condotta che si consuma nel tempo e nel luogo ove si compie il fatto o l'atto ritenuto simulato, la competenza doveva essere individuata presso il Tribunale di Lucca. 2.1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 124 cod. pen. ed illogicità della motivazione, quanto a tempestività della querela. [OSCURATO:PERSONA] d'appello avrebbe errato nel determinare il momento della conoscenza del fatto di reato da cui far decorrere il termine di tre mesi per la proposizione della querela, valorizzando condotte in realtà costituenti mero post factum penalmente irrilevante. Il reato si sarebbe, invece, integrato al momento della conclusione del contratto coincidente con il momento in cui si sarebbe realizzata l'inottemperanza al provvedimento dell'autorità. Il termine per la proposizione della querela decorreva dal 16 settembre 2013, data di registrazione del contratto, contesto in cui il negozio giuridico era conoscibile ai terzi, risultando errata la decorrenza del termine a partire dall'ottobre 2014, momento in cui avvenne il rifiuto esplicito delle due sorelle di consegnare le chiavi a [OSCURATO:PERSONA], individuata in sentenza. La Corte di appello avrebbe omesso di fornire, inoltre, risposta in merito al motivo di gravame a mente del quale [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della conclusione del contratto già in precedenza (rispetto all'ottobre del 2014): la circostanza emergerebbe dall'atto di citazione del dicembre 2013 con cui la parte offesa aveva richiesto al giudice civile di dichiarare inefficace la delibera assembleare di autorizzazione alla stipula del contratto di locazione, momento in cui sarebbe stato palese il carattere fraudolento del contratto. Ed invero, in detto atto [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato - testualmente - che «le sorelle Maiorino hanno pensato bene di concludere un contratto di locazione ... al solo fine di impedire all'odierna comparente di godere dell'immobile caduto nella successione». In conclusione, il termine per la presentazione della querela avrebbe dovuto decorrere o dal momento della registrazione del contratto, o dalla consegna delle chiavi inidonee o, in ultima analisi, dal momento del menzionato atto di citazione. 2.1.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 388 cod. pen. In primo luogo, si nega che il contratto di locazione possa aver integrato il delitto di cui all'art. 388 cod. pen., richiedendo la fattispecie, non solo che gli atti dispositivi compiuti sui propri beni siano finalizzati a consentire al soggetto di sottrarsi agli adempimenti derivanti dal provvedimento, ma che siano caratterizzati dalla natura simulata o fraudolenta di consistenza tale da comportare un artificio o un inganno idoneo a pregiudicare le legittime pretese del creditore. Secondo la ricorrente, il contratto di locazione sarebbe valido ed efficace visto che la persona offesa era stata regolarmente convocata in occasione dell'assemblea - in cui era presente un'adeguata maggioranza di quote per poter assumere la decisione - che aveva attribuito il potere di stipula del contratto. Risulterebbe errata l'affermazione secondo cui il contratto sarebbe privo di causa in ragione della sua gratuità, essendo nel negozio prevista la compensazione dei crediti che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della comunione ereditaria che, pertanto, veniva tutelata da azioni giudiziarie con conseguente vantaggio anche per la persona offesa; né la parte offesa, qualora fosse stata presente all'assemblea, avrebbe potuto legittimamente ostacolare la decisione tenuto conto della quota minoritaria posseduta. In secondo luogo, viene censurata la sentenza nella parte in cui afferma, da un lato, che la convocazione dell'assemblea sarebbe stata comunicata - nei termini - alla persona offesa e, dall'altro, che la convocazione sarebbe stata tardiva e che, dunque, la Dani non avrebbe avuto il tempo per partecipare alla stessa. Si evidenzia, ancora, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza ritiene che il conduttore [OSCURATO:PERSONA] avesse, già prima rispetto alla conclusione del contratto, la disponibilità dell'immobile, elemento che sarebbe stato contraddetto dall'estraneità del Dani alla comunione ereditaria. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono tre motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'art. 388 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. rispetto al principio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio». Il contratto di locazione sarebbe stato pienamente legittimo e, dunque, assente il quid di fraudolenza richiesto ai fini della configurazione del reato contestato. Si censura una totale assenza di motivazione rispetto alla ritenuta carenza di valida ragione per compensare il credito vantato dal Dani, né vi sarebbe alcuna motivazione in ordine all'esistenza o meno del credito da compensare. Dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbe emersa la liquidità ed esigibilità del credito del Dani in conseguenza di documentati lavori da costui effettuati su incarico del padre deceduto delle sorelle Maiorino. Si deduce il vizio del travisamento della prova documentale alla base del credito, idoneo ad disarticolare l'intero ragionamento del giudice di appello; l'urgenza di stipulare il contratto di locazione, conformemente a quanto deliberato, era determinata dalla prossimità del termine di prescrizione del credito vantato dal Dani, risalente agli anni 2003/2004. Contraddittoria si rivelerebbe la parte della motivazione che ricostruisce le fasi della notifica della convocazione e della mancata partecipazione all'assemblea, oltre che l'apprezzato carattere simulato del contratto, secondo argomentazioni sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Detti elementi avrebbero dovuto far sorgere il ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza degli imputati, tanto da condurre all'assoluzione degli stessi ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.2. Con il secondo motivo, si deducono vizi di motivazione, travisamento della prova e di violazione di legge con riferimento all'asserita tempestività della querela. Anche rispetto a tale profilo, vengono dedotte argomentazioni sovrapponibili a quelle sviluppate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.3. Con il terzo motivo, che attiene propriamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. La sentenza di appello avrebbe reiterato l'errore presente nella sentenza di primo grado che, pur avendo espresso in motivazione di voler concedere la sospensione condizionale della pena nei confronti di tutti gli imputati, ha poi omesso la relativa statuizione in favore del Dani. 3. Con motivi aggiunti presentati dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vannucchi, per conto della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 23 dicembre 2021, nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 3 gennaio 2022, si deducono ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento dell'art. 159 cod. pen. Le difese dei ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha dato atto della sospensione della prescrizione dal 11 luglio 2018 al 1 aprile 2019, in quanto l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], comune difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva formulato, a causa di concomitante impegno professionale, un'istanza di mero differimento orario dell'udienza celebratasi in data 11 luglio 2018, richiesta che avrebbe al più consentito una sospensione dei termini per sessanta giorni e non, come avvenuto, per l'intero periodo del rinvio. Quello concesso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva essere qualificato quale rinvio "di cortesia" ma determinato dal legittimo impedimento connesso a contestuale impegno professionale. Anche in ipotesi di corretta valutazione in ordine alla concessione del rinvio qualificato "di cortesia", deve essere escluso che in tali casi si possa sospendere il termine di prescrizione. Tenuto conto della data di commissione del reato si impone la declaratoria di prescrizione del reato visto che i fatti di cui al capo di imputazione vengono contestati come commessi il 17 agosto 2013 e il 13 novembre 2013. In realtà la data rilevante risulta essere quella del 13 agosto 2013, data di stipula del contratto, mentre la successiva consegna delle chiavi costituisce un mero post factum non punibile; l'eccepita prescrizione del reato non muterebbe anvhe in ipotesi di decorrenza a partire dal 13 novembre 2013: nel primo caso, infatti, in considerazione dei sessanta giorni di sospensione, il reato sarebbe prescritto il 17 giugno 2021 sulla base del primo calcolo; nel secondo caso, il 13 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato e declinato in fatto 2. Il primo motivo di ricorso, afferente al rilievo tenuto fermo nelle varie fasi processuali, con cui [OSCURATO:PERSONA] rileva che il reato sarebbe di competenza del Tribunale di Lucca in ragione dell'intervenuta registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate di Pietrasanta, provincia di Lucca, risulta manifestamente infondato oltre che reiterativo di censura a cui i Giudici di merito hanno fornito ineccepibile risposta giuridica. 2.1. La Corte territoriale ha correttamente fatto presente che nessuna rilevanza assume la circostanza che il contratto di locazione dell'immobile stipulato in Firenze tra le sorelle [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di parte dell'immobile, ed il marito di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse stato registrato a Lucca: il contratto si era concluso nel luogo in cui si erano incontrate le volontà delle parti, non essendo i successivi adempimenti con valenza meramente fiscale, elementi determinanti ai fini dell'esistenza del negozio giuridico.2.2. Deve, nondimeno, rilevarsi che la circostanza che il contratto fosse valido già al momento della sua stipula emerge dalla stessa decisione di questa Corte di cassazione civile a Sezioni Unite a cui il ricorrente ha fatto riferimento in maniera non pertinente. Detta sentenza ha, infatti, rilevato che il contratto di locazione di immobili non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della I. n. 311 del 2004, ma ha al contempo evidenziato che in caso di tardiva registrazione, consentita dalle norme tributarie, lo stesso produce i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione (Cass. Civ. Sez. U, n. 23601 del 09/10/2017, Rv. 645468 - 01). Ed infatti, la mancata registrazione del contratto determina una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 cod. civ. che, in ragione della sua atipicità desumibile dal complessivo impianto normativo in materia, ha l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti (in tal senso v. anche, Sez. 6 - 3, Civ. Ordinanza n. 20858 del 06/09/2017, Rv. 645364 - 01). La decisione delle Sezioni Unite Civili, in realtà (v. punto 8, nella parte in cui esplicitamente afferma « [...] che la soluzione del caso in esame non consent[e] un'interpretazione diversa da quella che ricostruisce la sanzione legislativa per omessa registrazione in termini di nullità sopravvenuta del contratto di locazione per mancanza di un requisito extra formale di validità [...], requisito che opera in guisa di co-elemento esterno di validità del negozio, [...] introdotto dal legislatore per contrastare tanto l'elusione quanto l'evasione fiscale») osserva che l'unica interpretazione possibile è quella di ricostruire la sanzione legislativa per omessa registrazione in termini di nullità sopravvenuta del contratto di locazione, il quale opera quale co-elemento esterno di validità del negozio. Le conclusioni a cui giunge la Corte di cassazione civile smentiscono, pertanto, il non pregevole riferimento ad una necessaria "registrazione ad substantiam" del contratto di locazione, visto che il legislatore attribuisce natura sostanziale alle sola ipotesi di assenza di forma scritta per la tipologia il contratto in questione. 3. Generico, in quanto reiterativo di analoga censura adeguatamente vagliata dalla Corte di merito, nonché declinato in fatto si presenta il secondo motivo che è comune alle difese dei tre ricorrenti avente ad oggetto la dedotta improcedibilità per la decorrenza di un termine maggiore di tre mesi dalla conoscenza della consumazione del reato entro cui presentare la querela ex art.124 cod. pen.Ed invero, la decorrenza del termine ai fini della tempestiva proposizione della querela, in ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, decorre dal momento in cui avviene l'integrale conoscenza da parte della persona offesa del reato in tutte le sue componenti, evenienza non sempre coincidente con la sua consumazione, specie quando la condotta si realizza attraverso condotte plurime, senza assumere carattere univoco proprio perché complessivamente tendenti a simulare una situazione di parvente liceità. 3.1. In tal senso si è espressa questa Corte secondo cui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato, non essendo sufficiente che il soggetto interessato abbia avuto in precedenza il solo sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, 2016, Saba, Rv. 266954). Sulla base di un giudizio di fatto insindacabile in questa sede, la Corte territoriale, in risposta ad identica censura, ha spiegato le ragioni che facevano ritenere, pur in presenza di sospetti in capo alla persona offesa, che la conoscenza dell'integrazione del reato fosse avvenuta proprio a seguito della nuova diffida del 13 ottobre tesa alla consegnare delle chiavi dell'abitazione ed a rimuovere la catena apposta al cancello, che inibiva la possibilità di accedervi, momento in cui (30 ottobre 2014) veniva esplicitata la volontà delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] di non consegnare le chiavi dell'immobile. È stato spiegato che la parte offesa, pur avendo potuto nutrire sospetti sulla reale intenzione della madre e della zia di rispettare la decisione in ragione del contratto di locazione e della consegna delle chiavi non idonee all'accesso all'immobile, non aveva potuto escludere che la mancata consegna delle idonee chiavi di accesso fosse ricollegabile ad un disguido o ad un mero errore, visto che le stesse erano state comunque consegnate. La Corte di merito, in proposito, ha puntualmente valorizzato il dato secondo cui, in precedenza, la zia, la madre e [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] (che si era rifiutato di consegnare le chiavi a seguito di diffida del 5 dicembre 2014, in quanto aveva sostituito nel frattempo la serratura), avessero sempre accampato delle scuse per non adempiere alla decisione del Tribunale, mentre solo in questa fase la condotta poteva essere pienamente apprezzata con certezza, rendendo palese il mezzo fraudolento utilizzato per inibire l'accesso all'immobile comune. Motivazione ineccepibile in ordine alla precedente incerta consapevolezza in capo alla parte offesa, che i ricorrenti tendono a rappresentare diversamente attraverso il diretto riferimento agli atti del procedimento, che non risultano essere stati messi a disposizione della Corte di merito. 3.2. Ed invero, secondo indiscusso principio di diritto espresso da questa Corte, seppure il termine per proporre la querela in ordine al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice decorra dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, conoscenza - che come sopra evidenziato - deve interessare tutte le sue componenti oggettive e soggettive della fattispecie, resta a carico di chi deduce la tardività della querela la dimostrazione del difetto di tempestività della stessa (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01). Sotto tale profilo, seppure il ricorrente sostenga di aver messo a disposizione dei Giudici di merito l'atto di citazione del dicembre del 2013, da cui sarebbe emersa la piena consapevolezza del reato, ciò non risulta essere avvenuto, visto che, pur affermandosi in sede di ricorso per cassazione che l'atto allegato sarebbe stato depositato all'udienza del 15 aprile 2019, tale adempimento, a quell'udienza, non risulta essere stato svolto, né la citazione risulta essere stata allegata in sede di gravame. Ma soprattutto, il documento sottoposto al vaglio di questa Corte non muta il giudizio espresso dai Giudici di merito, a cui non si può certo contestare di non aver fornito risposta in ordine a deduzioni non sorrette da adeguata documentazione (nonostante si affermi alla sesta pagina dei motivi di appello degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vannucchi che «[OSCURATO:PERSONA] nel Dicembre del 2013 notificava atto di citazione [agli atti] nei confronti degli imputati»). La Corte territoriale ha posto l'accento, non tanto sulla contrarietà dei ricorrenti a consentire alla parte offesa di poter godere dell'immobile, contrarietà storicamente risaputa e mai messa in discussione, visto che era alla base del procedimento civile inottemperato, quanto sull'espressa volontà di non consegnare le chiavi che consentivano l'accesso all'immobile, preciso obbligo che aveva formato oggetto di decisione dell'Autorità giudiziaria civile. Ne consegue, pertanto, che coerente risulta la decisione dei Giudici di merito che hanno osservato, con motivazione in fatto in questa sede non sindacabile, che il volontario inadempimento alla decisione giudiziaria poteva ritenersi emerso e conosciuto solo a seguito dell'intervenuta diffida del 5 dicembre 2014, ritenendo invece insufficiente il precedente mero sospetto dell'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. 4. Declinati in fatto e generici risultano il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso i quali si censura l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen., specie sotto il profilo del ritenuto carattere simulato del contratto di locazione posto in essere al fine di non adempiere alla diffida della parte offesa. Deve al riguardo essere ribadita l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessìmone; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). Quel che è sufficiente rilevare in questa sede è che la motivazione sul punto risulta immune da vizi logici in quanto ancorata alle risultanze processuali indicate nel ragionamento giustificativo. Ed invero, la Corte di appello ha ribadito la ricostruzione storica effettuata dal Tribunale di Firenze pervenendo alla medesima conclusione secondo cui il contratto di locazione della villa di Forte di Marmi avesse un carattere strumentale e, pertanto, simulato in quanto finalizzato ad impedire la fruizione in quota parte dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA]; simulazione consistita nella precostituzione di una situazione di formale ottemperanza alla decisione del giudice civile, attraverso l'inutile spedizione in America (ove è residente [OSCURATO:PERSONA]), chiavi comunque inidonee ad accedere alla villa, avendo il conduttore, [OSCURATO:PERSONA], sostituito la serratura ed apposto un lucchetto sul cancello. Il contratto è stato giudicato simulato in quanto aveva quale unica funzione quella di impedire il godimento pro-quota dell'immobile e, di fatto, "congelare" le disposizioni della sentenza civile, tenuto conto che - secondo quanto dichiarato dalla stessa parte offesa - le parti erano solite trascorrervi le vacanze. Il ricorso si rivela, altresì, generico nella parte in cui reitera tutte le questioni tese a confutare l'integrazione del reato ed in particolare: il carattere simulato del contratto, l'illegittimità dell'assemblea che aveva autorizzato i comproprietari dell'immobile a concederlo in locazione a [OSCURATO:PERSONA] (atto annullato dal Tribunale in primo grado), l'irregolarità della notifica della convocazione e la gratuità del negozio che si insiste nel sostenere avesse una finalità compensativa di un credito professionale vantato da [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni che sarebbero avvenute molti anni prima che non risulta documentato. Tutte censure, quelle prospettate anche in sede di legittimità, che tentano di accreditare una lettura alternativa alle risultanze probatorie, adeguatamente confutate dalla Corte di appello e dal Tribunale, che aveva apprezzato unitariamente la complessiva condotta delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad impedire che, nonostante la favorevole decisione del Tribunale che imponeva la consegna delle chiavi dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA] rientrasse in possesso delle stesse al fine di poter godere della quota parte dell'immobile ricevuto in eredità. Il comune godimento dell'immobile di tutti i ricorrenti, confermato dalle dichiarazioni della persona offesa, rende palese la genericità del ricorso anche nella parte in cui si vorrebbe confutare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato quale concorrente, sulla base del non pertinente riferimento alla sua estraneità al compendio ereditario, elemento che non assume alcuna attinenza con una condotta contestata in concorso con le sorelle [OSCURATO:PERSONA] adeguatamente ricostruita nelle sue linee essenziali dalla Corte territoriale e complessivamente rivolta ad impedire l'adempimento della decisione dell'autorità giudiziaria. 5. Il terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'omessa sospensione condizionale della pena, riconosciuta dalla motivazione della sentenza di primo grado, è indeducibile in quanto non proposto in sede di gravame. 6. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di valutare i motivi aggiunti, oltre che computare il tempo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata ai fini della causa estintiva. 7. Segue ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila ciascuno; condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusion
Sentenza Cassazione n. 08591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris